Lavoratori dello spettacolo, dal 1° luglio 2021 contributi da pagare anche per formazione e promozione

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Lavoratori dello spettacolo, così come previsto dal Decreto Sostegni bis dal 1° luglio 2021 l'obbligo di pagare i contributi al Fondo pensione per alcune categorie vale anche per attività di formazione, insegnamento e promozione. Tutte le istruzioni per gli adempimenti e le regolarizzazioni nella circolare INPS n. 155 del 20 ottobre 2021.

Lavoratori dello spettacolo, dal 1° luglio 2021 contributi da pagare anche per formazione e promozione

Lavoratori dello spettacolo: per le categorie professionali elencate nell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947 dal 1° luglio 2021 c’è l’obbligo di pagare i contributi al Fondo pensione non solo per l’attività principale, ma anche per quelle di formazione, insegnamento e promozione.

A ricordare la novità introdotta dal Decreto Sostegni bis è l’INPS che nella circolare numero 155 del 20 ottobre fornisce ai datori di lavoro e ai committenti le istruzioni per compilare e trasmettere le relative dichiarazioni retributive e contributive.

Per regolarizzare i periodi con decorrenza dal 1° luglio 2021 senza oneri accessori c’è tempo fino al terzo mese successivo a quello della pubblicazione della circolare, ossia fino a gennaio 2022.

Secondo quanto disposto dal Decreto Sostegni bis, per queste attività è in via eccezionale escluso l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità.

Ma chi sono i lavoratori dello spettacolo che fanno formazione e promozione e per cui il datore di lavoro deve versare i contributi? Ecco come il documento di prassi dell’INPS ne disegna i confini.

Lavoratori dello spettacolo, dal 1° luglio 2021 contributi da pagare anche per formazione e promozione

I lavoratori che operano nel settore dello spettacolo a cui fa riferimento la circolare INPS del 20 ottobre sono quelli per cui il Decreto Sostegni bis ha previsto l’obbligo contributivo anche per le seguenti attività:

  • attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
  • attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

Si tratta, in realtà, delle categorie professionali elencate nell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. Una platea molto ampia che ricomprende artisti lirici, direttori d’orchestra, coristi, ballerini e molti altri.

Lavoratori dello spettacolo e nuovo obbligo contributivo: precisazioni sulla platea di destinatari

La circolare dell’INPS specifica ulteriormente l’ambito in cui interviene il Decreto Sostegni bis, e nello specifico l’articolo 66 comma 17, e spiega quando le attività citate esigono il versamento dei relativi contributi al Fondo pensione.

Per quanto riguarda le attività di insegnamento retribuite o di formazione, queste devono avere ad oggetto - o essere anche solo strettamente connesse - le discipline artistiche per le quali il lavoratore è iscritto al Fondo. Pertanto, l’obbligo assicurativo e di versamento dei relativi contributi è escluso quando si tratta di materie diverse.

Al contrario, per le attività promozionali l’obbligo contributivo discende dall’iscrizione al Fondo e dalla partecipazione del lavoratore ad un qualsiasi evento di carattere promozionale, a prescindere che le mansioni svolte abbiano o meno il contenuto artistico proprio della categoria professionale di appartenenza.

È il caso, per esempio, del cantante o del ballerino che partecipa ad un evento o che comunque svolge un’attività di promozione, per esempio uno spot pubblicitario, senza ballare o cantare ma semplicemente in virtù della qualificazione di artista o tecnico.

Invero, la fattispecie si configura in ragione della mera partecipazione del lavoratore già iscritto al FPLS ad un qualsiasi evento di carattere promozionale come individuato dalla norma, senza che abbia rilevanza lo svolgimento in concreto delle attività/mansioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza”.

Specifica a riguardo il documento di prassi.

Relativamente alle istruzioni operative per datori e committenti in ossequio all’obbligo in vigore dal 1° luglio 2021, infine, si rimanda al testo integrale della circolare numero 155.

INPS - circolare numero 155 del 20 ottobre 2021
Ampliamento delle attività che comportano l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per effetto del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Istruzioni operative

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