Fattura elettronica, divieto per i dati sanitari esteso al 2020

Esonero fattura elettronica per le prestazioni sanitarie anche per il 2020: la novità è ufficiale dopo la pubblicazione del testo del Decreto Fiscale n. 124/2019. Tutte le novità e le modifiche relative anche allo scontrino elettronico.

Fattura elettronica, divieto per i dati sanitari esteso al 2020

Esonero dall’obbligo di fattura elettronica anche nel 2020 per le prestazioni sanitarie: la novità è contenuta nel testo del Decreto Fiscale n. 124/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto Fiscale proroga l’esonero, o meglio dire il divieto, dall’invio dei dati delle prestazioni sanitarie delle persone fisiche, anche se non oggetto di invio al sistema TS.

La fatturazione elettronica in ambito sanitario necessità di specifiche regole e, fino alla loro predisposizione, è di fatto vietato emettere fattura elettronica. Una norma introdotta lo scorso anno prima come esonero e poi come esplicito divieto, che viene ora confermata anche per il 2020.

Il Decreto Fiscale 2020, il cui testo definitivo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019, introduce una seconda novità in campo sanitario: a partire dal 1° luglio 2020, sia l’invio dei dati al sistema TS che all’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuata con un’unica operazione mediante il registratore telematico.

Una deroga alle regole ordinarie e, in parallelo, un inasprimento della disciplina dei controlli fiscali: anche il 2020 è un anno di importanti novità sulla fatturazione elettronica.

Fattura elettronica, divieto per i dati sanitari esteso al 2020

La disciplina transitoria introdotta lo scorso anno, che vietava esplicitamente l’emissione delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, viene rinnovata per tutto il 2020.

La proroga esonera, di fatto, medici, farmacisti e tutti gli operatori sanitari dall’obbligo di fatturazione elettronica. Una disciplina transitoria, dettata da ragioni legate alla privacy, che necessita gioco forza di essere rinnovata anche alle operazioni dal 1° gennaio 2020 in poi.

I dettagli sulla novità sono contenuti all’interno dell’articolo 15 del testo del Decreto Fiscale 2020, il DL n. 124/2019:

“1. All’articolo 10 -bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole “Per il periodo d’imposta 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per i periodi d’imposta 2019 e 2020”.
2. All’articolo 2, comma 6 -quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti di cui al primo periodo adempiono all’obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.””.

Sarà necessario individuare una specifica modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

In attesa di ciò, il Decreto Fiscale 2020 estende il divieto, prima introdotto come esonero, rivolto anche ai soggetti che effettuano operazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche e che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Fattura e scontrino elettronico, con un unico invio anche i dati al Sistema TS

C’è una seconda novità che interessa gli operatori sanitari nel testo del DL Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020.

A partire dal 1° luglio 2020, l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri e la trasmissione degli stessi al sistema TS per la predisposizione della precompilata potrà essere effettuato con un’unica operazione, mediante i registratori telematici.

Una novità motivata dalle seguenti necessità:

  • razionalizzare, sia in capo all’esercente che effettua prestazioni sanitarie (es. farmacia) sia in capo all’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate e Ragioneria Generale dello Stato), rispettivamente l’invio e l’acquisizione dei flussi informativi relativi ai dati necessari per la dichiarazione precompilata (articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014), ai dati dei corrispettivi giornalieri (articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015), nonché ai dati necessari per la partecipazione della lotteria dei corrispettivi (articolo 1, commi 540 e seguenti, della legge n. 232 del 2016);
  • aumentare la sicurezza e l’inalterabilità dei dati sopra richiamati;
  • rispondere meglio alle garanzie di tutela dei dati personali e sensibili derivanti dalle operazioni effettuate presso gli esercizi che effettuano prestazioni sanitarie.

Una semplificazione, che consentirà di evitare un doppio adempimento e che ottimizzerà i tempi anche per l’Amministrazione Finanziaria.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network