Pensioni lavoratori dello spettacolo, le istruzioni INPS per il calcolo dopo le novità del DL Sostegni bis

Tommaso Gavi - Pensioni

Pensioni lavoratori dello spettacolo, la circolare INPS numero 163 del 29 ottobre 2021 fornisce le istruzioni per il calcolo. Il documento di prassi tiene conto delle novità previste dall'articolo 66 del decreto Sostegni bis.

Pensioni lavoratori dello spettacolo, le istruzioni INPS per il calcolo dopo le novità del DL Sostegni bis

Pensioni lavoratori dello spettacolo, arrivano le istruzioni INPS per il calcolo, dopo le novità introdotte dal decreto Sostegni bis convertito.

A fare il punto è la circolare numero 163 del 29 ottobre 2021.

Il documento di prassi fornisce indicazioni riguardo al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo su diversi aspetti: dalla contribuzione utile alle prestazioni pensionistiche, passando per le categorie di lavoratori interessati e i requisiti per l’accesso alla pensione.

Il decreto Sostegni bis ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 2021 il requisito dell’annualità di contribuzione per i lavoratori del Gruppo A è di 90 contributi giornalieri, per le prestazioni aventi decorrenza dal 1° agosto 2021.

Almeno due terzi si devono riferire a prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo.

Inoltre, l’obbligo di pagare i contributi al Fondo pensione, per alcune categorie di lavoratori, si applica anche per attività di formazione, insegnamento e promozione.

Pensioni lavoratori dello spettacolo, le istruzioni INPS per il calcolo dopo le modifiche del DL Sostegni bis

Con la circolare numero 163 del 29 ottobre 2021, l’INPS fornisce le istruzioni sul calcolo delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo.

INPS - Circolare numero 163 del 29 ottobre 2021
Misure in materia pensionistica per la tutela dei lavoratori assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo di cui all’articolo 66, commi da 17 a 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il documento di prassi recepisce le novità previste dall’articolo 66 del decreto Sostegni bis convertito.

La circolare è suddivisa nei seguenti paragrafi:

  • premessa;
  • finalità e ambito di applicazione;
  • contribuzione utile ai fini delle prestazioni per i lavoratori iscritti al FPLS;
  • prestazioni pensionistiche;
  • contribuzione d’ufficio utile ai fini delle prestazioni per i lavoratori iscritti al FPLS;
    • disposizioni per i lavoratori appartenenti al Gruppo Attori;
  • l’evoluzione della disciplina nel corso del tempo ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva per il conseguimento delle prestazioni dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;
  • annualità contributiva utile al fine delle prestazioni a seguito della disciplina introdotta dall’articolo 66, comma 17, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla n. 106/2021;
  • accertamento del requisito dell’annualità di contribuzione e diritto a pensione per i lavoratori iscritti al FPLS;
    • passaggi di gruppo;
  • valutazione della contribuzione del FPLS. Rapporti con la contribuzione versata/accreditata presso le gestioni AGO-FPLD e autonoma CD/CM;
  • calcolo delle prestazioni a carico del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;
  • requisiti di accesso a pensione per i lavoratori.

Le novità su alcuni aspetti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo sono contenute nell’articolo 66, commi da 17 a 19, del decreto legge numero 73 del 2021, ovvero il già citato decreto Sostegni bis.

A partire dal 1° luglio è stato introdotto l’obbligo per alcune categorie di lavoratori di pagare i contributi al Fondo pensione anche per attività di formazione, insegnamento e promozione.

I dettagli a riguardo sono già stati forniti con la circolare INPS numero 155 del 2021.

Inoltre è previsto un adeguamento delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo da assicurare alla gestione ex Enpals, che deve essere aggiornato almeno ogni 5 anni.

Tra le modifiche introdotte dal decrto Sostegni bis, inoltre, c’è il requisito dell’annualità di contribuzione per i lavoratori del gruppo A, che passa da 120 a 90 giorni a partire dal 1° luglio 2021.

Tale modifica si applica alle prestazioni a partire dal 1° agosto 2021.

Inoltre deve essere soddisfatto un altro requisito: due terzi delle prestazioni lavorative devono essere svolte nel settore dello spettacolo.

Tali regole si applicano alla pensione di vecchiaia e d’invalidità, ai superstiti e ai trattamenti di pensione anticipata.

Sono esclusi dalla disposizione gli iscritti al FPLS appartenenti al Gruppo Ballo - ballerini e tersicorei, con codice qualifica 092. Per tale categoria devono esser versati 20 anni di assicurazione e di contribuzione nel Fondo e la contribuzione deve essere complessivamente riferita all’esclusiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica.

Viene esclusa anche la pensione di invalidità specifica per la quale si deve calcolare almeno 600 contributi giornalieri versati o accreditati, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione.

Pensioni lavoratori dello spettacolo: calcolo, periodi e regole

Per i lavoratori dello spettacolo, il calcolo della pensione deve prendere a riferimento l’anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, con 12 mesi e 26 giorni per ciascun mese.

Si applicano tuttavia regole diverse a seconda del periodo interessato.

Nello specifico i periodi di riferimento sono i seguenti:

  • fino al 31 dicembre 1992;
  • dal 1° gennaio 1993 fino al 30 giugno 2021;
  • a partire dal 1° luglio 2021.

Nel primo periodo i giorni di riferimento sono i seguenti:

  • 60 giorni per le categorie del 1° gruppo;
  • 180 giorni per le categorie del 2° gruppo.

Nel secondo periodo il requisito dell’annualità è stato modificato come di seguito:

  • 120 giorni per le categorie appartenenti al 1° gruppo;
  • 260 giorni per le categorie appartenenti al 2° gruppo.

A partire dal 1° agosto 1997, inoltre, il requisito è stato modificato come di seguito:

  • 120 giorni per chi presta, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (Gruppo A);
  • 260 giorni per coloro che prestano, a tempo determinato, attività al di fuori delle ipotesi di cui al precedente gruppo (Gruppo B);
  • 312 giorni per coloro che prestano attività a tempo indeterminato (Gruppo C).

Come specificato nella circolare, il requisito dell’annualità di contribuzione per gli iscritti al FPLS viene così distinto:

  • 120 giorni per i lavoratori inquadrati nel Gruppo A, dal 1° agosto 1997 al 30 giugno 2021;
  • 90 giorni per i medesimi lavoratori di cui al punto precedente, dal 1° luglio 2021 in poi;
  • 260 giorni per i lavoratori inquadrati nel Gruppo B, dal 1° agosto 1997 in poi;
  • 312 giorni per i lavoratori inquadrati nel Gruppo C, dal 1° agosto 1997 in poi.

I lavoratori, come spiega il documento di prassi, sono considerati appartenenti alla categoria nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva.

Per quanto riguarda il calcolo, le regole non sono cambiate rispetto a quanto spiegato nella circolare numero 83 del 2016.

Per quanto riguarda i lavoratori appartenenti al gruppo A, il documento di prassi sottolinea quanto segue:

“Si specifica che il calcolo della contribuzione utile a individuare i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento delle prestazioni in favore dei lavoratori appartenenti al Gruppo A sarà “personalizzato” e avverrà secondo quanto illustrato al precedente paragrafo 6, tenuto conto di una fase transitoria necessaria per raccordare la vecchia con la nuova disciplina.”

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network