Superbonus 110%, il muro di contenimento di pertinenza rientra nell’agevolazione?

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110%, quando gli interventi sul muro di contenimento di pertinenza rientrano nell'agevolazione? Lo spiega la risposta all'interpello numero 68 del 1° febbraio 2021: si deve verificare il requisito di lavori su parti comuni e deve essere presente l'asseverazione.

Superbonus 110%, il muro di contenimento di pertinenza rientra nell'agevolazione?

Superbonus 110%, il muro di contenimento di pertinenza rientra nell’agevolazione?

L’Agenzia delle Entrate spiega quando le spese relative all’intervento possono beneficiare della misura agevolativa nella risposta all’interpello numero 68 del 1° febbraio 2021.

Il muro di contenimento effettuato da un condominio deve rientrare tra le parti comuni condominiali, come spiega la circolare numero 24 del 2020.

Le parti comuni sono indicate nel codice civile, tuttavia l’elenco non è tassativo e l’Agenzia delle Entrate ritiene che gli interventi su un muro di contenimento, sempreché funzionali all’adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell’edificio condominiale, sono agevolabili.

In ogni caso è necessaria anche l’asseverazione rilasciata dal professionista abilitato, dalla quale risulti l’efficacia dei lavori eseguiti per l’adozione di misure antisismiche relative agli elementi strutturali del condominio.

Superbonus 110%, il muro di contenimento di pertinenza rientra nell’agevolazione?

La risposta all’interpello numero 68 del 1° febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate spiega in quali caso il muro di contenimento di una pertinenza rientra nel superbonus 110%.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 68 del 1° febbraio 2021
Superbonus - Ricostruzione muro di contenimento del condominio -Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

I chiarimenti partono ancora una volta da un caso concreto: l’istante chiede se gli interventi di ricostruzione di un muro di confine, senza un intervento diretto sul fabbricato residenziale, rientrano nell’agevolazione.

Il condominio che interroga l’Amministrazione finanziaria aggiunge che la nuova ricostruzione avverrà in nel miglioramento delle condizioni sismiche, grazie ad una struttura in grado di sopportare i carichi fondazionali dell’edificio residenziale di cui è pertinenza.

L’Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo di riferimento dell’agevolazione introdotta dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, la detrazione prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Dl n. 63/2013, il cosiddetto sismabonus, è elevata al 110%.

L’agevolazione si riferisce agli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente.

Gli interventi di riferimento sono quelli da effettuare dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, in base a quanto indicato nell’opcm n. 3274 del 20 marzo 2003 “primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.

Nell’agevolazione rientrano gli interventi dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio.

Nel caso in questione, quindi, si deve verificare se l’intervento presentato viene realizzato su un muro di contenimento che può rientrare tra le parti comuni condominiali.

Superbonus 110%, intervento su muro di contenimento: i requisiti da soddisfare

Per verificare i requisiti per i quali il muro di contenimento rientra nell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate si basa su un documento di prassi e sul Codice civile.

A riferimento viene riportata la circolare numero 24/E del 2020 che chiarisce, appunto, che sono ammessi al superbonus 110% i lavoro su un elemento strutturale del condominio su parti comuni.

Tra le parti comuni, l’articolo 1117 del Codice civile ricomprende:

  • le fondazioni;
  • i muri maestri;
  • il suolo su cui sorge l’edificio.

L’elencazione, tuttavia, non deve essere considerata tassativa.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che Considerando tale ultima elencazione non tassativa, l’Agenzia ritiene che:

“gli interventi su un muro di contenimento, sempreché funzionali all’adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell’edificio condominiale, possano essere annoverati tra gli interventi sulle «parti comuni» interessate dall’agevolazione.”

In base al parere fornito dall’Amministrazione finanziaria, quindi, il condominio istante può accedere al superbonus 110%.

In linea con i requisiti e le condizioni presenti nella normativa, inoltre, deve essere presente l’asseverazione rilasciata dal professionista abilitato.

Tale asseverazione è prevista dall’articolo 119, comma 13, lettera b) del decreto Rilancio.

Da tale documento deve risultare l’efficacia dei lavori eseguiti ai fini dell’adozione di misure antisismiche riguardo gli elementi strutturali del condominio in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni.

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