Art bonus: quando è riconosciuto a una fondazione di diritto privato?

Tommaso Gavi - Associazioni

Art bonus, in quali casi ad una fondazione di diritto privato può essere riconosciuta l'appartenenza pubblica? Lo spiega la risposta all'interpello numero 176 del 10 giugno 2020, che fornisce chiarimenti sulle donazioni per le quali è previsto il credito d'imposta.

Art bonus: quando è riconosciuto a una fondazione di diritto privato?

Art bonus, in quali casi il credito di imposta può essere riconosciuto ad una fondazione privata?

Quando viene soddisfatto il requisito dell’appartenenza pubblica, come spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 176 del 10 giugno 2020.

In linea con i precedenti documenti di prassi, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che in presenza di determinate caratteristiche, gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica con personalità giuridica di diritto privato, ad esempio una fondazione, possono ricevere erogazioni liberali per il sostegno delle loro attività.

La fruizione del credito di imposta è permessa in quanto tali enti hanno in realtà natura sostanzialmente pubblicistica.

Art bonus, appartenenza pubblica: quando è riconosciuta a una fondazione?

L’art bonus è al centro della risposta all’interpello numero 176 del 10 giugno 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 176 del 10 giugno 202
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Credito di imposta Art-Bonus - Articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014 -Complesso monumentale - Spettanza.

Il credito di imposta del 65% delle donazioni in denaro è previsto dall’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1.

Lo scopo dell’agevolazione è quello di favorire interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza.

Vengono inoltre incentivate le donazioni nei confronti di circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito di imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nella misura del 15 per cento del reddito imponibile.

Ai titolari di reddito d’impresa, invece, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali dello stesso importo.

Un requisito da soddisfare per accedere al credito d’imposta è quello dell’appartenenza pubblica.

Fornisce chiarimenti in merito la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017 che spiega in quali casi tale requisito viene soddisfatto.

Il documento di prassi specifica che ci sono anche altre caratteristiche, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, al ricorrere delle quali il soggetto può essere destinatario delle erogazioni.

A titolo esemplificativo vengono fornite le seguenti:

  • l’istituto è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
  • l’istituto è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
  • l’istituto gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
  • l’istituto è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
  • l’istituto è sottoposto al controllo analogo di una Pubblica Amministrazione.

Art bonus: chi stabilisce quando un soggetto privato può godere di appartenenza pubblica?

Come anticipato ci sono alcune caratteristiche per le quali un soggetto di diritto privato, ad esempio una fondazione, può vedersi riconosciuta l’appartenenza pubblica.

Come sottolinea il documento di prassi:

“in presenza di una o più caratteristiche, si è ritenuto che gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato - ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione - abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in esame.”

Nel caso concreto, per stabilire se l’istante rientrasse in tali caratteristiche l’Agenzia delle Entrate ha dovuto richiedere un parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT).

La fondazione è stata costituita per iniziativa pubblica ed è controllata dal Comune.

La sua finalità ed oggetto coincidono, con la gestione, cura e valorizzazione del complesso monumentale, bene di proprietà pubblica affidato alla fondazione.

Tale fondazione è inoltre stata appositamente creata per la sua gestione e valorizzazione.

Le erogazioni liberali destinate al sostegno dell’ente di diritto privato rientrano quindi nell’agevolazione fiscale.

Art bonus, per quali erogazioni liberali spetta il credito d’imposta?

Gli scopi delle erogazioni liberali effettuate in denaro per i quali spetta l’art bonus sono chiariti nella circolare numero 24/E del 31 luglio 2014.

Nello specifico possono beneficiare dell’agevolazione le donazioni relative ai seguenti interventi:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

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