Dal 2026 le APS e le ODV che svolgono attività di natura commerciale potranno beneficiare del nuovo regime forfettario, modificato dal decreto legislativo numero 186/2025.
Il Codice del terzo settore prevede un regime fiscale ad hoc per due categorie di enti del terzo settore: le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV).
Gli articoli 84 e 85 del decreto legislativo numero 117/2017, entrati in vigore dallo scorso 1° gennaio 2026 grazie all’approvazione del Titolo X del Codice del Terzo Settore, giunta lo scorso anno dalla Commissione Europea, prevedono specifici requisiti per determinare quali sono le attività da considerarsi di tipo commerciale se svolte da una ODV (art. 84) o da una APS (art. 85), ed invece all’art. 86 del medesimo decreto legislativo si esplicano le caratteristiche del regime forfettario applicabile alle sole attività di tipo commerciale eventualmente svolte dalle due categorie di ETS.
L’articolo 2 del d.lgs 186/2025 ha apportato una modifica significativa all’articolo 86 comma 1 del decreto legislativo numero 117/2017, riducendo la soglia dei ricavi conseguiti per poter usufruire di tale regime agevolato dai precedenti 130.000 ad euro 85.000 armonizzando la disciplina a quanto già previsto dalla l. 190/2014 applicabile ad imprese e professionisti
Attività decommercializzate per le ODV
Al fine di poter comprendere quali sono le attività considerabili commerciali se svolte dalle ODV o dalle APS è bene analizzare quanto previsto dagli articoli 79 e 84, oltre che 85, per poi capire invece a quali attività è applicabile il regime forfettario previsto dall’art. 86 del d.lgs 117/2017 modificato dall’art. 2 del d.lgs 186/2025.
Partendo dalle organizzazioni di volontariato, il legislatore prevede la decommercializzazione delle seguenti attività, in base a quanto previsto dall’art. 79 commi 2,3,4 e dall’art. 84 del d.lgs 117/2017:
- le attività previste dall’art. 5 del decreto legislativo numero 117/2017, presenti sullo statuto dell’ETS e quindi da considerarsi di interesse generale, incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche se svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento. Si ricorda inoltre che i costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari. In termini numerici tali attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi (ai sensi del comma 2 art. 79 del d.lgs 117/2017);
- le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (già prevista dall’ all’articolo 5, comma 1, lettera h del d.lgs 117/2017), se svolte direttamente dagli enti del terzo settore escluse le imprese sociali e se la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell’ente medesimo nonché ai risultati prodotti;
- le attività di di ricerca scientifica di particolare interesse sociale affidate dagli enti del terzo settore, escluse le imprese sociali, ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003 n. 135;
- le attività di interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio-sanitarie (articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs 117/2017) se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.
Le precedenti attività sono definite come di natura non commerciale per tutti gli enti del terzo settore mentre invece l’art. 84 del d.lgs 117/2017 prevede per le sole ODV ed enti filantropici l’ulteriore decommercializzazione delle seguenti attività, sempre se svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
Attività decommercializzate per le APS
Anche per le APS il legislatore ha previsto la decommercializzazione di alcune tipologie di attività, elencate nell’art. 85 del d.lgs 117/2017, in particolare si tratta delle seguenti casistiche:
- le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore;
- le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali;
- le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
Si considerano invece sempre commerciali (in base a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 85 del d.lgs 117/2017) le seguenti attività:
- le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
- la gestione di spacci aziendali e di mense;
- l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- pubblicità commerciale;
- le prestazioni legate alle telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Si menziona un caso specifico riportato al comma 4 dell’art. 85 del CTS che riguarda le associazioni di promozione sociale ricomprese tra le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli cooperativi e agli enti a carattere nazionale riconosciuti dal Ministero dell’Interno, per le quali non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, a patto che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
- tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore;
- per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi.
Regime forfettario per le APS e le ODV
Ora che abbiamo ben compreso quali sono le attività da considerarsi come commerciali sia per le ODV che per le APS, possiamo passare all’analisi del regime forfettario previsto per la tassazione di tali attività e specificatamente pensato per tali categorie di enti del terzo settore.
L’art. 86 del d.lgs 117/2017 al comma 1, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs 186/2025 prevede che:
“Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario se nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea”
Come precedentemente anticipato, l’art. 2 del decreto legislativo numero 186/2025 ha innalzato la soglia dei ricavi ai quali deve essere fatto riferimento ai fini di un’eventuale esclusione dal regime di vantaggio, portandoli dai precedenti 130.000 ad euro 85.000 riducendo notevolmente la platea dei potenziali beneficiari.
La riduzione della soglia ad euro 85.000 è conseguenza di quanto riportato dall’art. 284 della direttiva europea 2020/285 (recepita in Italia dalla Legge 53/2021) che ha modificato le disposizioni della direttiva IVA del 2006.
Nel caso in cui le ODV e le APS volessero usufruire di tale regime forfettario dovrebbero comunicarlo in fase di comunicazione di inizio attività, nel caso in cui non abbiano ancora la partita iva e ne facciano successivamente richiesta, oppure effettuando tale comunicazione nella dichiarazione annuale.
Il regime forfettario previsto dall’art. 86 del CTS vede l’applicazione di due diversi coefficienti di redditività per le ODV e le APS da applicare all’ammontare dei ricavi percepiti dall’ente in modo da determinare il reddito imponibile.
Il coefficiente di redditività da applicare ai ricavi percepiti dalle organizzazioni di volontariato è dell’1% mentre quello da applicare alle associazioni di promozione sociale è del 3%.
Di seguito si elencano gli adempimenti obbligatori per le ODV e le APS che applicano il regime forfettario:
- conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi;
- presentare la dichiarazione dei redditi nei modi e termini previsti dalla legge;
- indicare il codice fiscale del percettore dei redditi (soggetti ai quali hanno erogato redditi soggetti a ritenuta) per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;
Sono, invece, esonerate dai seguenti adempimenti:
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- non sono tenute a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del dpr n. 600/1973.
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono inoltre esonerate dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal dpr 633/1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di conservazione dei relativi documenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 86 del d.lgs. numero 117/2017.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario ODV e APS: le novità per il 2026