Cassa integrazione 2022: a chi spetta e chi può richiederla? Le risposte nella maxi circolare INPS

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione 2022: a chi spetta e chi può richiederla? Ma anche cosa cambia sul fronte dell'anzianità dei lavoratori? E a chi sono destinate le ultime agevolazioni previste? Le risposte sono contenute nella maxi circolare INPS, n. 18 del 1° febbraio, che fa il punto sulle ultime novità: dalla riforma della Legge di Bilancio al Decreto Sostegni ter.

Cassa integrazione 2022: a chi spetta e chi può richiederla? Le risposte nella maxi circolare INPS

La cassa integrazione assume una nuova veste nel 2022. Sono diverse le modifiche alla normativa introdotte con la riforma contenuta nell’ultima Legge di Bilancio e le ultime novità sono arrivate anche con il provvedimento emergenziale appena approvato, il Decreto Sostegni ter.

A chi spetta e come funziona? Ma anche cosa cambia sul fronte dell’anzianità dei lavoratori? E a chi sono destinate le ultime agevolazioni introdotte per i settori maggiormente colpiti dalla pandemia?

A fornire tutte le risposte sulla nuova CIG 2022 è l’INPS con una maxi circolare dedicata al tema, la n. 18 del 1° febbraio 2022, con cui si prova a fare il punto sul sistema degli ammortizzatori sociali.

Il testo affronta i seguenti aspetti:

  • Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro:
    • 1.1 Principi generali;
    • 1.1.1 Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali;
    • 1.2 Anzianità di effettivo lavoro;
    • 1.3 Importo dei trattamenti di integrazione salariale;
    • 1.4 Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni;
    • 1.5 Computo dei dipendenti;
    • 1.6 Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa;
    • 2. Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
  • Contributo addizionale;
  • Cassa integrazione straordinaria (CIGS):
    • Campo di applicazione;
    • Causali di intervento;
    • Aliquote di finanziamento;
    • Contributo ordinario;
    • Contributo addizionale;
    • Ulteriori disposizioni in materia di intervento straordinario di integrazione salariale;
    • Accordo di transizione occupazionale;
    • Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica;
  • Fondi di solidarietà bilaterali;
  • Fondo di integrazione salariale (FIS):
    • Campo di applicazione
    • Imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate nonché imprese del sistema aeroportuale;
    • Partiti e movimenti politici;
    • Prestazioni;
    • Durata e misura;
    • Aliquote di finanziamento;
    • Contributo ordinario;
    • Contributo addizionale;
  • Riduzione delle contribuzioni ordinarie di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e della cassa integrazione straordinaria;
  • Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);
  • Termini di trasmissione delle domande di cassa integrazione ordinaria, di CISOA e di assegno di integrazione salariale;
  • Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale:
    • Datori di lavoro destinatari;
    • Tipologia di interventi e relative caratteristiche;
    • Modalità e termini di trasmissione delle domande.

Cassa integrazione 2022: a chi spetta e chi può richiederla? Le risposte nella maxi circolare INPS

L’ultima Legge di Bilancio ha rivisto in più punti la normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali, dando vita a una nuova cassa integrazione per il 2022.

L’intervento è nato dalla necessità di mettere a frutto il largo utilizzo della CIG da parte dei datori di lavoro durante l’emergenza Covid e le novità, infatti, seguono diverse direzioni:

  • estensione della platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali;
  • miglioramento delle prestazioni,
  • costruzione di un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo realizzato tramite il principio dell’universalismo “differenziato”.

Dal momento che l’emergenza persiste, soprattutto per alcuni specifici settori, il Decreto Sostegni ter, il decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4, è intervenuto ancora per permettere ai datori di lavoro che operano nei settori maggiormente colpiti l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Con la circolare numero 18 del 1° febbraio 2022, l’INPS prova a fare chiarezza sulla lettura delle regole di riferimento alla luce delle ultime novità approvate.

Prima di tutto, il testo prova a rispondere a una domanda fondamentale: a chi spetta la cassa integrazione 2022? Per quali lavoratori si aprono le porte della CIG con le novità approvate?

Si chiarisce che dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), nonché delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia.

Su quest’ultima categoria è necessaria una ulteriore precisazione:

“Si ricorda che gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante sono già ricompresi nelle tutele in costanza di rapporto di lavoro in forza di quanto previsto, originariamente, dall’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015. Con la novella recata dalla legge n. 234/2021, l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi vengono estesi anche ai lavoratori assunti con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché a quelli assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca”.

Un’altra novità che estende il canale di accesso alla cassa integrazione riguarda l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (trattamenti straordinari) o all’INPS (trattamenti ordinari): si passa da 90 a 30 giorni.

“Si precisa altresì che l’intervento operato dalla legge di Bilancio 2022 mantiene inalterata l’eccezione al principio generale dell’anzianità di effettivo lavoro contenuta nel medesimo comma 2 dell’articolo 1 del D.lgs n. 148/2015, secondo cui tale condizione non è necessaria per le sole domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili”.

Si legge nel testo.

Cassa integrazione 2022: a chi spetta e quali datori di lavoro possono richiederne l’accesso?

Per comprendere appieno la platea di soggetti coinvolti nel sistema della cassa integrazione 2022 non basta guardare soltanto ai lavoratori interessati, ma è necessario individuare quali sono i datori di lavoro che possono richiederla.

Prima di tutto bisogna, prima di entrare nel dettaglio di regole e requisiti, è necessario specificare che ai fini della determinazione della dimensione aziendale vanno considerati tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei datori di lavoro che possono beneficiare delle diverse prestazioni in base al riepilogo presente nella circolare numero 18 del 2022.

Destinatari CIGO
Tipologia di datori di lavoro:

  • a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • i) imprese addette all’armamento ferroviario;
  • l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Cause d’interventoRequisitiCause integrabili
Si distinguono:

  • Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  • Situazioni temporanee di mercato.
    N.B. Nella disciplina ordinaria, non sono ammesse le causali COVID-19
Requisiti:
  • Transitorietà
  • Temporaneità
  • Involontarietà
  • Non imputabilità
  • Si distinguono:
  • Mancanza di lavoro o commesse;
  • Crisi di Mercato;
  • Mancanza di materie prime o componenti;
  • Fine cantiere/fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante;
  • Eventi meteo;
  • Sciopero di un reparto o di un’altra azienda;
  • Incendi, alluvioni, sisma, crolli, etc.;
  • Sospensione per ordine di pubblica autorità;
  • Guasti ai macchinari, manutenzione straordinaria
  • Si passano poi a rassegna i destinatari della CIGS.

    Destinatari CIGSCausali di intervento
    Più di 15 dipendenti nel semestre precedente:

    • datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40, quindi:
      • datori di lavoro appartenenti al settore industriale destinatari di CIGO;
      • datori di lavoro destinatari del FIS
        A prescindere dal numero dei dipendenti:
    • imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
    • partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
    Si distinguono:
  • Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione individuati con DM: Necessario presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale ovvero a gestire processi di transizione. Il relativo programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro


    • Crisi aziendale: Necessaria la presentazione di un piano di risanamento per fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale con ‘indicazione degli obbiettivi concretamente raggiungibili, finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali



    • Contratto di solidarietà: Stipulato dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs n. 81/2015 che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

    La carrellata passa poi ai Fondi di solidarietà bilaterali.

    Nel messaggio INPS si legge:

    “Al fine di estendere le tutele a tutti i lavoratori - compresi quelli occupati in contesti di piccole dimensioni che, per i trattamenti emergenziali, sono stati tutelati dalla cassa integrazione in deroga (CIGD) - la legge di Bilancio 2022 modifica sia il quadro normativo utile a identificare la misura di sostegno applicabile sia la disciplina in materia di Fondi di solidarietà”.

    Datori di lavoroDurata massima della prestazione
    datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
    datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
    datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente durata:

    • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;
    • 24 mesi per causale CIGS «riorganizzazione aziendale»(anche per realizzare processi di transizione);
    • 12 mesi per causale CIGS «crisi aziendale»;
    • 36 mesi per causale CIGS «contratto di solidarietà»

    Particolari novità riguardano anche l’accesso al Fondo d’Integrazione Salariale, che in base alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 si basa sulle seguenti regole.

    Destinatari FISAssegno di integrazione salariale FISDurata
    Due categorie:

    • datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 che occupano almeno un dipendente (nella normativa emergenziale, i suddetti datori di lavoro con dimensioni medie aziendali fino a 5 dipendenti sono stati in genere tutelati dalla Cassa integrazione in deroga)
    • datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 con una dimensione aziendale inferiore alla soglia prevista dai singoli decreti istitutivi dei Fondi, al 1° gennaio 2022. (la regola sussiste fino alla data di adeguamento del Fondo di settore, che deve intervenire entro il 31 dicembre 2022, ovvero fino a quella di superamento dei requisiti minimi dimensionali previsti dal medesimo Fondo).
    Si distinguono:
  • Causali ordinarie e straordinarie per datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente;
  • causali ordinarie per datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter
  • SI distinguono:
  • 13 settimane in un biennio mobile per datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente;
  • 26 settimane in un biennio mobile per datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 che occupano mediamente oltre 5 dipendenti nel semestre precedente
  • Cassa integrazione 2022: le agevolazioni introdotte con il Decreto Sostegni ter

    Dopo aver passato a rassegna a grandi linee la platea di datori di lavoro beneficiari della cassa integrazione 2022 vale la pena soffermarsi sulle agevolazioni introdotte per specifici settori dal Decreto Sostegni ter.

    Con questo ultimo intervento è stato previsto l’esonero dal versamento del contributo addizionale dovuto per i trattamenti di cassa integrazione, per l’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale, nonché quello previsto, per l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale, dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

    L’INPS specifica:

    “Ne consegue che permangono tutte le altre regole che governano l’accesso ai trattamenti quali, a titolo esemplificativo, l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento (cfr. il paragrafo 1.2 della presente circolare), l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali nonché l’obbligo, a carico delle aziende richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione”.

    Il trattamento agevolativo è destinato ai datori di lavoro che operano nei seguenti settori:

    SettoriCodici ATECO 2007
    Turismo
    Alloggio 55.10 e 55.20
    Agenzie e tour operator 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90
    Ristorazione
    Ristorazione su treni e navi 56.10.5
    Catering per eventi, banqueting 56.21.0
    Mense e catering continuativo su base contrattuale 56,29
    Bar e altri esercizi simili senza cucina 56.30
    Ristorazione con somministrazione 56.10.1
    Parchi divertimenti e parchi tematici 93.21
    Stabilimenti termali 96.04.20
    Attività ricreative
    Discoteche, sale da ballo night-club e simili 93.29.1
    Sale giochi e biliardi 93.29.3
    Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) 93.29.9
    Altre attività
    Traporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 49.31 e 49.39.9
    Gestione di stazioni per autobus 52.21.30
    Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano e suburbano 49.39.01
    Attività di sevizi radio per radio taxi 52.21.90
    Musei 91.02 e 91.03
    Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua 52.22.09
    Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 52.23.00
    Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 59.13.00
    Attività di proiezione cinematografica 59.14.00
    Organizzazione di feste e cerimonie 96.09.05

    Tutti i dettagli sulla cassa integrazione 2022, dai destinatari ai termini per presentare domanda, sono contenuti nel testo integrale della circolare numero 18 del 1° febbraio 2022.

    INPS - Circolare numero 18 del 1° febbraio 2022
    Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Linee di indirizzo e prime indicazioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale in favore di datori di lavoro operanti in determinati settori di attività

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