Superbonus 110, maxi detrazione per lavori antisismici anche con asseverazione con vecchio modello

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110 per cento, si ha diritto alla maxi detrazione per interventi antisismici anche con asseverazione predisposta con modello precedente alle ultime modifiche dell'allegato B del decreto numero 58 del 2017. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 697 dell'11 ottobre 2021. L'asseverazione dovrà essere presentata prima della data del rogito.

Superbonus 110, maxi detrazione per lavori antisismici anche con asseverazione con vecchio modello

Superbonus 110 per cento, la maxi detrazione spetta per alcuni interventi antisismici anche se l’asseverazione è predisposta con il modello precedente alle ultime modifiche dell’allegato B del decreto numero 58 del 2017.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 697 dell’11 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Nel rispetto degli altri requisiti di legge, gli acquirenti di case antisismiche possono beneficiare del superbonus 110 per cento anche con un’asseverazione con modello previgente. La voltura del titolo autorizzatorio non deve rappresentare l’avvio di una nuova procedura ma un subentro nel permesso a costruire della società costruttrice.

La maxi detrazione è applicabile solo per le spese sostenute nel periodo successivo all’entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al 30 giugno 2022.

Superbonus 110, la maxi detrazione per lavori antisismici spetta anche con asseverazione con vecchio modello

Superbonus 110 per cento, la maxi detrazione spetta nel caso di interventi antisismici agevolabili se l’asseverazione è predisposta con il modello precedente alle ultime modifiche dell’allegato B del decreto numero 58 del 2017.

A spiegarlo è la risposta all’interpello numero 697 dell’11 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 697 dell’11 ottobre 2021
Superbonus - Acquisto di case antisismiche - asseverazione modello B previsto dal DM n. 58 del 2017 nella versione ante modifiche DM n. 328 del 2020 : modalità di comunicazione della cessione del credito - artt. 119 e 121 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Lo spunto dei chiarimenti è il quesito dell’istante, un soggetto che ha acquistato un’abitazione situata in zona sismica 3 ma che, al momento del passaggio di proprietà all’azienda di ristrutturazioni, non rientrava tra le aree ammesse alle detrazioni.

La società in questione ha predisposto l’asseverazione con modello allegato B previsto dal decreto del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture numero 58 del 2017 nella versione precedente alle modifiche del DM numero 329 del 2020.

L’istante intende sapere:

  • se ha diritto alle agevolazioni per l’acquisto case antisismiche, considerando che non sono state prodotte le asseverazioni obbligatorie dal momento che al momento del passaggio di proprietà la zona sismica non rientrava tra quelle ammesse all’agevolazione;
  • se l’eventuale agevolazione può beneficiare della percentuale del 110 per cento, prevista dal decreto Rilancio, per la quota successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, anche se è stato utilizzato il modello B previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 58 del 2017 dalla società subentrante nella versione prevista prima delle modifiche apportate dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 329 del 6 agosto 2020;
  • quali modalità devono essere seguite per il visto di conformità nel caso di utilizzo di cessione del credito a una banca.

L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti del caso, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento.

Il comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 prevede una detrazione del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare nel caso di acquisto di abitazione in zona sismica 1, 2, 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici.

In altre parole le agevolazioni previste dal sismabonus spettano anche per gli acquisti di nuove unità immobiliari a patto che la società di demolizione e costruzione alieni le unità immobiliari entro 18 mesi dal termine dei lavori.

Con le modifiche introdotte dal decreto Rilancio, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, si applica la maggiore aliquota prevista dall’articolo 119, comma 4, ovver il superbonus 110 per cento.

Per avere diritto all’agevolazione deve essere presentata l’asseverazione prevista dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.58 del 2017, dopo il rilascio del permesso a costruire da parte del Comune.

A riguardo la risoluzione numero 38/E del 3 luglio 2020 spiega che la detrazione in questione spetta agli acquirenti di unità immobiliari in cui gli interventi sono stati autorizzati prima del 1° maggio 2019, anche in mancanza dell’asseverazione.

Tuttavia, tale documento deve essere prodotto entro la data del rogito.

L’asseverazione in questione deve essere redatta secondo il modello dell’allegato B del comma 2, dell’articolo 3, del decreto del Ministro numero 58 del 2017.

Tale allegato è stato successivamente modificato dall’articolo 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329, in vigore dal 7 agosto 2020, per integrare le disposizioni previste dal decreto Rilancio.

Per un primo chiarimento l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto segue:

“si fa presente che l’agevolazione di cui al comma1-septies in esame è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati.”

Il chiarimento comporta che, nel caso in esame, non deve essere redatto il computo metrico di stima dei lavori e non deve essere compilata la sezione dell’asseverazionedi cui all’allegato B al decreto numero 58 del 2017, ai fini della attestazione della congruitàdei costi.

Superbonus 110 per cento: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Dopo un primo chiarimento il documento di prassi si sofferma sugli altri quesiti posti dall’istante.

In merito l’Agenzia delle Entrate sottolinea che:

Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono beneficiare del Superbonus anche in presenza, come nel caso di specie, di un’asseverazione predisposta con il modello previgente

A condizione che il permesso a costruire volturato dalla società non sia una nuova procedura di autorizzazione, la società può legittimamente presentare l’asseverazione prima del rogito per beneficiare dell’agevolazione.

A ulteriore chiarimento viene citata la circolare numero 30/E del 2020, che spiega che i requisiti devono essere soddisfatti nel periodo di vigenza della norma.

In altre parole, per quanto riguarda il superbonus 110 per cento, l’agevolazione spetta per le spese sostenute successivamente all’entrata in vigore del decreto Rilancio.

Infine, per quanto riguarda la possibilità di usufruire della fruizione del credito, l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto segue:

“l’Istante potrà esercitare l’opzione di cui al predetto articolo 121 in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante e, a tale fine, come precisato, non sarà necessario attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Pertanto, non sarà necessario predisporre una nuova asseverazione secondo il modello approvato con il citato decreto n. 329 del 2020, essendo sufficiente produrre l’asseverazione già consegnata dall’impresa costruttrice entro la data del rogito.”

In sostanza, non sarà necessario predisporre nuova documentazione ma allegare quella già presente all’atto del rogito.

Per la cessione del credito si dovranno seguire le regole dei provvedimenti del direttore dell’Agenzia dell’8 agosto 2020, del 12 ottobre 2020 e del 20 luglio 2021.

Dovranno essere presentate due distinte comunicazioni per l’anno 2021:

  • una per la cessione della detrazione "ordinaria" , nella quale non sarà necessario indicare né l’apposizione del visto di conformità, né gli estremi dell’asseverazione;
  • l’altra per la cessione della detrazione del 110 per cento, nella quale dovranno essere indicati, tra l’altro, l’apposizione del visto di conformità e gli estremi dell’asseverazione.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come provvedere alla compilazione dei vari campi in caso di utilizzo del vecchio modello del MIT per l’asseverazione.

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