Scontrino elettronico 2020, l’invio alla SIAE esonera dalla trasmissione dei corrispettivi

Scontrino elettronico 2020, sono esclusi dall'invio telematico dei corrispettivi i soggetti che già trasmettono i dati alla SIAE in quanto esercenti attività dello spettacolo. A fare chiarezza è l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 506 del 10 dicembre 2019.

Scontrino elettronico 2020, l'invio alla SIAE esonera dalla trasmissione dei corrispettivi

Scontrino elettronico 2020, l’obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi non si applica ai soggetti già obbligati alla trasmissione dei dati alla SIAE.

Per i soggetti che esercitano attività di spettacolo, è già prevista una modalità di comunicazione specifica dei corrispettivi: i dati sono già memorizzati giornalmente ed inviati mensilmente alla SIAE.

È la particolare disciplina IVA del settore ad esonerare dallo scontrino elettronico; a chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate che, tuttavia, nella risposta all’interpello n. 506 del 10 dicembre 2019 specifica che sarà comunque obbligatoria la trasmissione dei dati relative ad attività accessorie ai biglietti d’ingresso.

Nel chiarimento pubblicato viene inoltre specificato un ulteriore punto: non vi è alcuna esclusione per le attività con finalità non commerciali, come nel caso delle associazione senza scopo di lucro.

Per individuare la platea dei soggetti esonerati dallo scontrino elettronico bisogna far riferimento al Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019.

Scontrino elettronico 2020, invio alla SIAE esonera dalla trasmissione dei corrispettivi

Per i soggetti che esercitano attività legate al mondo dello spettacolo, come teatri, cinema, concerti o mostre, ad assolvere all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi ci pensa già la comunicazione SIAE, con la quale a partire dal 2001 vengono trasmessi i dati riepilogativi delle operazioni giornaliere e mensili.

Le informazioni trasmesse alla SIAE sono condivise con l’Agenzia delle Entrate, secondo quanto disposto dal decreto 13 luglio 2000 e dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001.

È questa la ragione alla base dell’esonero per le attività di spettacolo dalla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Pur non essendovi un’esclusione specifica, lo scontrino elettronico costituirebbe infatti una duplicazione di adempimenti a carico dei soggetti del settore, ed un invio di dati non necessari ai fini dei controlli anti-evasione dell’Agenzia delle Entrate.

Nella risposta all’interpello n. 506 del 10 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ricorda che per i soggetti che esercitano attività di spettacolo, è previsto che gli strumenti di emissione dei titoli d’accesso (misuratori fiscali e biglietterie automatizzate) siano abilitati alla predisposizione di un prospetto riepilogativo giornaliero che contenga:

  • i dati richiesti per lo scontrino di chiusura giornaliera di cui all’articolo 12, terzo comma, del decreto del Ministero delle Finanze 23 marzo 1983;
  • l’incasso giornaliero, con separata indicazione dell’imponibile, delle aliquote applicabili e delle relative imposte, dell’ammontare incassato a titolo di prevendita e di corrispettivi per eventuali prestazioni accessorie;
  • i corrispettivi relativi agli abbonamenti emessi;
  • il numero degli ingressi effettuati.

I dati contenuti nel documento riepilogativo giornaliero sono trasmessi alla SIAE distinti per mese. A sua volta, la Società italiana autori ed editore invia le informazioni a propria disposizione all’Agenzia delle Entrate.

Scontrino elettronico obbligatorio per i corrispettivi di attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso

L’Anagrafe Tributaria già oggi tiene traccia dei corrispettivi relativi ad attività di spettacolo, ed è alla luce di ciò che:

“i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE.”

Se è escluso il rischio di una duplicazione dei dati relativi alle vendite dei biglietti effettuate da teatri, cinema, mostre ed altri esercenti attività di spettacolo, l’Agenzia delle Entrate specifica che lo scontrino elettronico resta obbligatorio per le attività accessorie.

Per le cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse dalla vendita dei biglietti di ingresso agli spettacoli sarà quindi obbligatoria la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Un obbligo dal quale non si sfugge, dal 1° gennaio 2020, per tutti quei servizi extra rivolti ai clienti.

Un esempio tra tutti è costituito dalle vendite effettuate dal bar presente all’interno del teatro o del cinema, i cui dati andranno memorizzati giornalmente e trasmessi in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate.

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