Regime IVA servizi nei condomini: la lettura dei ripartitori di calore

Tommaso Gavi - IVA

Regime IVA, il servizio di lettura dei ripartitori di calore dei condomini deve applicare la tassazione ordinaria al 22%. Il servizio, infatti, non può essere considerato una prestazione accessoria dell'installazione, a cui si applica l'aliquota del 10%. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 163 del 3 giugno 2020.

Regime IVA servizi nei condomini: la lettura dei ripartitori di calore

Regime IVA, al servizio di lettura dei ripartitori di calore dei condomini si deve applicare la tassazione ordinaria.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 163 del 3 giugno 2020.

L’aliquota ridotta al 10% spetta solo all’istallazione dei ripartitori di calore.

Non si può inoltre interpretare la lettura di tali ripartitori come una prestazione accessoria a quella dell’istallazione degli stessi.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo di riferimento e fornisce chiarimenti su quali sono le prestazioni che possono usufruire della tassazione agevolata.

Regime IVA servizi nei condomini: la lettura dei ripartitori di calore è soggetta a tassazione ordinaria

Il regime IVA da applicare al servizio di lettura dei ripartitori di calore nei condomini deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 163 del 3 giugno 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 163 del 3 giugno 2020
Servizio di lettura dei ripartitori di calore posti all’interno dei condomìni -Aliquota IVA applicabile.

Il quesito dell’istante, una società che opera nel settore energetico, si sofferma su due punti:

  • in quali casi può essere applicata la tassazione agevolata del 10% prevista per l’installazione dei ripartitori, integrando la prestazione di lettura dei ripartitori una prestazione accessoria a quella di installazione degli stessi;
  • se alla prestazione di lettura, quando è compresa in un contratto di Servizio Energia di cui al D.Lgs n.115/2008 o svolta contestualmente con separato contratto, è applicabile la medesima aliquota IVA del 10%.

L’Amministrazione finanziaria nega la possibilità di applicare il regime agevolato dal momento che la lettura dei ripetitori di calore non può essere considerata come prestazione accessoria dell’istallazione.

All’istallazione può essere applicata l’aliquota del 10%, secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il decreto IVA.

Seguendo la serie di rinvii normativi che prevedono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si deve fare riferimento all’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ossia il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

L’istallazione dei ripartitori di calore può essere assoggettata al regime IVA del 10% quando consiste in un intervento per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Tuttavia la prestazione di lettura dei ripartitori di calore non può essere considerata una prestazione accessoria rispetto a quella principale della installazione dei ripartitori.

Regime IVA servizi nei condomini: la lettura dei ripartitori di calore non è una prestazione accessoria dell’istallazione

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla tassazione IVA applicabile al servizio di lettura dei ripartitori di calore nei condomini.

Il regime da applicare è la tassazione ordinaria al 22% dal momento che non può essere considerata una prestazione accessoria dell’istallazione dei ripartitori.

Nell’escludere tale possibilità prospettata dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate spiega quali sono le caratteristiche a cui fare riferimento per considerare una prestazione accessoria ad un’altra.

Il concetto viene chiarito in altri documenti di prassi:

I requisiti da rispettare sono i seguenti:

  • l’operazione deve integrare, completare o rendere possibile l’operazione principale;
  • l’operazione deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l’operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
  • l’operazione deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è resa l’operazione principale.

A supporto della propria interpretazione l’Amministrazione finanziaria riporta la sentenza dell’11 gennaio 2001, C-76/99 della la Corte di Giustizia, che sottolinea che una prestazione deve essere considerata:

“accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore.”

A supporto dell’argomentazione viene inoltre citata la risoluzione 15 luglio 2002, n. 230 che afferma che non è sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale, unitariamente considerata, poiché è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale.

Il documento di prassi sottolinea che tale interpretazione esclude la possibilità di ritenere la lettura dei ripartitori di calore nei condomini come accessoria a quella dell’istallazione.

Pertanto deve essere applicata l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

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