Assicurazione INAIL lavoratori autonomi dello spettacolo dal 1° gennaio 2022

Giulia Zaccardelli - Leggi e prassi

Assicurazione INAIL per i lavoratori autonomi dello spettacolo dal 1° gennaio 2022: il Ministero del Lavoro ha firmato il decreto attuativo della misura prevista dal decreto Sostegni bis. Il testo passa ora al vaglio dei ministri della Cultura e dell'Economia.

Assicurazione INAIL lavoratori autonomi dello spettacolo dal 1° gennaio 2022

Assicurazione INAIL per i lavoratori autonomi dello spettacolo: il Ministro del Lavoro ha firmato il decreto attuativo della misura prevista dal decreto Sostegni bis.

A darne notizia è il comunicato stampa pubblicato il 12 gennaio 2022.

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a favore dei lavoratori autonomi è obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2022 e l’obbligo di versamento del premio INAIL ricadrà su committenti e imprese presso cui gli iscritti prestano la propria opera.

Atteso nei 90 giorni successivi al 25 luglio 2021, ossia dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni bis, il provvedimento del Ministro del Lavoro è ora all’esame del Ministro della Cultura, per poi passare al MEF per il via libera definitivo.

In attesa della sua pubblicazione, facciamo il punto sulla novità in vigore dal 1° gennaio 2022 per i lavoratori autonomi dello spettacolo.

Assicurazione INAIL lavoratori autonomi dello spettacolo dal 1° gennaio 2022: decreto attuativo in arrivo

Il Ministro del Lavoro ha firmato il decreto, proposto dall’INAIL, che attua l’estensione dell’obbligo di assicurazione contro infortuni e malattie ai lavoratori autonomi dello spettacolo.

Come indicato nel comunicato stampa pubblicato sul portale del Ministero del Lavoro il 12 gennaio 2022 si tratta del provvedimento attuativo previsto dall’articolo 66 comma 4 del Decreto Sostegni bis, che costituisce una:

svolta sul versante della salute e sicurezza dei lavoratori dello spettacolo.

Prima dell’articolo 66 la tutela era prevista, infatti, solo in favore dei lavoratori subordinati dello spettacolo.

Nel comunicato pubblicato dal Ministero del Lavoro si legge anche che:

“per adempiere all’obbligo saranno tenuti al versamento all’INAIL del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

Il decreto contiene quindi le modalità di attuazione dell’obbligo, operativo dal 1° gennaio 2022.

Il provvedimento disporrà anche le istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi e per la liquidazione delle indennità; le gestioni tariffarie applicate sono quelle del settore Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività.

Nell’articolo 66 comma 4 si legge che tale provvedimento doveva essere adottato dal ministro del Lavoro, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni bis.

Calendario alla mano, il decreto attuativo doveva quindi essere pubblicato entro il 23 ottobre scorso, considerando che la legge n. 106/2021, di conversione del decreto legge n. 73/2021, è entrata in vigore il 25 luglio.

In ritardo di circa due mesi, il decreto firmato dal Ministro del Lavoro definisce ora le regole operative per l’estensione della tutela INAIL agli autonomi dello spettacolo, anche se per il via libera definitivo sono necessari ulteriori due passaggi.

Il decreto, infatti, dovrà essere analizzato e firmato dai ministri della Cultura e dell’Economia prima l’approvazione definitiva.

Assicurazione INAIL lavoratori autonomi dello spettacolo - comunicato stampa Ministero del Lavoro 12 gennaio 2022
Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo: il ministro Orlando ha firmato il decreto per l’estensione dell’obbligo assicurativo

Assicurazione INAIL lavoratori autonomi dello spettacolo: la discontinuità delle prestazioni non è più un ostacolo per le tutele

Il Decreto Sostegni bis ha esteso l’obbligo di pagare l’assicurazione INAIL contro gli infortuni e la malattia anche alle fondazioni lirico - sinfoniche in favore del loro personale orchestrale.

Per questa categoria di lavoratori, l’obbligo decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia dal 25 luglio 2021.

Il riconoscimento per i lavoratori autonomi dello spettacolo di questa tutela, prevista in precedenza solo per quelli subordinati, costituisce una svolta nell’ordinamento.

Grazie al Decreto Sostegni bis, infatti, la discontinuità intrinseca delle prestazioni dei lavoratori dello spettacolo ottiene un riconoscimento da parte dello Stato.

Tutte le tutele dalle quali erano esclusi, vengono loro riconosciute proprio in ragione di questa intermittenza.

Come sottolineato nel comunicato sul portale del Ministero del Lavoro, l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori autonomi dello spettacolo costituisce:

“un tassello in più, dunque, (che) si aggiunge al costante impegno del Ministero per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.”

Ulteriori tutele previdenziali e assistenziali previste dal Decreto Sostegni bis

Vediamo quindi brevemente quali sono le altre tutele previste dal Decreto Sostegni bis.

Il Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo verrà aggiornato ogni cinque anni, affinché la legge possa tenere conto delle evoluzioni del settore, e offrire le adeguate tutele a tutte le figure professionali.

In virtù del carattere intermittente delle prestazioni, l’indennità per il congedo di maternità e paternità viene calcolata parametrando la retribuzione giornaliera al reddito percepito non più nelle precedenti 4 settimane, ma nei precedenti 12 mesi.

È infatti possibile che un lavoratore dello spettacolo non abbia ricevuto corrispettivi in un arco temporale così breve.

L’indennità di malattia è riconosciuta per 180 giorni nell’anno solare, e come presupposto la legge richiede il versamento di soli 40 contributi giornalieri, anziché 100, a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgere della malattia.

La retribuzione giornaliera di riferimento per le prestazioni del SSN, dei contributi e delle indennità di malattia e di maternità è aumentata da 67,14 a 100 euro.

Viene inoltre istituita l’ALAS, ossia la nuova assicurazione per la disoccupazione involontaria: verrà corrisposta per un periodo massimo di 6 mesi, ai lavoratori disoccupati con almeno 15 giornate lavorative, e un reddito non superiore a 35.000 euro.

Per maturare l’annualità di contribuzione, dal 1° luglio 2021 è necessario versare 90 giorni di contributi, non più 120; sono incluse nel calcolo anche le attività di formazione e promozione.

Infine, è prevista la possibilità di ricongiungere i contributi accantonati presso altre gestioni.

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