NASpI: dimissioni per giusta causa se il datore non versa i contributi

Alessio Mauro - Leggi e prassi

NASpI, dimissioni e assegno di invalidità: l’orientamento della Corte di Cassazione

NASpI: dimissioni per giusta causa se il datore non versa i contributi

Se il datore non versa i contributi previdenziali c’è giusta causa per le dimissioni e si può avere accesso alla NASpI.

Inoltre, il dipendente che riceve l’assegno di invalidità si trova in condizione di poter richiedere l’indennità di disoccupazione può scegliere tra le due prestazioni anche dopo aver fatto domanda per la NASpI.

Questi in sintesi il parere della Corte di Cassazione espresso nelle ordinanze n. 5414 e n. 5445 dell’11 marzo.

NASpI: dimissioni per giusta causa se il datore non versa i contributi

Con l’ordinanza 5445/2026, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al diritto a ricevere la NASpI, l’indennità di disoccupazione, nel caso di dimissioni del dipendente a cui il datore di lavoro non ha versato i contributi previdenziali.

La NASpI, ricordiamo, spetta a lavoratori e lavoratori che perdono il lavoro involontariamente. Rientra tra le eccezioni il caso delle dimissioni per giusta causa.

La questione che è arrivata all’esame degli Ermellini riguarda proprio la questione della legittimità delle dimissioni rassegnate da un lavoratore a fronte del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro.

In questo caso, si può parlare di dimissioni per giusta causa e quindi accedere alla NASpI? La risposta in sintesi, secondo la Cassazione, è sì.

Questo perché il versamento dei contributi fa parte degli obblighi fondamentali a carico del datore di lavoro nel contratto e il mancato adempimento comporta una grave mancanza che può determinare la giusta causa di dimissioni.

Inoltre, nella fattispecie del caso portato davanti alla Corte, il mancato versamento si è protratto nel tempo e non si è trattato quindi di un fatto isolato, accidentale o di breve durata (l’omissione contributiva si era infatti è durata per 16 mesi consecutivi, a partire dall’inizio del rapporto di lavoro).

Per questo motivo, secondo i Giudici, la condotta del datore di lavoro è gravemente lesiva dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro e quindi giustifica le dimissioni.

Trattandosi, dunque, di dimissioni per giusta causa il dipendente ha anche diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione.

NASpI e assegno di invalidità: scelta senza scadenza

La seconda ordinanza della Cassazione a tema NASpI riguarda la compatibilità con l’assegno di invalidità.

Come noto, la normativa prevede che il dipendente che già riceve l’assegno di invalidità e matura anche il diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione ha la possibilità di scegliere tra le due prestazioni.

La questione presentata ai giudici riguarda i tempi entro cui deve essere effettuata tale scelta. Nel caso di specie, infatti, il dipendente ha fatto domanda per la NASpI mentre era titolare dell’assegno di invalidità, senza però esprimere la scelta della prestazione in fase di domanda per l’indennità di disoccupazione come espressamente previsto dalla circolare INPS n. 138/2011.

Dato che l’opzione è arrivata dopo la presentazione della domanda, l’Istituto ha presentato ricorso.

Come chiarito dalla Corte, però, non c’è alcuna norma che stabilisca un termine per esercitare l’opzione, e quello fissato dalla citata circolare INPS non può essere considerato vincolante.

Il dipendente che già percepisce l’assegno ordinario di invalidità e matura anche il diritto all’indennità di disoccupazione può quindi scegliere tra le due prestazioni anche dopo aver fatto domanda per accedere alla NASpI.

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