L’insinuazione al passivo dell’azienda fallita

Cristina Cherubini - Diritto societario

La procedura fallimentare che interessa un'azienda ha come fine ultimo quello di poter condurre alla soddisfazione dei creditori della stessa, nella misura maggiore possibile rispetto all'attivo realizzabile. Di seguito un'analisi dell'insinuazione al passivo dell'azienda fallita.

L'insinuazione al passivo dell'azienda fallita

Insinuazione al passivo dell’azienda fallita: di seguito un’analisi di tempi e procedure.

Il curatore fallimentare ha come compito principale quello di amministrare il patrimonio della procedura fallimentare al fine di poter soddisfare coloro che vantano diritti su di esso, sotto la sorveglianza del giudice delegato e del comitato dei creditori.

Il curatore difatti dopo aver analizzato i documenti e la contabilità dell’azienda fallita, dovrà dare comunicazione ai creditori ed ai debitori della stessa affinché i primi possano presentare istanza di insinuazione al passivo ed i secondi possano invece adempiere alle loro obbligazioni, pagando cioè il proprio debito ancora aperto nei confronti della fallita, in modo che tali somme possano rimpolpare l’attivo distribuibile.

Il professionista dopo aver visionato le carte, come da art. 92 della Legge Fallimentare, chiede conferma ai creditori della somma da loro vantata nei confronti dell’azienda, per avere un confronto dagli stessi rispetto al valore risultante dalla contabilità.

Insinuazione al passivo: significato e funzione

L’azienda fallita chiaramente avrà maturato nel periodo antecedente alla sentenza di fallimento una serie di posizioni debitorie.

Tali debiti dovranno poi quindi essere estinti attraverso la procedura, ma al fine che questo accada è necessario determinarne l’ammontare preciso e certo e la natura.

I soggetti che vantano un credito nei confronti dell’azienda fallita dovranno rivolgere al curatore fallimentare con apposita procedura una domanda chiamata “insinuazione al passivo” normata dall’art. 93 della Legge Fallimentare.

La domanda di insinuazione al passivo dovrà essere presentata su istanza della parte e notificata al curatore, usufruendo dell’indirizzo di posta certificato dallo stesso creato ad hoc per il fallimento e comunicato ai portatori di interesse dell’azienda fallita.

Il corretto e tempestivo assolvimento di tale procedura è fondamentale al fine di poter partecipare al riparto dell’attivo al momento della liquidazione del patrimonio.

Istanza per la domanda di insinuazione al passivo: modalità e contenuto

I creditori presentano domanda di insinuazione al passivo fallimentare dopo aver ricevuto a loro volta apposita comunicazione del curatore che come previsto dall’art. 92 della Legge Fallimentare dovrà riportare i seguenti elementi:

  • la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
  • ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l’avvertimento delle conseguenze, nonché della sussistenza dell’onere;
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata;
  • le modalità da seguire per partecipare al concorso trasmettendo la domanda.

In base a quanto sopra specificato i creditori procederanno con la redazione e l’invio dell’istanza di insinuazione al passivo, la quale dovrà contenere i seguenti elementi:

  • l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
  • la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
  • la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
  • l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
  • l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai punti n. 1), 2) o 3) mentre se non viene indicata la graduazione del credito esso è considerato chirografario.

Come previsto dall’articolo 93 sopra citato:

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.

Il termine di presentazione delle istanze di ammissione al passivo è di trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.

Chiaramente la domanda di insinuazione può essere predisposta personalmente dalla parte e trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell’avviso di cui all’articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma, mentre l’originale del titolo di credito allegato alla domanda deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale.

La domanda, ai fini della sua validità, dovrà essere accompagnata da una serie di allegati, i quali saranno dei documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.

Nel caso in cui il credito non presenti tutti i documenti insieme alla domanda, egli dovrà depositarli ,a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.

Domanda tardiva

Le domande di insinuazione al passivo devono, come previsto dall’art. 93 della Legge Fallimentare, essere presentate entro 30 giorni dalla data di udienza per l’esame dello stato passio.

Nel caso in cui fossero presentate oltre 30 giorni dall’udienza di verifica del passivo e, comunque, non oltre dodici mesi dal deposito del “decreto di esecutività dello stato passivo” saranno comunque valide anche se tardive, si avrà infatti comunque diritto a partecipare alla distribuzione delle somme.

Tutte le domande che saranno invece presentate successivamente al termine sopra indicato, cioè un anno dopo la data del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, non potranno più essere ammesse e quindi il credito dovrà essere considerato cancellato, salvo che il creditore non provi che il ritardo non è dipeso da lui.

L’ultra tardività di tali domande è sintomo dell’incuria del creditore il quale perde quindi il diritto a partecipare al riparto dell’attivo fallimentare.

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