Sismabonus acquisti anche con attestazione di conformità dopo la data del rogito

Alessio Mauro - Irpef

Sismabonus acquisti anche con attestazione di conformità dopo la data del rogito: non vale la stessa scadenza prevista per l'asseverazione. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 688 dell'8 ottobre 2021.

Sismabonus acquisti anche con attestazione di conformità dopo la data del rogito

Sismabonus acquisti, via libera alla detrazione anche se l’attestazione di conformità viene depositata dopo la data del rogito: la norma non fissa la stessa scadenza prevista per l’asseverazione.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 688 dell’8 ottobre 2021.

Sotto la lente di ingrandimento ci sono le regole di accesso alla detrazione del 75 o dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare fino a una spesa di 96.000 euro. La misura dell’agevolazione cambia in base alla portata della riduzione delle classi di rischio.

Sismabonus acquisti anche con attestazione di conformità dopo la data del rogito

Come di consueto, lo spunto per fare luce sul Sismabonus acquisti arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un contribuente che ha acquistato, da una società di costruzioni, un immobile che deriva da demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio esistente.

L’atto di compravendita è stato stipulato a maggio 2020 e solo ad agosto 2020 il direttore dei lavori ha depositato allo Sportello unico delle Attività Produttive -SUAP l’attestazione di conformità al progetto strutturale dei lavori eseguiti.

La società ha ottenuto il permesso di costruire a settembre 2018 e ha depositato a dicembre 2019 l’asseverazione di riduzione del rischio sismico al SUAP.

Il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare del Sismabonus acquisti dal momento che l’immobile si trova nella zona sismica 3 e l’attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto è stata presentata al SUAP dal direttore dei lavori successivamente alla data di stipula del contratto di compravendita.

Con la risposta all’interpello numero 688 dell8 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la successione temporale indicata non ostacola in alcun modo l’accesso all’agevolazione.

Non ci sono scadenze per la presentazione del documento al centro dei dubbi, è l’asseverazione che deve essere presentata entro la data del rogito. In presenza di tutti gli altri requisiti richiesti, quindi, il contribuente può beneficiare del Sismabonus acquisti.

Sismabonus acquisti, per l’attestazione di conformità non vale la scadenza prevista per l’asseverazione

Nel motivare la sua posizione, l’Agenzia delle Entrate ripercorre la normativa di riferimento e i diversi documenti di prassi, utili ad avere una visione chiara sull’agevolazione.

A regolare la detrazione è l’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Questa particolare formula di Sismabonus spetta a coloro che acquistano unità immobiliari che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 o 3 vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, che portano a una riduzione del rischio sismico e al passaggio a classi di rischio inferiori.

Il documento specifica:

“Con risoluzione del 3 luglio 2020, n. 38/E, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la detrazione di cui al citato comma 1-septies spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

In ogni caso, la data ultima per presentarla è quella del rogito.

La norma, inoltre, prevede che direttore dei lavori e collaudatore statico “all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo” presentino l’attestazione di conformità degli interventi al SUAP ma, diversamente dall’asseverazione, non indica la data del rogito come termine ultimo per procedere.

Dall’analisi della normativa, quindi, non emergono ostacoli alla fruizione del Sismabonus acquisti.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 688 dell’8 ottobre 2021
Sismabonus acquisti - attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto - Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

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