FSBA, al via la domanda di cassa integrazione 2022 per gli artigiani

Edoardo Lisi - Leggi e prassi

FSBA, sono riaperti i termini per presentare domanda di cassa integrazione per le imprese artigiane. Le prestazioni seguono le regole vigenti, in attesa dell'adeguamento del Regolamento del Fondo alla riforma degli ammortizzatori sociali, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022.

FSBA, al via la domanda di cassa integrazione 2022 per gli artigiani

FSBA, al via la domanda di cassa integrazione per le imprese iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

La riapertura dei termini per beneficiare degli ammortizzatori sociali dedicati ai lavoratori del settore artigianato è attiva in via provvisoria, fino all’approvazione del nuovo Regolamento di FSBA.

Nel frattempo, le prestazioni saranno erogate secondo le regole e le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento aziendale attualmente in vigore.

Lo si apprende dal comunicato pubblicato il 28 febbraio 2022 dal Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato FSBA, che riporta la decisione presa dal Consiglio direttivo per supportare i lavoratori sospesi dal lavoro e venire incontro alle imprese in difficoltà.

A tal fine, l’organo collegiale ha deliberato che la presentazione delle domande di cassa integrazione 2022 avvenga da subito, senza attendere che venga varato il nuovo Regolamento aggiornato sulla base delle novità della Legge di Bilancio 2022.

FSBA, al via la domanda di cassa integrazione 2022 per gli artigiani

La Legge di Bilancio 2022 ha riformato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

La riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 ha esteso la platea dei lavoratori beneficiari della cassa integrazione riconosciuta dai Fondi bilaterali.

Una modifica che porta i Fondi bilaterali a dover modificare i propri regolamenti, in modo da garantire le prestazioni di integrazione al reddito indipendentemente dal numero di dipendenti, con le stesse modalità previste per la cassa d’integrazione ordinaria CIGO.

Non fa eccezione il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA), che interviene in aiuto dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane soggetti a sospensione o riduzione dell’orario per crisi o difficoltà aziendali.

Comunicato stampa FSBA 28 febbraio 2022
Riapertura delle procedure per la richiesta delle prestazioni di ammortizzatore sociale, garantite dal Fondo.

Dal comunicato diramato dal Fondo si apprende che il Regolamento FSBA non è ancora stato adeguato alle disposizioni del documento contabile dello Stato, nonostante il benestare delle parti sociali e i confronti tecnici avuti con il Ministero del Lavoro.

Di conseguenza, le prestazioni erogate seguono le regole previste dallo Statuto e dall’ultimo Regolamento approvato.

Riguardo lo stato di avanzamento del nuovo regolamento, il comunicato specifica che:

“I tempi per l’aggiornamento di questo strumento non sono, però, brevi e, pertanto, il Consiglio direttivo di FSBA questa mattina ha deliberato di consentire da subito la presentazione e la conseguente gestione delle domande di prestazione, in base al vigente Regolamento di FSBA (del 30/04/2019).”

Tuttavia, nel testo si legge anche che in queste ore dovrebbero essere messe a punto le procedure per la sottoscrizione degli accordi sindacali, per la gestione e liquidazione delle prestazioni e per il caricamento del sistema informatico del Fondo.

Lavoratori dipendenti del settore artigianato, regole e istruzioni per presentare domanda per il FSBA

L’impresa dovrà presentare la domanda di prestazione a FSBA entro 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro tramite la piattaforma informatica SINAWEB, compilando la modulistica presente sul sito.

Alla domanda dovrà essere allegato l’Accordo sindacale o la dichiarazione dell’Autorità competente che attesti l’evento per situazioni climatiche che ha determinato la sospensione o riduzione, nonché una breve descrizione sulla fase di lavoro in esecuzione.

Inoltre, alla fine di ogni periodo di paga il datore di lavoro dovrà presentare la rendicontazione relativa alle ore/giornate di lavoro non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione.

In caso di ritardi nella presentazione della domanda, la prestazione di cassa integrazione richiesta decorre dal giorno effettivo della domanda.

Le condizioni per beneficiare delle prestazioni in questione sono:

  • Regolarità contributiva nei 36 mesi precedenti;
  • anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni di calendario calcolati dalla data di richiesta della prestazione;
  • verbale di Accordo sindacale.

Nel caso in cui queste condizioni non vengano soddisfatte, l’erogazione della prestazione sarà sospesa fino alla regolarizzazione della posizione dell’azienda o del lavoratore.

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