Indennità di malattia, dall’INPS istruzioni e novità per i lavoratori dello spettacolo

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo: con la circolare INPS n. 132 del 10 settembre 2021 arrivano le istruzioni sulle novità in vigore dal 26 maggio. Dai destinatari all'importo spettante, le regole operative per gli iscritti all'ex ENPALS.

Indennità di malattia, dall'INPS istruzioni e novità per i lavoratori dello spettacolo

Indennità di malattia, arrivano dall’INPS le istruzioni per i lavoratori dello spettacolo.

A decorrere dal 26 maggio 2021 cambiano e si ammorbidiscono i requisiti per beneficiare del pagamento della malattia da parte dell’INPS. Le novità sono contenute nella circolare n. 132 pubblicata il 10 settembre 2021, che recepisce le modifiche apportate dall’articolo 66 del decreto Sostegni bis.

Ai fini del pagamento dell’indennità di malattia, per un massimo di 180 giorni per anno, sarà necessario far valere almeno 40 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio dell’anno solare che precede l’insorgenza dell’evento morboso. Questa la principale modifica introdotta per gli iscritti all’ex ENPALS.

Con la circolare n. 132/2021 l’INPS fornisce quindi una disamina delle regole di riferimento, dall’individuazione dei lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia, fino a requisiti ed importo spettante.

Indennità di malattia, dall’INPS istruzioni e novità per i lavoratori dello spettacolo

I lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo potranno beneficiare dell’indennità di malattia secondo nuovi requisiti, per effetto delle novità introdotte dall’articolo 66 del decreto Sostegni bis.

Come indicato dall’INPS nella circolare n. 132 del 10 settembre 2021, se la previgente normativa prevedeva l’obbligo di versamento di almeno 100 contributi giornalieri, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 26 maggio 2021 tale requisito è ridotto a 40 contributi giornalieri, relativi al periodo dal 1° anno dell’anno precedente all’insorgenza dell’evento morboso.

Si amplia, di conseguenza, la platea dei soggetti che avranno diritto al pagamento da parte dell’INPS dell’indennità di malattia, sempreché per il medesimo periodo non percepiscano la normale retribuzione da parte del datore di lavoro.

Restano in ogni caso esclusi dalla misura e dall’obbligo assicurativo per malattia, così come previsto in precedenza:

  • i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”, per i quali il legislatore, in considerazione della natura imprenditoriale dell’attività svolta, ha ritenuto di non riconoscere l’assicurazione in oggetto;
  • i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche ai quali, pur essendo essi stessi dipendenti da enti di diritto privato, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla certificazione e al trattamento economico delle assenze per malattia;
  • gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.

Indennità di malattia, durata e calcolo: le istruzioni INPS per i lavoratori dello spettacolo

Il diritto al pagamento dell’indennità INPS per i lavoratori dello spettacolo spetta dal quarto giorno successivo all’inizio dell’evento di malattia, per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Così come per la generalità dei lavoratori, in caso di certificati di continuazione o ricaduta entro 30 giorni, non si applicano i tre giorni di carenza e i giorni del nuovo periodo si sommano a quelli precedenti, anche ai fini del calcolo.

Per quel che riguarda poi l’importo della malattia per i lavoratori iscritti all’ex ENPALS, il calcolo è effettuato secondo le seguenti percentuali:

  • 60 per cento della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
  • 80 per cento della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
  • 40 per cento per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60 o dell’80 per cento, a seconda della durata della malattia.

Per il calcolo della retribuzione di riferimento, la circolare INPS n. 132/2021 specifica che, stando alle novità previste dal decreto Sostegni bis, a decorrere dagli eventi verificatisi dal 26 aggio 2021 bisognerà tener presenti le ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo, soggette a contributo.

Sono compresi il rateo della tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari, ugualmente soggetti a contribuzione.

Si specifica infine che il pagamento dell’indennità di malattia sarà anticipato dal datore di lavoro, ad eccezione di disoccupati, saltuari con contratto a termine o a prestazione e occupati presso imprese che esercitano attività saltuaria o stagionale che ricevono la prestazione direttamente dall’INPS.

Per ogni altra indicazione si rimanda alla circolare di seguito allegata:

Circolare INPS n. 132 del 10 settembre 2021
Prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex ENPALS). Modifiche apportate dall’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

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