Scontrino elettronico, esonero per i pagamenti bancomat

Scontrino elettronico, esonero per i pagamenti bancomat: se si utilizzano “evoluti sistemi di incasso”, un'unica operazione è sufficiente anche per rispettare gli obblighi connessi alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. A stabilirlo è il Decreto Fiscale 2020, la novità è stata inserita nell'iter di conversione in legge che si è concluso il 17 dicembre.

Scontrino elettronico, esonero per i pagamenti bancomat

Scontrino elettronico, esonero per i pagamenti bancomat: a pochi giorni dal debutto, il Decreto Fiscale 2020, convertito in legge il 17 dicembre, annuncia una nuova regola da tener presente per adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La novità, però, entra in vigore dal 1° gennaio 2021.

Nel caso in cui il cliente paghi tramite “sistemi evoluti di incasso” è possibile emettere uno scontrino elettronico unico: sono assolti con una sola operazione anche gli obblighi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

La semplificazione è stata inserita nel testo del DL numero 124 nel suo iter di conversione in legge.

Scontrino elettronico, esonero per i pagamenti bancomat: come funziona

A regolare l’esonero dallo scontrino elettronico in caso di pagamenti bancomat, con carta di debito o di credito, è il comma 1 bis dell’articolo 21, inserito nel testo approvato in via definitiva.

Si interviene sulla normativa di riferimento per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, a cui i commercianti devono adeguarsi entro il 1° gennaio 2020, in particolare si aggiunge il comma 5 bis all’articolo 2 del Decreto legislativo numero 127 del 2015.

Nel testo si legge:

“A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo”.

Come indicato nel testo la novità non entra in vigore subito, ma sarà possibile utilizzare i pagamenti elettronici ed emettere uno scontrino unico solo a partire dal 2021. Per il primo anno di vita del nuovo obbligo l’esonero non vale.

Scontrino elettronico, esonero per i pagamenti bancomat: si attendono istruzioni dall’Agenzia delle Entrate

Perché si possa percorrere la strada semplificata, è necessario che i sistemi evoluti di incasso rispettino specifici requisiti, due prima di tutto:

  • inalterabilità;
  • sicurezza dei dati.

Gli strumenti utilizzati per i pagamenti elettronici devono avere, in altre parole, le caratteristiche principali richieste per tutti i Registratori Telematici destinati alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

L’ultima parola sui dettagli, però, spetta all’Agenzia delle Entrate che dovrà emanare un provvedimento ad hoc per definire con chiarezza gli aspetti che riguardano l’applicazione dell’esonero dallo scontrino elettronico:

  • informazioni da trasmettere;
  • regole e caratteristiche tecniche dei sistemi di incasso;
  • termini per la trasmissione telematica.

Quello dei pagamenti tramite bancomat non è l’unico caso in cui basta un’unica operazione per essere in linea anche con gli obblighi connessi allo scontrino elettronico.

Ad esempio, nello stesso testo del DL Fiscale è prevista la possibilità di utilizzare la comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per adempiere alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Così come nell’ambito dello spettacolo, i soggetti che comunicano i dati alla SIAE sono esonerati dall’invio telematico dei corrispettivi.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 506 dell’11 dicembre: le informazioni trasmesse alla Società Italiana degli Autori ed Editori vengono automaticamente condivise con l’Amministrazione Finanziaria , secondo quanto disposto dal decreto 13 luglio 2000 e dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001, e non c’è bisogno di trasmetterle nuovamente.

Nella stessa ottica di semplificazione si inserisce la novità del Decreto Fiscale 2020 che prevede l’esonero dallo scontrino elettronico per i pagamenti Pos.

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