Cos’è l’impresa individuale?

Carla Mele - Diritto societario

Perché scegliere di costituire un'impresa individuale? Vediamo di seguito la normativa di riferimento, la modalità di costituzione, i punti di forza e potenziali rischi per l'imprenditore

Cos'è l'impresa individuale?

La piccola e media impresa è da sempre il traino della nostra economia. Da un’ultima ricerca del Cerved PmI 2017 che analizza lo stato di salute delle piccole e medie imprese italiane, si evince come queste abbiano creato nel 2017 un giro d’affari di circa 871 milioni di euro, creando lavoro per circa 3,9 milioni di persone.

Una delle forme più semplici e comuni di fare impresa è la c.d. impresa individuale o ditta individuale che secondo una definizione tratta dal sito del Registro delle imprese è:

un’ attività è svolta da un unico soggetto, il titolare dell’impresa, che può avvalersi dell’ausilio di collaboratori, anche familiari, oppure di dipendenti. Il titolare dell’impresa è l’unico responsabile della gestione d’impresa.

Osserviamo di seguito tutti gli aspetti legati alla costituzione di una impresa individuale, il ruolo svolto dall’imprenditore e i punti di forza e debolezza legati alla scelta di questa forma giuridica per fare impresa.

Impresa individuale: definizione codice civile

L’articolo 2082 del codice civile definisce imprenditore:

colui che esercita professionalmente, cioè sistematicamente, un’attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni e servizi

In linea di principio non può esistere un’impresa senza imprenditore: egli può essere sia una persona fisica che un ente collettivo come nel caso delle società.

Nell’impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività diversa dall’imprenditore: l’impresa si identifica con il suo titolare tanto sotto l’aspetto sostanziale che processuale.

L’impresa individuale è caratterizzata quindi dalla prevalenza sia del lavoro prestato dall’imprenditore e dai suoi familiari rispetto al lavoro altrui che dell’impiego di capitale proprio rispetto a forme di investimento esterno.

La definizione civilistica maggiormente affine al concetto di imprenditore individuale è definita nell’articolo 2083 del codice civile, che ci parla del piccolo imprenditore:

colui che esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della propria famiglia

Svolgere un’attività da piccoli imprenditori comporta alcuni vantaggi: essi non sono obbligati a tenere le scritture contabili, da un punto di vista fiscale possono scegliere un regime di contabilità semplificata oppure un regime forfettario, e non sono soggetti a fallimento e a procedure concorsuali, considerando le ridotte dimensioni patrimoniali.

Come si costituisce un’impresa individuale? Iscrizione nel Registro delle imprese

Tutti gli imprenditori individuali, comprese le imprese familiari, sono obbligati a iscriversi nel Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio.

Al fine conservare la distinzione prevista dal codice civile tra diverse categorie di imprese, l’iscrizione avverrà nella sezione ordinaria o nella sezione speciale a seconda che il titolare sia rispettivamente un imprenditore commerciale così come definito dall’articolo 2195 del codice civile, o un piccolo imprenditore (piccola impresa, artigiana o agricola).

L’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese produce verso terzi una presunzione assoluta di conoscenza, quindi ha efficacia legale sull’opponibilità a terzi dei fatti per i quali la legge la prescrive.

L’iscrizione alla sezione speciale ha effetto di certificazione anagrafica e pubblicità notizia, anche se il D.lgs. 228 del 2001 ha attribuito anche a questo tipo di iscrizione la funzione speciale di pubblicità legale (efficacia dichiarativa).

Per l’avvio di un’impresa individuale è sufficiente presentare, esclusivamente per via telematica, la Comunicazione Unica detta ComUnica istituita dalla Legge 40/2007 al Registro delle Imprese competente.

La ComUnica permette di effettuare un unico adempimento per assolvere tutte le formalità necessarie la costituzione dell’impresa e, in particolare:

  • richiedere l’attribuzione della partita Iva all’Agenzia delle Entrate;
  • iscrivere l’impresa nel Registro delle Imprese ed eventualmente all’ Albo delle Imprese Artigiane;
  • assolvere gli adempimenti Inps ai fini previdenziali;
  • assolvere gli adempimenti Inail ai fini assicurativi.

La predisposizione della ComUnica può avvenire mediante l’utilizzo di appositi software messi a disposizione gratuitamente dalle Camere di Commercio e reperibili sul sito del Registro delle imprese o mediante l’applicazione Starweb.

Impresa individuale: l’ autonomia patrimoniale imperfetta

Quando si inizia un’attività imprenditoriale, la scelta della forma giuridica va fatta con attenzione; in teoria non esiste una forma giuridica più conveniente di un altra, ma ogni tipologia ha i suoi punti di forza e debolezza.

I punti che vanno presi in considerazione nella scelta della forma giuridica da adottare per una nuova impresa sono:

  • la responsabilità patrimoniale
  • l’autonomia decisionale o gestionale;
  • i costi di gestione;
  • la possibilità di accedere alle diverse fonti di finanziamento;
  • la variabile fiscale

Scegliere di costituire un’impresa individuale ha sicuramente il vantaggio di permettere all’imprenditore di gestire la sua attività in piena autonomia e con costi di gestione notevolmente contenuti:

  • non è previsto un capitale minimo obbligatorio iniziale;
  • non è richiesta alcuna formalità per la costituzione dell’impresa (non è necessario ricorrere al notaio per la stipula di un atto costitutivo);
  • l’imprenditore non è tenuto alla predisposizione e al deposito del bilancio annuale
  • si potrà accedere a forme di tenuta della contabilità più semplici, quali ad esempio la contabilità semplificata o il regime forfettario.

Il rischio prevalente da considerare per l’imprenditore che avvia un’impresa individuale è di natura patrimoniale: l’ imprenditore sarà illimitatamente responsabile nei confronti dei terzi creditori e risponde con tutto il suo patrimonio personale dei debiti contratti dall’impresa.

Nell’impresa individuale, a differenza della società di capitali, non esiste una barriera che suddivida il capitale dell’impresa e le risorse economiche personali dell’imprenditore: ci troviamo di fronte ad un caso di autonomia patrimoniale imperfetta.

Tale commistione si presenta anche da un punto di vista fiscale perché il reddito prodotto dall’impresa individuale va sommato a tutti gli altri redditi del titolare.

Sull’ammontare complessivo imponibile si applica l’aliquota progressiva Irpef e Irap pagata sul reddito d’impresa.

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