Fattura elettronica, operatori sanitari: dall’esonero al divieto

Fattura elettronica, operatori sanitari: dall'esonero al divieto di emissione per i documenti che contengono dati da inviare al sistema Tessera Sanitaria. Gli obblighi della privacy e i nodi da sciogliere.

Fattura elettronica, operatori sanitari: dall'esonero al divieto

Fattura elettronica, operatori sanitari: il decreto fiscale ha stabilito un esonero, ma la legge di bilancio ha rilanciato con un divieto. In nessun caso è possibile l’emissione in formato elettronico per i documenti che contengono dati da inviare al sistema Tessera Sanitaria, secondo l’articolo 10 bis riscritto dalla Manovra.

La privacy è il tallone d’Achille della fattura elettronica. Negli ultimi mesi il botta e risposta tra associazioni di categoria, Agenzia delle Entrate e Autorità per la Protezione dei dati personali si è fatto sempre più serrato. E il 20 dicembre il Garante si è espresso con un provvedimento sui punti più sensibili. Tra questi anche i dati relativi alle prestazioni sanitarie su cui ha posto un vero e proprio veto. Dieci giorni dopo, un attimo prima del debutto, la Legge di Bilancio ha assecondato le richieste dell’Autorità e ha messo una toppa sulla questione.

Tra esonero o divieto di fattura elettronica per gli operatori sanitari per il momento, tuttavia, è caos.

Gli obblighi imposti dalla privacy entrano in contrasto con le logiche di digitalizzazione, così come sono state progettate, e la questione dei dati sanitari è esemplare delle difficoltà e dei nodi ancora da sciogliere che caratterizzano diversi aspetti del neonato sistema di fatturazione elettronica.

Fattura elettronica, operatori sanitari: dall’esonero al divieto

Stando alle ultime disposizioni di legge, gli operatori sanitari devono emettere fattura cartacea, e non elettronica, per tutte le operazioni che contengono i dati da inviare al sistema tessera sanitaria. Sarebbero escluse, invece, dal divieto di fatturazione elettronica, rientrando nell’obbligo, le prestazioni di natura diversa da quelle sanitarie, come la cessione di un bene strumentale.

Nell’articolo 1, comma 53 della Legge di Bilancio, si legge:

Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Ma facciamo un passo indietro, il testo è frutto di un crescendo di cautela in merito ai dati sanitari. E se in altri casi si è provato a bilanciare arrivando a un compromesso, in questo caso il margine di manovra della fattura elettronica si è eroso sempre di più.

In un primo momento, il Decreto Fiscale, approvato il 13 dicembre 2018, con l’articolo 10 bis Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari stabiliva l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica – per l’anno 2019 - per i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al sistema Tessera Sanitaria.

Ma già da novembre era in atto un ping pong tra Garante della Privacy e Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica. E nel provvedimento del 20 dicembre l’Autorità per la protezione dei dati personali scriveva:

In primo luogo, tale esonero ex lege non opera nei confronti delle fatture emesse dai soggetti che erogano prestazioni sanitarie non trasmesse attraverso il sistema TS in seguito all’opposizione legittimamente manifestata dagli interessati, come previsto dall’art. 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, attuativo del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, e, quindi, paradossalmente, proprio per le situazioni ragionevolmente più delicate.
[...]
Si ritiene pertanto necessario ingiungere all’Agenzia delle entrate di dare idonee istruzioni a tali soggetti affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell’Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica.

Fattura elettronica, divieto per gli operatori sanitari: i nodi da sciogliere

L’aggiustamento richiesto è arrivato alla prima occasione utile con la Legge di Bilancio approvata il 30 dicembre che, a poche ore dal debutto della fattura elettronica, ha trasformato l’esonero in un divieto.

Ma per definizione, mentre l’esonero solleva, il divieto impone. E apre la discussione a nuovi dubbi.

Il primo riguarda l’arco temporale: anche nella versione rivisitata dell’articolo 10 bis si parla solo del periodo d’imposta 2019. Come si evolverà la fatturazione elettronica per gli operatori sanitari? Quali sono le procedure verso cui tendere?

Il secondo e più sottile riguarda la definizione della tipologia dei dati per cui vige il divieto:

  • nel primo impianto si parlava di esonero per i dati inviati al sistema Tessera Sanitaria: il Garante sottolineava che il termine “inviati” potesse escludere dall’esonero tutti i dati per cui era stata presentata l’opposizione all’invio al sistema Tessera Sanitaria;
  • nel secondo impianto si parla di “dati da inviare”, una ridefinizione che lascia ancora spazio agli stessi dubbi. Sono da inviare o meno quelli per cui si richiede opposizione? Se non sono da inviare, si verifica ancora l’ipotesi delineata dal Garante: proprio i dati più sensibili e per cui si è presentata opposizione potrebbero essere esclusi dal divieto di fatturazione elettronica. Una contraddizione in termini improbabile, viste le raccomandazioni dell’Autorità, ma che comunque lascia ancora spazio a degli interrogativi.

Il terzo punto più che un dubbio è un’attesa: nella Legge di Bilancio si specifica che i termini e gli ambiti di utilizzo dei dati e i relativi limiti, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato saranno definiti in un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, preparato di concerto con il Ministero della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

La fatturazione elettronica, con obblighi e divieti, è arrivata puntuale con il 2019, mentre gli elementi per sciogliere ogni dubbio si muovono più lentamente.

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