Scadenze fiscali febbraio 2023: dall’avvio della dichiarazione IVA alle LIPE del 4° trimestre 2022

Tommaso Gavi - Scadenze fiscali

Tante le scadenze fiscali di febbraio 2023: in calendario l'avvio della trasmissione della dichiarazione IVA, le LIPE del 4° trimestre 2022 e la riduzione dei contributi INPS per i forfettari. Tra gli altri termini del 28 febbraio: la presentazione della domanda per il bonus acqua potabile

Scadenze fiscali febbraio 2023: dall'avvio della dichiarazione IVA alle LIPE del 4° trimestre 2022

Dal 1° febbraio 2023 si potrà inviare la dichiarazione IVA, relativa al periodo d’imposta 2022.

La data, sebbene non sia propriamente un termine, apre il calendario delle scadenze fiscali di febbraio 2023.

Rimangono confermati anche gli altri appuntamenti canonici con il Fisco, gli adempimenti periodici IVA, IRPEF e INPS e l’invio degli elenchi intrastat.

La data da bollino rosso del mese è il 28 febbraio 2023. Oltre al termine del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relativa al 4° trimestre 2022, in calendario c’è anche l’appuntamento con le LIPE di fine anno: la trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche può avvenire anche nella dichiarazione IVA.

Lo stesso giorno è anche l’ultimo giorno utile per presentare la domanda di riduzione dei contributi INPS da parte dei forfettari.

L’ultima scadenza del giorno riguarda la domanda per il bonus acqua potabile 2023, per le spese sostenute nel corso dell’anno che si è concluso.

Scadenze fiscali febbraio 2023: il calendario degli adempimenti del mese

Scadenza Adempimento
1° febbraio 2023 avvio dichiarazione IVA
16 febbraio 2023 adempimenti periodici IVA, IRPEF e INPS
27 febbraio 2023 invio elenchi intrastat
28 febbraio 2023 LIPE 4° trimestre 2022
28 febbraio 2023 imposta di bollo 4° trimestre 2022
28 febbraio 2023 riduzione contributi INPS forfettari
28 febbraio 2023 bonus acqua potabile

Scadenze fiscali 1° febbraio 2023: si comincia con l’invio della dichiarazione IVA

Dal 1° febbraio 2023 si può inviare la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2022.

La canonica scadenza per la trasmissione quest’anno è oggetto di una mini proroga al 2 maggio 2023, dal momento che il 30 aprile cade di domenica. Il termine viene quindi differito di due giorni.

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I moduli IVA e IVA base, così come le relative istruzioni per la compilazione, sono stati approvati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 13 gennaio 2023.

L’invio della dichiarazione IVA nel mese di febbraio può coincidere anche con la trasmissione delle LIPE relative al quarto trimestre del 2022, termine in programma alla fine del mese.

La dichiarazione IVA 2023 recepisce le novità delle norme adottate nel 2022, che hanno alcune modifiche rispetto al modello dell’anno precedente.

Nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2022 trova spazio un nuovo quadro CS, per gli adempimenti dichiarativi legati al contributo straordinario contro il caro bollette.

Tale quadro permetterà di assolvere gli adempimenti dichiarativi per i soggetti che hanno versato la somma una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas e di prodotti petroliferi.

Modifiche hanno interessato anche il quadro VO, relativo alla comunicazione delle opzioni e revoche.

Scadenze fiscali 16 febbraio 2023: adempimenti periodici IVA, IRPEF e INPS

Puntuali, ad aprire la seconda metà del mese, gli adempimenti periodici IVA, IRPEF e INPS.

Il termine che deve essere cerchiato i rosso dai sostituti d’imposta riguarda:

  • il versamento IRPEF, relativo alle ritenute alla fonte a titolo d’acconto effettuate dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente comprensivo di addizionali comunali e regionali e sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;
  • il versamento IVA, relativo al mese di gennaio 2023 per i contribuenti con liquidazione mensile;
  • il versamento dei contributi INPS, dovuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte nel mese scorso.

Il primo adempimento potrà essere effettuato con modello F24, inserendo il codice tributo 1040 con competenza 01/2023.

Tale modello potrà essere utilizzato, inoltre, per provvedere al versamento dei contributi INPS.

Anche per il versamento IVA, i contribuenti con liquidazione mensile dovranno provvedere all’adempimento tramite lo stesso modello F24. In questo caso deve essere indicato il codice tributo 6001, che deve essere inserito nella sezione Erario.

Scadenze fiscali 27 febbraio 2023: invio degli elenchi intrastat mensili

In calendario resta anche l’appuntamento canonico del 27 febbraio, con l’invio degli elenchi intrastat, spostato di due giorni dal momento che il 25 febbraio cade di sabato.

L’adempimento comunicativo riguarda esclusivamente gli operatori intracomunitari con obbligo mensile della comunicazione dei dati.

Per provvedere al termine che si inserisce nella parte finale del mese si potrà utilizzare, in alternativa:

  • il servizio dell’Agenzia delle Dogane;
  • il servizio dell’Agenzia delle Entrate.

I dati che devono essere comunicati sono quelli relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

Nello specifico dovranno essere inviate le seguenti informazioni:

  • l’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
    • cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
    • prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità;
  • l’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
    • acquisti intracomunitari di beni comunitari;
    • prestazioni di servizi.

Scadenze fiscali 28 febbraio 2023: LIPE del 4° trimestre

La fine del mese è particolarmente ricca di adempimenti, tra questi l’invio telematico delle LIPE, ovvero la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre del 2022.

Il termine per l’adempimento è il 28 febbraio 2023 ed è possibile provvedervi insieme alla trasmissione della dichiarazione IVA.

I contribuenti che scelgono tale possibilità dovranno provvedere alla compilazione del quadro VP.

La semplificazione è stata prevista con l’articolo 21-bis del Decreto Crescita.

I titolari di partita IVA, obbligati ad assolvere all’adempimento in questione, potranno quindi scegliere se effettuare l’invio separato delle LIPE dell’ultimo trimestre dello scorso anno o scegliere l’invio dei dati insieme alla dichiarazione IVA 2023.

Scadenze fiscali 28 febbraio 2023: riduzione contributi INPS per i forfettari

Un’altra scadenza da tenere, da parte dei contribuenti in regime forfettario, è quella della riduzione dei contributi INPS.

Entro il 28 febbraio 2023 i soggetti possono aderire al regime di previdenza dell’INPS, “sfruttando” l’aliquota agevolata del 35 per cento.

Per avere accesso alla riduzione dei contributi INPS 2023 si dovrà rispettare i requisiti indicati nel comma 76 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2015.

I soggetti che possono ottenere la riduzione dei contributi sono quelli che rispettano i seguenti requisiti:

  • svolgere attività d’impresa;
  • essere iscritti alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.

Di contro la riduzione non è prevista per i professionisti, non iscritti alla Camera di commercio né alla cassa professionale, in altre parole i professionisti senza cassa con obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS.

Per ottenere la riduzione dei contributi si dovrà accedere al “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti”, compilando l’apposito modulo che è disponibile nell’area riservata del portale dell’INPS.

Scadenze fiscali 28 febbraio 2023: imposta di bollo fatture elettroniche 4° trimestre 2022

A conclusione del mese è previsto un altro termine, quello per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Il periodo di riferimento è il 4° trimestre del 2022.

Per provvedere al pagamento si può essere indicare l’IBAN del conto corrente intestato al contribuente, nell’area dedicata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il contribuente può, in alternativa, utilizzare il modello F24 inserendo il codice tributo 2524.

Nella tabella riassuntiva sono riportati tutti i codici tributo per provvedere ai versamenti relativi al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Codice tributo Versamento
2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
2525 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
2526 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi

Il mancato rispetto del pagamento, se effettuato in modo tardivo o insufficiente, porta al pagamento della sanzione a un terzo e degli interessi. Il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni per evitare l’iscrizione a ruolo dell’importo.

Scadenze fiscali 28 febbraio 2023: bonus acqua potabile

Alle scadenze “canoniche” nel mese di febbraio 2023 si aggiunge il termine per la domanda del bonus acqua potabile.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e o addizione di anidride carbonica.

La scadenza deve essere segnata in calendario da chi ha sostenuto le spese nell’anno 2022: chi intende sostenerle quest’anno dovrà presentare domanda nel 2024.

La richiesta può essere presentata nella finestra compresa tra il 1° e il 28 febbraio 2023, attraverso l’apposito servizio disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

I limiti di spesa differiscono sulla base del soggetto beneficiario:

  • 1.000 euro per ciascun immobile per le persone fisiche;
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale Esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

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