Società tra professionisti (STP): requisiti, regime fiscale e analisi normativa

Giuseppe Moschella - Diritto societario

Guida alle società tra professionisti (STP): requisiti, regime fiscale e analisi del quadro normativo di riferimento.

Società tra professionisti (STP): requisiti, regime fiscale e analisi normativa

Le società tra professionisti (STP) sono state introdotte nel nostro ordinamento dall’articolo 10 della Legge numero 183 del 2011, norma che nello specifico consente ai soggetti che esercitano una professione protetta di svolgere la propria attività sotto forma societaria.

Ricordiamo che per professione protetta si fa riferimento a quelle “attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad albi, ordini e collegi o nell’ipotesi di cittadini dell’Unione Europea, al possesso di un titolo di studio abilitante”.

Nell’ambito delle società tra professionisti, abbiamo un primo modello normativo con le società tra avvocati, contemplate inizialmente dalla legge numero 96/2001, e che si caratterizzano (almeno nelle prime previsioni normative) innanzitutto per la presenza di un oggetto sociale esclusivo che consiste nell’esercizio della professione legale da parte dei soci, tale esclusività non si presterebbe inoltre allo svolgimento di attività interdisciplinari.

Analizziamo quindi tutti gli aspetti legati al quadro normativo di riferimento, ai requisiti, al regime fiscale ed all’incarico professionale che caratterizzano le società tra professionisti (STP).

Società tra professionisti (STP): l’evoluzione normativa a partire dalla società fra avvocati

Una nuova disciplina per la società tra avvocati viene emanata a valle della legge 183/2011, e il riferimento va alla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 recante la nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense che ritorna sulla società tra avvocati disciplinandola in sintonia con le previsioni del citato articolo 10 della normativa sulla società tra professionisti (Legge 83/2011).

Con riferimento alla professione forense, la legge 247/2012 all’articolo 5, conteneva una delega al Governo affinché lo stesso provvedesse alla disciplina delle società commerciali forensi, prevedendo alcune garanzie.

In particolare l’articolo 5 stabiliva che il Governo doveva regolare tale ambito, attenendosi a determinati principi e criteri direttivi, tra i quali era previsto che:

  • l’attività forense esercitata in forma societaria non avrebbe costituito attività d’impresa;
  • i redditi prodotti dalla società tra avvocati sono considerati redditi da lavoro autonomo anche ai fini previdenziali;
  • alle società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull’esercizio della professione di avvocati in forma societaria di cui al D.lgs 96/2001.

La predetta delega non è stata esercitata nei termini previsti e pertanto, il legislatore ha provveduto a disciplinare la professione forense in forma societaria, introducendo con la legge 124/2017, il comma 4-bis alla legge 247/2012 e abrogando l’articolo 5 sopra richiamato.

L’articolo 4-bis ha precisato che la professione forense è consentita in forma societaria a società di persone, di capitali o cooperative, iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;
  • il venire meno di questa condizione costituisce causa di scioglimento della società;
  • la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
  • i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale, i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori;
  • resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale;
  • l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
  • è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, pena l’esclusione di diritto del socio;
  • la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
  • le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.

Società tra professionisti (STP): caratteristiche principali

Andando ad analizzare quelle che sono le caratteristiche di una società tra professionisti (STP), intanto bisogna premettere che la norma istitutrice è stata integrata e completata dalle regole attuative emanate con il D.M. Giustizia numero 34 dell’8 febbraio 2013, di cui vediamo di seguito i profili essenziali.

Principalmente le suddette organizzazioni possono utilizzare tutti i tipi di organizzazioni sociali previste dall’ordinamento.

Nella ragione o denominazione sociale, deve comparire la dicitura “società tra professionisti”, inoltre le società in questione devono essere iscritte nel registro delle imprese, nella sezione speciale istituita dalla legge numero 96/2001 originariamente per le società tra avvocati, nonché in un sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso gli ordini o i collegi professionali di appartenenza dei soci professionisti.

Una società tra professionisti dovrebbe avere per oggetto socialel’esercizio esclusivo dell’attività professionale” da parte dei soci, ma essendo possibile costituire società professionali multidisciplinari, ovvero società tra professionisti che esercitano attività professionali diverse tra loro (ad es. ingegneri, architetti e geometri) la società dovrà essere iscritta nell’albo o registro tenuto dall’ordine o collegio professionale relativo alla attività che viene individuata come prevalente nell’atto costitutivo o nello statuto ovvero, per le società semplici, nel contratto sociale.

La partecipazione ad una società professionale è incompatibile con quella ad altre società tra professionisti, inoltre il socio che è stato cancellato dal proprio albo professionale con provvedimento definitivo, viene escluso dalla società.

Nelle società tra professionisti un aspetto che ha generato alcune perplessità normative riguarda la possibilità che a fianco di soci professionisti tenuti ad esercitare in via esclusiva la loro attività professionale, e regolarmente iscritti nei rispettivi ordini, albi e collegi, siano ammessi a partecipare alla compagine sociale anche soci non professionisti, soltanto però per prestazioni tecniche (ad es. gli incaricati dell’amministrazione di una società fra medici) o per finalità di investimento.

A questo proposito, si deve ritenere che il ruolo di socio può essere rivestito anche da un soggetto non iscritto ad un ordine, cosicché possono esistere due categorie di soci:

  • i professionisti cioè coloro che svolgono effettivamente l’attività professionale,;
  • i non professionisti, che come detto possono svolgere prestazioni tecniche, oppure partecipano solo a titolo di investimento.

Il numero dei professionisti e la partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle decisioni.

Tale limite dei due terzi sembrerebbe soddisfatto quando i professionisti rappresentino contemporaneamente i 2/3 del capitale sociale e i 2/3 dei soci, ma sul punto è intervenuto lo Studio del Notariato n. 224-2014/I chiarendo che occorre far riferimento alle regole civilistiche disposte per la tipologia di società prescelta (se di persone o di capitali), prevedendo eventualmente specifici patti sociali.

Per riassumere, i requisiti essenziali per la costituzione di una società tra professionisti possono essere individuati dal combinato disposto del citato articolo 10 della legge 183/2011 e del D.M. 34/2013.

Nello specifico sono previsti i seguenti requisiti essenziali per le società tra professionisti STP:

  • nella denominazione o ragione sociale deve essere riportato l’acronimo STP o la dicitura “società tra professionisti”;
  • deve essere stipulata una polizza assicurativa;
  • l’esercizio sociale deve essere costituito unicamente dallo svolgimento di professioni protette;
  • occorre esplicitare le modalità di esclusione del socio cancellato dall’albo e quelle affinché le prestazioni siano eseguite unicamente dai soci professionisti;
  • la società deve essere iscritta sia al registro delle imprese, sia all’albo professionale di appartenenza nella sezione speciale (nel caso di una STP multidisciplinare, l’iscrizione sarà fatta presso l’ordine professionale relativo all’attività prevalente);
  • occorre che il cliente indichi il professionista incaricato della prestazione; in caso contrario, sarà onere della società comunicare al committente il nominativo.

Società tra professionisti (STP): i recenti chiarimenti del CNDCEC

Con riferimento alla partecipazione societaria il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, ha dedicato un Pronto Ordini, (il 319/2017), pubblicato lo scorso maggio 2018, con il quale è stato chiarito che “la maggioranza dei due terzi, affinché la società possa essere iscritta all’albo, deve ricorrere congiuntamente, per teste e per quote societarie, indipendentemente dalla forma societaria assunta dalla società”.

Inoltre, le quote societarie devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Tale orientamento viene confermato anche in una decisione del Consiglio Nazionale del 28 marzo 2018, con la quale lo stesso ha rigettato dei ricorsi contro la mancata iscrizione all’albo di società tra professionisti che non presentavano le condizioni richieste.

Il Consiglio in definitiva afferma che non potranno essere iscritte all’albo le società che non presentino i requisiti previsti dall’art. 10 8 comma 4 lett.b) della legge 183/2011, ossia la simultanea maggioranza dei due terzi dei soci professionisti:

  • per teste;
  • per quote di partecipazione al capitale sociale;
  • per voti nelle deliberazioni.

L’incarico professionale nelle società tra professionisti (STP)

L’incarico professionale può essere conferito alla società, e la sua esecuzione compete solo ai soci professionisti in possesso dei requisiti di legge.

I professionisti devono essere quelli designati dai clienti o, in mancanza di una designazione espressa, devono essere indicati per iscritto ai clienti stessi da parte della società prima dell’inizio della prestazione.

I clienti devono obbligatoriamente essere informati su eventuali situazioni di conflitto di interessi anche potenziale con gli stessi che possono essere determinate non solo da questa e dai soci professionisti, ma anche dalla presenza nella società di soci finanziatori.

I professionisti, infine, possono opporre agli altri soci, nonché agli amministratori ed ai collaboratori tutti della società il segreto professionale.

Ferma la responsabilità disciplinare nella quale ogni singolo socio professionista può incorrere nell’esecuzione dell’incarico, graverà anche sulla società la responsabilità per eventuali violazioni delle norme deontologiche e può essere per queste sanzionata in via disciplinare.

Ciò anche nel caso in cui le violazioni alle regole di deontologia dei soci professionisti dipendano da direttive loro impartite dalla società

La legge comunque prevede l’obbligo delle società tra professionisti di stipulare adeguate polizze assicurative contro la responsabilità civile per i danni che i soci professionisti possono arrecare ai clienti o a terzi nell’esercizio dell’attività professionale.

Società tra professionisti: gli aspetti fiscali delle STP

Dal punto di vista fiscale le società tra professionisti presentano dei vuoti normativi e le uniche indicazioni in tal senso ci vengono fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Parlando di problematiche fiscali si entra in un ambito in via di definizione per quanto concerne il trattamento dei redditi, in particolare ricordiamo che l’oggetto sociale consiste unicamente nell’esercizio di attività protette (altre attività possono essere solo ausiliarie o accessorie), e tale circostanza dovrebbe far pensare che i redditi conseguiti dalla società siano classificabili come redditi di lavoro autonomo.

A riguardo ci viene incontro l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica (prot. 131773/2014) secondo la quale le società tra professionisti producono sempre reddito d’impresa, in quanto ciò che rileva è la circostanza di operare in una veste giuridica societaria:

dette società professionali appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del Codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella legge n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo, ne consegue che il reddito complessivo è considerato reddito di impresa

Tale assunto è stato recentemente confermato da una interessante risoluzione 35 del 7 maggio 2018, anche se specificatamente alle società tra avvocati, dove si è ritenuto che, poiché le società tra avvocati, costituite ai sensi della legge 247/2012, non rappresentano un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto.

In altri termini, l’Amministrazione ha ritenuto che l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa.

L’interpretazione dall’Agenzia delle Entrate viene confermata anche dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze che, con una nota numero 43619 del 19 dicembre 2017, evidenzia per tali società (tra avvocati), in mancanza di deroghe espresse nella disposizione, la difficoltà di valorizzare l’elemento oggettivo della professione forense esercitata a discapito dell’elemento soggettivo dello “schermo societario”.

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