Lavoratori dello spettacolo, le istruzioni INPS su maternità e paternità per dipendenti e autonomi

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Lavoratori dello spettacolo, l'INPS fornisce le regole per la maternità e la paternità per dipendenti e autonomi nella circolare numero 182 del 10 dicembre 2021. Il documento di prassi contiene le indicazioni su indennità, congedi parentali e altri aspetti per ciascuna categoria di soggetti, dopo le novità del decreto Sostegni bis.

Lavoratori dello spettacolo, le istruzioni INPS su maternità e paternità per dipendenti e autonomi

Lavoratori dello spettacolo, le regole per la maternità e la paternità per dipendenti e autonomi sono l’oggetto della circolare INPS numero 182 del 10 dicembre 2021.

Le istruzioni riguardano l’attuazione delle novità inserite dal decreto Sostegni bis, entrato in vigore lo scorso 26 maggio 2021, nel testo unico sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Tale norma deve essere presa a riferimento per le modifiche al capo X del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

I lavoratori dipendenti devono seguire quanto disposto al capo X mentre per i lavoratori autonomi si deve fare riferimento al capo XI dello stesso testo unico.

Nel documento di prassi dell’INPS vengono fornite le istruzioni operative per i diversi lavoratori dello spettacolo, a seconda della tipologia di rapporto di lavoro.

Sono inoltre indicate le modalità di determinazione della retribuzione media globale giornaliera dei lavoratori in questione.

Lavoratori dello spettacolo, le istruzioni INPS su maternità e paternità per lavoratori dipendenti e autonomi

I lavoratori dello spettacolo sono al centro della circolare INPS numero 182 del 10 dicembre 2021, che fornisce le istruzioni sulla maternità e sulla paternità.

INPS - Circolare numero 182 del 10 dicembre 2021
Articolo 66, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Inserimento dell’articolo 59-bis, rubricato “Lavoro nel settore dello spettacolo”, nel D.lgs 26 marzo 2001, n. 151. Istruzioni fiscali.

Tali indicazioni vengono fornite alla luce di quanto disposto dall’articolo 66, comma 6, del decreto Sostegni bis che ha introdotto il capo X al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Le disposizioni in questione, in vigore dallo scorso 26 maggio 2021, si applicano ai lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi, invece, si deve fare riferimento al capo XI dello stesso Testo unico.

In relazione alla maternità e alla paternità, i lavoratori dello spettacolo sono suddivisi in tre diverse categorie con differenti trattamenti:

  • lavoratori che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  • lavoratori che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
  • lavoratori che prestino attività a tempo indeterminato.

Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 59-bis del decreto legislativo 151 del 2001, le tutele vengono riconosciute a tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Nel caso in cui si rispettino i requisiti sia per il lavoro autonomo, sia per quello dipendente, si verificano due ipotesi che sono dettagliate all’interno del documento di prassi dell’INPS.

Per quanto riguarda il congedo parentale, dal momento che lo stesso è subordinato a un rapporto di lavoro, nel caso di cessazione o sospensione non spetterà.

Vediamo ora le istruzioni relative alle diverse tipologie di lavoratori dello spettacolo: dipendenti e autonomi.

Lavoratori dello spettacolo, le istruzioni INPS su maternità e paternità per lavoratori dipendenti

In base a quanto previsto dal decreto legislativo numero 151 del 2001, le lavoratrici hanno diritto a non lavorare nei due mesi precedenti alla presunta data del parto e nei tre mesi successivi alla data dello stesso.

Nel periodo di astensione dal lavoro è prevista un’indennità pari all’80 per cento della retribuzione media globale giornaliera.

Rientrano nella tutela anche i periodi di assenza dal lavoro disposti dalla ASL e dall’INL, Ispettorato nazionale del lavoro.

Il documento di prassi ricorda che anche per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro dipendente si applicano le disposizioni:

  • sulla flessibilità;
  • sulla fruizione del periodo di maternità esclusivamente dopo la data del parto;
  • sulla tutela del parto prematuro;
  • sull’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza;
  • sul rinvio e sulla sospensione del congedo di maternità;
  • sul prolungamento del diritto alla corresponsione dell’indennità;
  • sulle adozioni e sugli affidamenti.

Per quanto riguarda il congedo parentale, ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato, i lavoratori hanno il diritto di astenersi dal lavoro a ciascun genitore, per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni di vita.

Sia alla madre sia al padre spetta un periodo non superiore a 6 mesi, tuttavia il periodo del padre può arrivare a 7 mesi nel caso in cui eserciti il diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi.

Nel caso di unico genitore, il periodo complessivo non deve superare i 10 mesi.

Lo stesso limite è previsto per il periodo complessivo dei due genitori, che può arrivare a 11 mesi se il padre esercita il diritto poc’anzi menzionato.

Il congedo parentale può essere fruito interamente o in modalità frazionata giornaliera o oraria.

I genitori hanno diritto a un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione media globale giornaliera, fino al sesto anno di vita del bambino.

Il periodo massimo complessivo dei genitori è di 6 mesi.

Nei casi in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nel periodo successivo ai sei mesi e fino all’ottavo anno di vita del bambino.

Lavoratori dello spettacolo, le istruzioni INPS su maternità e paternità per lavoratori autonomi

Così come le lavoratrici dipendenti, anche le lavoratrici autonome hanno diritto a non lavorare nei due mesi precedenti alla presunta data del parto e nei tre mesi successivi alla data dello stesso.

Le stesse regole valgono anche per il periodo di astensione dal lavoro, in cui è prevista un’indennità pari all’80 per cento della retribuzione media globale giornaliera.

La condizione da verificare, in questo caso, è l’iscrizione del lavoratore o della lavoratrice al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

La circolare inoltre sottolinea che:

“il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi indennizzati concernerà i soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice dal lavoro.”

Vista la possibilità di continuare a svolgere l’attività lavorativa durante la maternità, non sono applicabili la flessibilità e l’opzione di fruire della maternità esclusivamente dopo il parto.

Dal momento che non si applicano i periodi di interdizione, non viene riconosciuta neppure la relativa indennità.

Nel caso di interruzione della gravidanza (spontanea o volontaria) non prima del terzo mese, la lavoratrice ha diritto a un’indennità giornaliera per un periodo di 30 giorni.

Per quanto riguarda il congedo parentale durante lo svolgimento di rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo, è previsto un periodo massimo di 3 mesi indennizzati al 30 per cento della retribuzione.

Il soggetto deve fruire di tale periodo entro il primo anno di vita del bambino, previa verifica della sussistenza di un rapporto di lavoro attivo.

In merito la circolare precisa quanto segue:

  • la lavoratrice deve presentare domanda di indennità di congedo parentale all’Istituto prima dell’inizio del periodo di congedo di cui fruisce o al più tardi il giorno stesso di inizio, pena la reiezione della domanda;
  • la lavoratrice deve comunicare l’astensione dal lavoro anche ai propri committenti;
  • il congedo può essere fruito interamente o frazionato, solamente a giorni;
  • i periodi di congedo parentale non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice sono coperti da contribuzione figurativa.

I lavoratori autonomi non hanno diritto al congedo parentale.

Nella circolare vengono inoltre fornite indicazioni per casi particolari in cui il lavoratore, nei 12 mesi precedenti al periodo indennizzabile, sia stato sia autonomo sia dipendente.

Nel documento di prassi vengono inoltre fornite le indicazioni per il calcolo della retribuzione media globale giornaliera.

Per i lavoratori dipendenti deve essere calcolata considerando i 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nello stesso periodo.

Sono esclusi gli eventuali redditi percepiti in relazione ad attività lavorative che non rientrano settore dello spettacolo.

Restano valide le canoniche modalità di pagamento: le indennità continuano a essere erogate direttamente dall’Istituto per i rapporti di lavoro dello spettacolo a tempo determinato e anticipate dai datori di lavoro dello spettacolo, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Ai fini fiscali, l’indennità corrisposta ai lavoratori dipendenti è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 23 del DPR 29 settembre 1973 numero 600 mentre quella per i lavoratori autonomi è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 25 del DPR 29 settembre 1973 numero 600.

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