Cassa integrazione gratuita fino al 31 marzo 2022: novità e beneficiari nel Decreto Sostegni ter

Giulia Zaccardelli - Leggi e prassi

Cassa integrazione gratuita tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. Nessun contributo addizionale è inoltre dovuto al FIS, neanche per l'assegno di solidarietà. La novità è prevista dal decreto Sostegni ter, e si applica ai beneficiari individuati dai codici ATECO di cui all'allegato I, tra cui imprese del turismo, della ristorazione e attività ricreative.

Cassa integrazione gratuita fino al 31 marzo 2022: novità e beneficiari nel Decreto Sostegni ter

Cassa integrazione gratuita dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Gratuito anche il FIS per le imprese che ne beneficiano nello stesso arco temporale.

La novità è contenuta nell’articolo 7 del testo definitivo del Decreto Sostegni ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio.

In particolare, sono esonerate dal versamento del contributo addizionale dovuto in caso di richiesta di cassa integrazione i datori di lavoro che rientrano nei codici ATECO di cui all’allegato I del Decreto Legge 4/2022, tra cui sono ricompresi il settore del turismo, della ristorazione e delle attività ricreative.

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, le imprese beneficiano dell’esonero anche per apprendisti e lavoratori a domicilio, destinatari degli ammortizzatori sociali per effetto della riforma in vigore dal 1° gennaio.

Cassa integrazione gratuita fino al 31 marzo 2022: novità e beneficiari nel Decreto Sostegni ter

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, l’articolo 7 del Decreto Sostegni ter, prevede l’esonero dal versamento del contributo addizionale per la cassa integrazione in favore dei:

datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell’allegato I al presente decreto

Tra questi vi rientrano a titolo di esempio le imprese del turismo, della ristorazione e delle attività creative.

Con l’introduzione dell’articolo 7 del Decreto Legge 4 del 27 gennaio 2022, i datori di lavoro che richiedono la cassa integrazione sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 148/2015, pari al:

  • 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per interventi di integrazione fino a 52 settimane;
  • 12 per cento per interventi di integrazione salariale fino a 104 settimane;
  • 15 per cento per integrazioni oltre le 104 settimane.

La cassa integrazione sarà quindi gratuita, e le aziende non devono pagare nessun contributo aggiuntivo per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nei periodi dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

Parimenti, il Decreto Sostegni ter rende gratuito anche l’accesso al FIS, il Fondo di Integrazione salariale.

Le aziende con più di 5 dipendenti, che non beneficiano della cassa integrazione, ma degli assegni FIS, sono quindi esonerate dal pagamento del contributo, che l’articolo 29 del Decreto Legislativo 148/2015 stabilisce in:

  • 0,45 per cento per imprese che occupano fino a 15 dipendenti;
  • 0,65 per cento per imprese con oltre 15 dipendenti.

Il Fondo eroga sia un assegno ordinario sia uno di solidarietà e per queste prestazioni il datore di lavoro deve versare un’addizionale del 4 per cento della retribuzione persa.

Per effetto del Decreto Sostegni-ter, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 il datore di lavoro che beneficia del FIS non deve pagare nessun importo per ricevere l’integrazione salariale.

Cassa integrazione gratuita fino al 31 marzo 2022: nel decreto Sostegni ter i codici ATECO dei beneficiari dell’esonero

L’agevolazione introdotta dal Decreto Sostegni-ter si applica alle imprese indicate all’Allegato 1.

Di seguito l’elenco delle attività e i relativi codici ATECO:

SERVIZICODICE ATECOSETTORE
Alloggio 55.10; 55.20 Turismo
Agenzie e tour operator 79.1; 79.11; 79.12; 79.90
Ristorazione su treni e navi 56.10.5 Ristorazione
Catering per eventi, banqueting 56.21.0
Mense e catering continuativo su base contrattuale 56.29
Bar e altri esercizi simili senza cucina 56.30
Ristorazione con somministrazione 56.10.1
Parchi divertimento e tematici 93.21
Stabilimenti termali 96.04.20
Discoteche, sale da ballo night-club e siimli 93.29.1 Attività ricreative
Sale da giochi e biliardi 93.29.3
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) 93.29.9
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 49.31; 49.39.09 Altre attività
Gestione di stazioni per autobus 52.21.30
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano 49.39.01
Attività dei servizi radio per radio taxi 52.21.90
Musei 91.02; 91.03
Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua 52.22.09
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 52.23.00
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 59.13.00
Attività di proiezione cinematografica 59.14.00
Organizzazione di feste e cerimonie 96.09.05

Le imprese beneficiano dell’integrazione salariale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

Dal dal 1° gennaio 2022, con le nuove regole CIG in vigore, ne beneficiano anche gli apprendisti e i lavoratori a domicilio; l’anzianità minima richiesta per tutti i dipendenti è di 30 giornate.

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