Dichiarazione IVA 2021: la compilazione del frontespizio

Dichiarazione IVA 2021, non ci sono novità nella compilazione del frontespizio, rispetto al modello dello scorso anno. I titolari di partita IVA obbligati all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del modello annuale dovranno attendere la messa a disposizione dei moduli di controllo. La scadenza è, come di consueto, il 30 aprile.

Dichiarazione IVA 2021: la compilazione del frontespizio

Dichiarazione IVA 2021, tutto pronto o quasi. Anche se a livello teorico la finestra temporale degli invii del modello annuale si è aperta il 1° febbraio 2021, i titolari di partita IVA non possono ancora procedere.

Mancano infatti i moduli di controllo per l’invio della dichiarazione annuale. Un ritardo nella messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate che, di fatto, ferma gli invii ai blocchi di partenza.

La situazione rischia di ripercuotersi sulle imprese, come ha fatto notare l’Associazione Nazionale dei Commercialisti nel comunicato del 1° febbraio 2021.

Per farsi trovare preparati allo sblocco della situazione approfondiamo alcune parti della dichiarazione che la maggior parte dei titolari di partita IVA deve provvedere ad inviare entro la scadenza del 30 aprile 2021, o prima per anticipare eventuali rimborsi.

Partendo dall’inizio: lo scorso anno le novità nel frontespizio riguardavano principalmente i soggetti ISA in quanto era stata prevista la casella Esonero dell’apposizione del visto di conformità nel riquadro Firma della dichiarazione.

Quest’anno non si rilevano modifiche: per provvedere alla scadenza i titolari di partita IVA devono compilare il modello IVA 2021, per comunicare i dati relativi al periodo di imposta 2021.

Come di consueto l’invio all’Agenzia delle Entrate deve avvenire telematicamente, nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile.

Dichiarazione IVA 2021, novità, istruzioni per la compilazione del frontespizio: i dati del contribuente

La dichiarazione IVA 2021 deve essere compilata ed inviata per via telematica dalla maggior parte dei titolari di partita IVA.

Per provvedere correttamente all’adempimento i contribuenti devono seguire le istruzioni per la compilazione.

Come per gli altri modelli, la prima parte è il frontespizio, che è composto dalle seguenti due facciate:

  • la prima, che contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • la seconda, che deve essere completata con le seguenti informazioni:
    • l’indicazione del codice fiscale del contribuente, posto nella parte superiore del modello;
    • i dati anagrafici del contribuente e del dichiarante;
    • la firma della dichiarazione;
    • l’impegno alla presentazione telematica;
    • i dati relativi al visto di conformità;
    • la sottoscrizione dell’organo di controllo.

L’invio deve avvenire nel periodo compreso tra il 1° febbraio e la scadenza del 30 aprile 2021.

La prima parte del frontespizio che riguarda i seguenti dati del contribuente:

  • Numero di partita IVA: in questo campo deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito a ciascun contribuente;
  • Altre informazioni, tale campo va compilato tenendo conto della natura del contribuente. I dati da indicare sono:
    • nell’ipotesi in cui il contribuente sia un’impresa artigiana iscritta nell’apposito albo, deve essere barrata la relativa casella 1;
    • nell’ipotesi in cui il contribuente si trovi in stato di amministrazione straordinaria di tipo conservativo o di concordato preventivo, deve essere barrata la casella 2;
  • Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica, l’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l’indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Le persone fisiche devono indicare il Comune o lo Stato estero di nascita.

Il contribuente nato in una città estera deve indicare lo Stato di nascita, al posto del comune.

Deve poi lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Nel caso in cui a compilare la dichiarazione siano soggetti diversi dalle persone fisiche, gli stessi devono indicare la propria natura giuridica facendo riferimento ai codici alla tabella generale di classificazione.

Deve inoltre essere compilato il quadro apposito, quanto il dichiarante, colui che sottoscrive la dichiarazione, è diverso dal contribuente (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc.).

Il riquadro deve riportare l’indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, il codice di carica corrispondente ed i dati anagrafici richiesti.

Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società dichiarante”.

In tal caso, deve essere indicato nell’apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto che intercorre tra la società dichiarante e il contribuente.

Il codice deve essere scelto tra quelli riportati nella “tabella generale di classificazione natura giuridica”, presente nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

Modello IVA 2021, novità, istruzioni per la compilazione del frontespizio: firma della dichiarazione

Il riquadro firma della dichiarazione contiene anche l’indicazione del del numero di moduli di cui è composta la dichiarazione IVA 2021, oltre appunto alla firma.

In calce al quadro VL si trovano le caselle relative ai quadri compilati.

La firma deve essere apposta nell’apposito riquadro e in forma leggibile.

A firmare deve essere il contribuente, chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o uno degli altri soggetti dichiaranti.

I dati relativi al sottoscrittore diverso dal contribuente, codice di carica compreso, devono essere indicati nell’apposito riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente.

In questa parte del modello è inserita la principale novità, ossia la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”.

Tale casella deve essere barrata quando il contribuente è esonerato dall’apposizione di tale visto.

I contribuenti che devono barrare tale casella sono, ad esempio i soggetti che applicano gli ISA e conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2019, ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2020.

Tali soggetti hanno, infatti, i seguenti benefici:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Dichiarazione IVA 2021, novità: istruzioni per la compilazione del frontespizio e visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF oppure va riportato il codice fiscale del professionista.

Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Il riquadro è riservato ai soggetti che possono in alternativa all’apposizione del visto di conformità far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Con la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile viene attestata l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999.

Negli appositi campi devono essere indicati:

  • codice 1: nella casella Soggetto, dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • codice 2: nella casella Soggetto, dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella Soggetto il codice 3 senza compilare il campo firma;
  • codice 4: nella casella Soggetto, dal collegio sindacale, per ciascun membro.

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Dichiarazione IVA 2021, novità: istruzioni per la compilazione del frontespizio ed impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione in via telematica.

L’incaricato deve:

  • indicare il proprio codice fiscale;
  • riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, il codice “1” se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente o il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio;
  • barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
  • barrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione;
  • riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione, ovvero dell’impegno cumulativo;
  • apporre la firma.

Le caselle “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione” e “Ricezione altre comunicazioni telematiche” possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

Modello IVA 2021 ed istruzioni per la compilazione del frontespizio: correzione ed integrazione della dichiarazione

Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

Tale nuova dichiarazione deve essere completa di tutte le sue parti.

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Modello IVA 2021, novità, istruzioni per la compilazione del frontespizio: dichiarazione integrativa

Si può presentare la dichiarazione integrativa se è stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

La dichiarazione integrativa deve essere compilata indicando i seguenti codici:

  • il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997;
  • il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

L’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso.

L’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può essere chiesto a rimborso o può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

In attesa del via libera per la presentazione della dichiarazione annuale, sospeso a causa del ritardo nella messa a disposizione dei moduli di controllo, i titolari di partita IVA obbligati all’invio telematico del modello all’Agenzia delle Entrate possono predisporre la dichiarazione.

Sono state riepilogate le istruzioni per la compilazione del Frontespizio, che si trova in testa al modello IVA 2021.

Verranno in seguito approfonditi alcuni dei quadri più utilizzati da imprese e partite IVA nella predisposizione della dichiarazione annuale, relativa al periodo di imposta 2020.

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