Utili SRL e contributi INPS: i nodi delle rettifiche pregresse

Sandra Pennacini - Società di capitali

L'impatto dell'eventuale recepimento della sentenza di Cassazione n. 25377/2026 sulle dichiarazioni passate e sul periodo transitorio

Utili SRL e contributi INPS: i nodi delle rettifiche pregresse

Come evidenziato nel primo contributo dedicato al tema, la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha segnato un potenziale punto di svolta nella determinazione dell’imponibile previdenziale dei soci lavoratori di SRL iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti.

La Suprema Corte ha ribaltato il consolidato orientamento dell’INPS, stabilendo che gli utili accantonati a riserva non concorrono alla base imponibile contributiva e che il prelievo a percentuale deve ancorarsi esclusivamente agli utili effettivamente distribuiti e percepiti (salvo l’ipotesi di trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 del TUIR).

L’eventuale effettivo recepimento di tale principio da parte dell’Istituto apre uno scenario complesso, ricco di problematiche operative che riguardano sia la gestione delle dichiarazioni passate sia i versamenti dovuti per il periodo transitorio.

Retroattività e rettifica dei dichiarativi precedenti

Alla luce della richiamata pronuncia, il contribuente potrebbe decidere autonomamente di fare propri gli indirizzi emersi dalla Cassazione, procedendo a presentare dichiarazioni integrative per le annualità ancora accertabili.

In tal caso, allo stato attuale e in assenza di un riallineamento ufficiale della prassi amministrativa, il rischio di subire contestazioni e dover affrontare un lungo contenzioso con l’INPS rimane estremamente alto.

Ipotizzando invece lo scenario in cui l’INPS decida di accogliere in via definitiva le indicazioni della Suprema Corte adeguandovi le proprie istruzioni, il primo nodo da chiarire consisterà nella portata temporale di tale allineamento: la novità opererà esclusivamente pro futuro o consentirà la rettifica dei dichiarativi dei periodi d’imposta precedenti ancora aperti?

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Qualora venisse prescelta la strada della rettifica delle dichiarazioni già presentate, occorrerà definire con chiarezza tempistiche e procedure, tenendo conto che gli effetti potrebbero assumere una duplice direzione:

  1. La rettifica a favore del contribuente (i contributi a rimborso) - Per i soci che negli anni passati hanno versato contributi previdenziali a percentuale su utili figurativi accantonati a riserva dalla SRL, la nuova impostazione farebbe emergere un credito per contributi indebitamente versati. Oltre ad auspicare che la restituzione di tali somme da parte dell’INPS avvenga in tempi congrui e non “biblici”, occorrerà prestare la massima attenzione ai risvolti fiscali. Poiché i contributi previdenziali a suo tempo versati hanno abbattuto l’imponibile IRPEF del socio in qualità di oneri deducibili, le somme successivamente rimborsate dovranno essere riassoggettate a tassazione separata mediante l’indicazione nel Modello REDDITI PF, Quadro RM.
  2. La rettifica a sfavore (l’emersione di maggiore contribuzione) - Si potrebbe verificare la situazione opposta per quei contribuenti che hanno percepito utili distribuiti ma che, in virtù delle istruzioni INPS allora vigenti (focalizzate sul reddito d’impresa prodotto nel bilancio d’esercizio, proporzionato alla quota di partecipazione detenuta), non hanno assoggettato tali dividendi a contribuzione previdenziale. In questa ipotesi, l’applicazione retroattiva del criterio della distribuzione imporrebbe la rideterminazione al rialzo dell’imponibile, facendone scaturire un debito contributivo a conguaglio. In questo scenario è auspicabile che l’Istituto - nel disciplinare le modalità di regolarizzazione - riconosca come l’omesso versamento derivi non da un intento malevolo del socio, bensì dall’osservanza delle indicazioni ufficiali dell’epoca, consentendo il versamento delle maggiori somme in totale assenza di sanzioni.

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Il rischio della doppia imposizione nel passaggio da un criterio all’altro

Un’ulteriore e rilevante criticità emergerebbe nel caso in cui l’INPS decidesse di adeguarsi alle indicazioni della Cassazione introducendo il nuovo criterio di imputazione a partire da una determinata data, ad esempio con decorrenza dai redditi 2026.

In tale scenario, l’assenza di un’apposita norma di coordinamento tra il vecchio e il nuovo criterio genererebbe un concreto rischio di doppia imposizione previdenziale.

Per comprendere la portata operativa del problema è sufficiente ricorrere a un esempio pratico.

Si ipotizzi una SRL composta da due soci, di cui uno solo lavoratore con quota di partecipazione del 50%.

La società ha conseguito un utile d’esercizio di 50.000 euro nel 2024 e di 50.000 euro nel 2025. Entrambi gli utili sono stati interamente accantonati a riserva.

In applicazione delle regole INPS vigenti, il socio lavoratore ha già considerato nel Quadro RR quale imponibile previdenziale la propria quota figurativa di reddito d’impresa, pari a 25.000 euro per il 2024 e 25.000 euro per il 2025, versando i relativi contributi a percentuale.

Nel 2026, anno in cui si ipotizza l’entrata a regime “ufficiale” del nuovo criterio basato sulla distribuzione, l’assemblea delibera la distribuzione parziale delle riserve accantonate, per complessivi 60.000 euro (di cui 30.000 euro spettanti al socio lavoratore).

In assenza di una specifica disciplina transitoria, la somma di 30.000 euro distribuita nel 2026 a favore del socio lavoratore dovrebbe essere assoggettata a contribuzione previdenziale in osservanza del nuovo criterio di imputazione.

Tali somme, tuttavia, hanno già scontato la contribuzione INPS pro-quota negli esercizi 2024 e 2025 sulla base del reddito figurativo d’impresa.

Risulta pertanto evidente che, laddove l’Istituto decidesse di intervenire effettivamente con un cambio di rotta, sarà indispensabile definire regole chiare di coordinamento per la gestione delle riserve stratificate, il cui tracciamento operativo richiederebbe comunque un impegno non indifferente, rendendo necessaria una puntuale ricostruzione contabile per evitare di versare i contributi su una base imponibile in tutto o in parte già considerata in passato.

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