Tassa di concessione governativa: quando è dovuta e quanto si paga

Giuseppe Guarasci - Tassa di concessione governativa

Analisi normativa e pratica del dpr 641/1972 con un focus particolare sulla tassa di concessione governativa: quando e perché si paga, quanto e come.

Tassa di concessione governativa: quando è dovuta e quanto si paga

La tassa di concessione governativa (TCG) è una tassa che viene corrisposta allo Stato italiano per poter beneficiare di determinati provvedimenti amministrativi e altri atti, come ad esempio autorizzazioni, concessioni, licenze.

La tassa di concessione governativa è disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 641 denominato appunto “Disciplina delle tasse sulle concessioni governative”.

In sostanza consiste, quindi, nel pagamento ad una pubblica amministrazione in cambio di un servizio reso. Si tratta di una tassa fondamentale per lo Stato italiano in quanto ogni anno incassa circa 91 miliardi tramite la TCG.

Sono numerose le applicazioni della tassa di concessione governativa, i principali esempi di applicazione riguardano sicuramente: i canoni per il possesso di apparecchi radiotelevisivi (canone RAI), inizio attività commerciale, vidimazioni libri sociali o ancora negli abbonamenti di telefonia.

Ecco di seguito tutti i principali casi di applicazione di tassa di concessione governativa, con un occhio di riguardo alla vidimazione dei libri sociali delle società di capitali.

Tassa di concessione governativa: soggetti interessati

Chi sono i soggetti obbligati al pagamento della tassa di concessione governativa?

Sono tenuti a pagare la tassa di concessione governativa tutti i soggetti privati, che siano singole persone o aziende, per atti, licenze, iscrizioni ad albi e qualsiasi altro caso preveda la legge.

Con la sentenza 4/11 del 17 Gennaio 2011 ha stabilito, invece, che gli enti locali non sono tenuti al pagamento della TCG.

Sono previsti infine degli sconti per quanto riguarda le cooperative edilizie mentre sono esenti del tutto le cooperative sociali e gli enti di beneficenza e di volontariato.

I casi di applicazione della tassa di concessione governativa

Il DPR 26 ottobre 1972, n. 641 prevede l’applicazione della tassa sulle concessione governativa sui seguenti atti amministravi distinti per differenti tipologie:

  • Armi, esplosivi, gas tossici:
    • Porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastone animato;
    • Porto di fucile anche per uso di caccia:
  • Altre autorizzazioni di polizia:
    • Esercizio di case da gioco;
    • Attività relative a metalli preziosi;
  • Commercio, industria ed agricoltura:
    • Licenza per pesca professionale marittima;
  • Professioni, arti e mestieri:
    • Iscrizione mediatori di commercio, industria, artigianato, agricoltura;
    • Iscrizione all’albo costruttori, elenchi imprese di gestione servizi in appalto all’amministrazione ferroviaria e raccolta rifiuti urbani;
    • Iscrizioni elenchi spedizionieri;
    • Iscrizione, reiscrizione e conferma albo esportatori ortofrutticoli;
    • Iscrizione albo agenti di assicurazione;
    • Iscrizione albo mediatori di assicurazione;
    • Iscrizione ruolo dei periti assicurativi;
    • Iscrizione registro concessionari servizio riscossione tributi;
    • Iscrizione albo dei collettori;
  • Radio, cinema e stampa:
    • Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni detenzione apparecchi per la ricezione di radioaudizioni o diffusioni televisive;
    • Diffusioni televisive e radiofoniche via etere in ambito locale;
    • Diffusioni televisive e radiofoniche via etere in ambito nazionale;
    • Diffusioni televisive via cavo;
    • Trasmissione programmi televisivi;
    • Ripetitori per programmi televisivi;
    • Apparecchiature terminali per servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;
    • Iscrizione giornali e periodici nel registro della cancelleria del tribunale;
  • Altri atti:
    • Autorizzazioni, concessioni, licenze, iscrizioni non considerate nelle tariffe precedenti, per l’esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti e mestieri.

La tassa di concessione governativa nella telefonia mobile

Dal 1995 gli intestatari di un abbonamento di telefonia mobile devono corrispondere allo Stato come tassa di concessione governativa:

  • 12,91€ mensili per uso affari, quindi intestato ad un’azienda o ad una ditta individuale;
  • 5,16€ per i privati.

Per quanto riguarda la telefonia mobile, quindi, la TCG è diretta alle società telefoniche, affinché le stesse paghino per l’utilizzo delle frequenze, tuttavia il Governo successivamente stabilì che detta tassa dovesse essere pagata dai titolari di un contratto di abbonamento, in quanto il cellulare era allora considerato un bene di lusso.

Due recenti sentenze della Commissione tributaria regionale del Veneto, la n. 4/11 depositata il 17 gennaio 2011 e l. n. 5/11 depositata 10 gennaio 2011 hanno stabilito che gli enti locali non sono tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Le sentenze dei giudici tributari regionali non si limitano a tali istituzioni ma dichiarano l’illegittimità tout court della tassa di concessione governativa, e di conseguenza hanno aperto la strada anche alla possibile richiesta di esenzione dei privati da tale imposizione nonché al possibile rimborso di quanto illegittimamente pagato.

Il 2 maggio 2014 è arrivato il verdetto definitivo dalle sezioni unite civili della Cassazione che ha dichiarato legittima la tassa governativa sui cellulari (sentenza numero 9560).

La tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali

Le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili, devono versare, entro il 16 marzo di ciascun anno, una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili. L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.

I soggetti sopracitati soggetti sono obbligati a versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili pari a:

  • 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.
    La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.

Inoltre, il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.

La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del codice civile).

In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:

  • libro dei soci;
  • libro delle obbligazioni;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio. Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati.

Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

I termini e le modalità di versamento sono i seguenti:

  • il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI
  • prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva;
  • il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo «7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali», indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

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