La tempestiva notifica della cartella produce effetti nei confronti di tutti i coobbligati

La notifica di una cartella entro i termini decadenziali nei confronti di un obbligato interrompe la decadenza anche nei confronti degli altri: sono questi i chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza numero 24582/2022.

La tempestiva notifica della cartella produce effetti nei confronti di tutti i coobbligati

In tema di riscossione a mezzo ruolo attraverso la notifica di una cartella di pagamento, la notifica effettuata nei confronti di un obbligato, entro i termini decadenziali dell’art. 25 del DPR 602/73, interrompe la decadenza anche nei confronti degli altri.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 24582 del 10 agosto 2022.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 24582 del 10 agosto 2022
Il testo della Sentenza della Corte di Cassazione numero 24582 del 10 agosto 2022

La sentenza – Il caso riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata da una società di persone per l’anno d’imposta 2002, recante l’iscrizione a ruolo di IVA e ritenute alla fonte, dichiarati e non versati o versati in ritardo.

La cartella è stata notificata alla società in data 12 aprile 2007 e da questa non adempiuta né impugnata.

In data 27 agosto 2008 il concessionario ha notificato la cartella, intestata alla società, alla socia, che l’ha impugnata, ottenendone l’annullamento dalla C.T.P. perché priva dell’indicazione del responsabile del procedimento.

La C.T.R., adita dall’Agenzia delle entrate, ha ritenuto che nel 2008 si fosse maturata la decadenza a norma dell’art. 1, co. 5-bis, del DL n. 106/2005 che stabilisce che, la notifica delle cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003.

Il termine, quindi, era inutilmente spirato il 31 dicembre 2007.

Avverso la sentenza d’appello ha presentato ricorso per cassazione l’agente per la riscossione lamentando, per quanto di interesse, che la notificazione della cartella alla società - debitore principale - nel 2007 avesse impedito la maturazione della decadenza nei confronti della socia-coobbligata.

La norma di riferimento è l’art. 25 del DPR n. 602 del 1973, che fissa i termini decadenziali per la notifica della cartella di pagamento, e la questione è se la tempestiva notificazione alla società della cartella di pagamento impedisca o meno che si produca nei confronti del socio coobbligato la decadenza.

L’orientamento prevalente è nel senso di ritenere che la notifica ad un obbligato impedisca lo spirare dei termini decadenziali nei confronti dei coobbligati, in linea con quanto prescritto in tema di notifica dell’avviso di accertamento.

In questa ipotesi, la Corte ha affermato che l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori solidali determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’amministrazione dal diritto all’accertamento, “consentendole di procedere alla notificazione, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all’uopo stabilito”.

La norma prevede che

“il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza”

Il legislatore usa il plurale quando si riferisce ai soggetti nei confronti dei quali procede e, quindi, si riferisce a entrambi come destinatari del procedimento; “usa poi la disgiuntiva, che segna l’alternatività, quando fissa l’onere, l’inosservanza del quale comporta la decadenza, di notificare la cartella: il che significa che, quando procede nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, l’agente per la riscossione può notificare la cartella di pagamento all’uno o all’altro”.

In linea con tale orientamento la Corte sancendo il seguente principio di diritto:

“in tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall’art. 25 del DPR n. 602/1973”

Sulla base di tali motivazioni il ricorso proposto dall’agente per la riscossione è stato accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione.

Nell’articolata sentenza in commento la Corte di cassazione ha fornito inoltre spunti interessanti sul tema della certezza nei rapporti giuridici tra soggetto obbligato ed Ente creditore.

In tal senso la Corte ha precisato che l’ente creditore agisce per mezzo dell’agente della riscossione, azionando un titolo, ossia il ruolo, che si è formato nei confronti del proprio debitore d’imposta, ossia dell’obbligato in via principale, in questo caso la società.

È pur sempre quel titolo che diviene riferibile ai coobbligati in via sussidiaria, anche se in base a presupposti distinti. Il socio, quindi, tramite l’impugnazione della cartella può lamentare non soltanto l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, ma anche contestare il fondamento della propria responsabilità, ossia la propria qualità di socio, allegando ad esempio il recesso dalla compagine sociale in epoca antecedente al sorgere del debito d’imposta, in tal modo sottraendosi all’efficacia esecutiva del titolo “sociale”.

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