Superbonus 110%: spetta al condominio e non alle parti comuni di più edifici

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110%, l'agevolazione spetta solo per gli interventi realizzati in un condominio. Lo ribadisce la risoluzione numero 78/E del 15 dicembre 2020: la definizione di riferimento è quella del Codice civile.

Superbonus 110%: spetta al condominio e non alle parti comuni di più edifici

Superbonus 110%, si ha diritto all’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio solo in presenza di un condominio.

Non si può fruire del superbonus se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari, accatastate in modo distinto, di un fabbricato con un unico proprietario.

A chiarirlo è la risoluzione numero 78 del 15 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

La definizione di condominio di riferimento è quella contenuta nel Codice civile: una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui coesistono le proprietà dei singoli condomini.

L’istante, se rispettati i requisiti di legge, potrà beneficiare dell’ecobonus e del sismabonus.

Superbonus 110%: spetta al condominio e non alle parti comuni di più edifici

I chiarimenti sul superbonus 110% sono al centro della risoluzione numero 78 del 15 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 78/E del 15 dicembre 2020
Accesso al Superbonus da parte di una persona fisica non residente per interventi su un edificio costituito da una unità immobiliare di cui è pieno proprietario e due unità immobiliari di cui è nudo proprietario - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Il caso concreto è quello di un residente all’estero proprietario di un unità abitativa e nudo proprietario di un’altra unità abitativa e un magazzino.

L’istante chiede chiarimenti sull’accesso all’agevolazione per lavori ristrutturazione con adeguato isolamento termico e miglioramento strutturale anti-sismico, incluso il rifacimento completo della struttura, da realizzare anche sulle parti comuni dei due edifici.

l’Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di accesso all’agevolazione prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio, dal momento che i beneficiari sono i condomini.

Nel caso concreto, invece, si è in presenza di un unico proprietario e non si risponde alla definizione di condominio, così come intesa nel Codice civile.

Il condominio costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente, ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.

Come specificato nel documento di prassi:

“Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà.”

La nascita del condominio è automatica e non necessita di deliberazioni, secondo una consolidata giurisprudenza.

Nel caso in esame, per due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti, non si è in presenza di un condominio.

Non si può quindi beneficiare dell’agevolazione neppure per gli interventi sulle parti comuni dei due edifici.

In presenza dei requisiti richiesti, tuttavia, l’istante può usufruire dell’ecobonus e del sismabonus.

Superbonus 110%: via libera anche per il residente all’estero, in presenza dei requisiti di legge

A chiarire quali sono gli interventi ammessi all’accesso al superbonus 110% è la circolare n. 24/E del 2020, al paragrafo 1.1.

Rientrano nell’agevolazione gli interventi effettuati dai condomìni:

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio;
  • gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati;
  • gli interventi antisismici.

Non viene impedito l’accesso alle somme ai residenti all’estero.

Come precisa la stessa circolare:

“tra i destinatari del Superbonus sono individuati «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», la detrazione in argomento «riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati».”

Nel rispetto delle condizioni riportate dalla legge, anche i residenti all’estero possono beneficiare dell’agevolazione.

Sono esclusi, invece, i contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, così come coloro che rientrano nella no tax area.

Tali contribuenti possono beneficiare dell’agevolazione esclusivamente esercitando le opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.

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