Investimenti in startup e PMI innovative, al via le agevolazioni. Detrazione e deduzione del 30%

Investimenti in startup e PMI innovative con agevolazioni per persone fisiche e società: con la pubblicazione del decreto attuativo MISE in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2019 partono la detrazione Irpef e la deduzione Ires del 30%.

Investimenti in startup e PMI innovative, al via le agevolazioni. Detrazione e deduzione del 30%

Investimenti in startup e PMI innovative, il decreto attuativo di MEF e MISE pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2019 dà il via alle agevolazioni per persone fisiche e società.

Gli incentivi fiscali per gli investitori consistono in una detrazione Irpef ed in una deduzione Ires pari al 30% dell’importo, con limiti tutt’altro che restrittivi.

Era stata la Legge di Bilancio 2017 a disciplinare le agevolazioni per gli investimenti in startup e PMI innovative, ed il decreto attuativo del MISE è stato tutt’altro che tempestivo.

Al netto dei tempi, la pubblicazione del decreto attuativo è l’ultimo passo per dare il via alle agevolazioni per chi investe, e fissa requisiti, limiti e condizioni per l’accesso alla detrazione Irpef e alla deduzione Ires.

Scendiamo quindi nel dettaglio analizzando tutte le regole per l’accesso alle agevolazioni per gli investimenti in startup e PMI innovative previste dal Decreto del 7 maggio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio.

Investimenti in startup e PMI innovative, al via le agevolazioni

Sono due le novità contenute nel decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2019.

Il provvedimento potenzia le agevolazioni fiscali per gli investimenti in startup e PMI innovative, effettuati sia da persone fisiche che da società e, parallelamente, estende gli incentivi a tutte le PMI innovative.

Per chi investe nel capitale di rischio di startup innovative il decreto attuativo della norma contenuta nella Legge di Bilancio 2017 fissa un’aliquota unica, pari al 30%, eliminando le agevolazioni variabili precedentemente in vigore (dal 10 al 27%.).

Gli incentivi fiscali agli investimenti in startup e PMI innovative consistono:

  • per le persone fisiche, in una detrazione dall’imposta sul reddito (Irpef) pari al 30% dell’ammontare investito, per un conferimento massimo di 1 milione di euro;
  • per le società di capitali in una deduzione dall’ammontare imponibile a fini Ires pari al 30% dell’investimento, con soglia fissata a 1,8 milioni di euro.

Prima di analizzare le regole disciplinate dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2019 si mette di seguito a disposizione il testo integrale del provvedimento:

Decreto MEF e MISE del 7 maggio 2019 - pubblicato in GU del 5 luglio 2019
Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative

Startup e PMI innovative: i requisiti per l’accesso alle agevolazioni per gli investitori

Il decreto attuativo parte dal definire i requisiti richiesti a startup e PMI innovative destinatarie dell’investimento.

Le startup innovative sono identificate come le società di cui all’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche non residenti in Italia, iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

La verifica dei requisiti è più articolata per le PMI innovative. Innanzitutto rientrano nella definizione di piccole e medie imprese innovative le società di capitali con meno di 250 addetti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro, così come stabilito della definizione europea, e che rispettano almeno due dei seguenti requisiti:

  • hanno sostenuto spese in ricerca e sviluppo per una quota pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra costo e valore della produzione;
  • la forza lavoro è costituita per almeno 1/3 da titolari di laurea magistrale o per almeno 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori;
  • sono titolari di una privativa industriale o di un software registrato.

Le PMI innovative ammissibili alle agevolazioni sono quelle che ricevono l’investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale.

Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:

  • fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
  • senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.

Investimenti in startup e PMI innovative, beneficiari della detrazione Irpef o deduzione Ires

I soggetti interessati dalle agevolazioni sono, come anticipato, persone fisiche e società, nei confronti delle quali è prevista l’applicazione di una detrazione Irpef o una deduzione Ires pari al 30% per gli investimenti effettuati dal 2017 in poi.

Il decreto attuativo specifica che l’investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili.

Nel caso di investimenti effettuati tramite altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le agevolazioni fiscali spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati da tale società come risultanti dal bilancio d’esercizio.

Non spettano invece le agevolazioni nei seguenti casi:

  • investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o società a partecipazione pubblica;
  • investimenti in startup o PMI innovative in difficoltà, che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti non recuperati;
  • investimenti in imprese del settore costruzione navale, carbone o acciaio;
  • investimenti in start-up innovative, PMI innovative ammissibili e incubatori certificati, organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili;
  • nel caso di investimento diretto, o indiretto, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell’investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell’art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Agevolazioni fiscali, requisiti e limiti per detrazioni e deduzioni fiscali

Per le persone fisiche, gli investimenti in startup e PMI innovative sono ammessi in detrazione fiscale del 30% fino ad un massimo di 1.000.000 di euro ad anno.

Per le società, invece, il limite massimo sul quale calcolare la deduzione del 30% è fissato a 1.800.000 euro.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

Per fruire delle agevolazioni sarà necessario che gli investitori ricevano o conservino:

  • una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite massimo di 15.000.000 di euro, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
  • copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

Se l’investimento riguarda una PMI innovativa, dopo i sette anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento deve essere allegato:

  • fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l’impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l’assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
  • per un’impresa senza limiti di eta’, un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l’art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo completo del decreto attuativo MEF e MISE pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2019.

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