La Cassazione, con sentenza n. 25377/2026, ha escluso dall'imponibile contributivo INPS gli utili di SRL accantonati a riserva, ancorando la contribuzione ai soli dividendi distribuiti. La posizione assunta è in netto contrasto con le istruzioni dell'Istituto e molti passaggi non convincono, in quanto incoerenti con la disciplina fiscale. L’analisi del caso e dell’impatto sui dichiarativi
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, si è pronunciata in merito alla determinazione della base imponibile contributiva per i soci lavoratori di SRL iscritti alla Gestione Commercianti.
La controversia trae origine da avvisi di addebito notificati dall’INPS a una socia unica e amministratrice di SRL, presso cui la stessa svolgeva attività lavorativa abituale e prevalente.
Utili SRL e contributi INPS: la Cassazione ribalta l’orientamento dell’Istituto
Secondo un orientamento ormai consolidato da anni, l’Istituto ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a percentuale, parametrati sugli utili societari prodotti ma non distribuiti.
A sostegno delle proprie pretese, l’INPS ha sostenuto che, ai sensi dell’articolo 3-bis del D.L. 384/1992 e dell’articolo 81 del TUIR, l’imponibile contributivo deve includere la quota del reddito d’impresa “conseguibile in astratto” e non solo quello concretamente incassato.
La Cassazione ha rigettato la tesi dell’Istituto, stabilendo che gli utili accantonati a riserva non concorrono alla formazione della base imponibile previdenziale. Contestualmente, ha indicato un diverso criterio che, tuttavia, non appare più convincente rispetto a quello attuale.
I giudici hanno infatti indicato quale via da percorrere il versamento da parte del socio lavoratore dei contributi a percentuale, calcolati sulla base della quota di reddito societario effettivamente percepito (e quindi distribuito) e dichiarato ai fini IRPEF.
Resta ovviamente fermo il criterio del reddito da partecipazione laddove la SRL abbia optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR.
Esaminando il contenuto della sentenza, più di un elemento appare opinabile. La decisione si fonda sul dato letterale dell’articolo 3-bis del D.L. 384/1992, che fa espresso riferimento ai redditi d’impresa “denunciati ai fini IRPEF”, vertendo la materia sul rispetto del principio costituzionale di riserva di legge di cui all’articolo 23 della Costituzione.
Viene altresì precisato che grava sull’INPS l’onere di provare l’avvenuta percezione degli utili o l’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale.
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Il contrasto con le istruzioni INPS e dell’amministrazione finanziaria
La pronuncia della Cassazione si pone in netta controtendenza rispetto alle indicazioni operative fornite dall’Istituto previdenziale e dall’amministrazione finanziaria.
Giova sul punto ricordare, limitandosi alle fonti più recenti in ordine temporale, che la Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 (paragrafo 5) e le istruzioni del Quadro RR (Sezione I, colonna 3 rigo RR1 e rigo RR2) del Modello Redditi PF 2026 prevedono l’obbligo di includere nella base imponibile contributiva la quota di reddito d’impresa dichiarata dalla SRL, a prescindere dall’effettiva distribuzione dei dividendi, considerando quindi ai fini previdenziali la quota di utile “virtualmente” spettante in base alla quota di partecipazione posseduta.
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Il riferimento al reddito denunciato ai fini IRPEF
Un aspetto che merita attenzione nell’analisi della sentenza riguarda la tenuta formale del ragionamento fondato sulla dizione letterale di redditi “denunciati ai fini IRPEF”.
Come noto, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per effetto della Legge n. 205/2017 (articolo 1, commi 1003-1006), gli utili distribuiti da SRL residenti a persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26% ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 600/1973.
Poiché la ritenuta del 26% applicata dalla società esaurisce l’obbligazione tributaria alla fonte, le istruzioni ministeriali del Modello Redditi PF (Fascicolo 2, Quadro RL) confermano espressamente che tali dividendi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi del socio e non concorrono al reddito complessivo IRPEF.
Stride quindi la locuzione utilizzata di utili “denunciati ai fini IRPEF”, tuttavia l’intendimento, al di là del lessico, è chiaro.
A parere della Cassazione la base imponibile previdenziale dovrebbe essere ancorata agli utili effettivamente distribuiti.
Nel concreto, posto che in caso di applicazione della ritenuta a titolo d’imposta la società non rilascia CUPE, un eventuale incrocio dei dati ai fini della verifica della correttezza dei versamenti eseguiti sarebbe effettuabile solo facendo ricorso al Modello 770 della SRL (Quadro SI).
Il cortocircuito sulla natura giuridica dei dividendi
Se parlare di redditi “denunciati ai fini IRPEF” appare quanto meno forzato, ancor più è la sovrapposizione concettuale presente in sentenza tra redditi d’impresa e redditi di capitale.
La Suprema Corte definisce la quota di utili spettante al socio lavoratore come “parte di reddito di impresa”, discostandosi dalla classificazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera e) del TUIR, gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’IRES percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa costituiscono senza dubbio alcuno redditi di capitale.
L’imputazione diretta di un reddito d’impresa al socio opera esclusivamente per le società di persone ex articolo 6, comma 3 del TUIR o per le SRL che abbiano espresso l’opzione per la trasparenza fiscale ex articoli 115 e 116 del TUIR.
In altri termini, legare la contribuzione INPS all’avvenuta distribuzione degli utili piuttosto che all’utile figurativo non appare meno forzato rispetto all’attuale impostazione.
Sia in un caso che nell’altro, infatti, ad essere “forzata” è la natura stessa del reddito, al fine di assoggettarlo in ogni caso a contribuzione previdenziale.
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L’impatto sui dichiarativi presenti e futuri
In tutto questo, il vero punto di interesse è cosa fare ora, e quali potrebbero essere i futuri sviluppi.
A parere di chi scrive, considerato che i conteggi dei modelli Redditi sono già stati chiusi ed il saldo INPS 2025 nonché parte degli acconti 2026 già versati, è difficile immaginare di cambiare approccio in corsa.
Quanto sopra tenendo anche in massima considerazione il fatto che, salvo tempestive modifiche, allinearsi alla pronuncia della Cassazione significa esporsi senza dubbio alcuno a recuperi da parte dell’INPS, in ragione dei controlli automatizzati incrociati tra Quadro RR e dichiarazione IRES della società.
Più opportuno appare mantenersi aderenti alle istruzioni e, semmai, proporre successivamente istanza di rimborso, citando i principi della sentenza qui in commento.
Il futuro appare quanto mai incerto. Non è infatti affatto scontato che l’INPS si allinei alle posizioni emerse in sentenza.
Ipotizzando che ciò accada, non si potrà fare altro che adeguarsi al nuovo approccio, il che non necessariamente è una buona notizia.
Come sarà meglio analizzato in un successivo contributo, legare la contribuzione INPS agli utili effettivamente distribuiti potrebbe tradursi in un pesante aggravio, oltre che generare inevitabili e importanti problematiche di gestione del passaggio da un criterio all’altro.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Utili SRL e contributi: la Cassazione ribalta la posizione INPS, ma le forzature restano