Partite IVA, la rottamazione quinquies spiana la strada al patto con il Fisco

In presenza di debiti superiori a 5.000 euro, la domanda di rottamazione quinquies apre alla possibilità di aderire al patto tra Fisco e partite IVA. Un focus sul connubio tra pace fiscale e concordato 2026/2027

Partite IVA, la rottamazione quinquies spiana la strada al patto con il Fisco

La rottamazione quinquies viene incontro ai titolari di partita IVA che intendono aderire al concordato preventivo biennale 2026/2027.

La presentazione della domanda e il successivo versamento delle somme dovute permette di eliminare la causa ostativa relativa alla soglia di 5.000 euro di debiti tributari o contributivi.

La scadenza del 30 aprile diventa quindi centrale per chi ha in programma di aderire al patto con il Fisco per il prossimo biennio, così come sarà fondamentale rispettera le successive scadenze per il versamento delle somme dovute.

La rottamazione quinquies sblocca l’adesione al concordato: le regole per chi è in debito con il Fisco

Scadenze e norme si intrecciano per chi intende gestire al meglio la propria situazione debitoria, così come la pianficazione finanziaria complessiva dell’attività. Così è per quel che riguarda il connubio tra rottamazione quinquies e concordato preventivo biennale.

Vale la pena partire ricordando che l’accesso al concordato, il patto tra Fisco e partite IVA, è subordinato al rispetto del requisito relativo all’assenza di debiti tributari amministrati dall’Agenzia delle Entrate e debiti contributivi di importo superiore a 5.000 euro.

Nel perimetro dei debiti tributari vi rientrano quelli derivanti dalla notifica di atti impositivi a seguito di attività di controllo o liquidazione da parte degli uffici, e quelli relativi a cartelle conseguenti ad attività di controllo automatizzato o formale sulle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Nel plafond di 5.000 euro da verificare ai fini del concordato preventivo biennale 2026/2027 dovranno essere considerati i debiti relativi ad atti divenuti definitivi al 31 dicembre 2025.

Al contrario, non rilevano i debiti per i quali sono ancora pendenti i termini di pagamento, di impugnazione o per i quali vi sono contenziosi pendenti.

Come previsto all’ultimo periodo del comma 2, articolo 10 del decreto legislativo n. 13/2024, al calcolo non concorrono i debiti oggetto di sospensione o rateazione, fino a decadenza dai relativi benefici.

Da qui la possibilità di aderire alla rottamazione quinquies per sbloccare l’adesione al concordato.

Rottamazione e concordato, stesso perimetro per i debiti con il Fisco

La rottamazione quinquies interessa i carichi affidati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativamente ai debiti derivanti da controlli fiscali sulle dichiarazioni regolarmente trasmesse e derivanti dall’omesso versamenti dei contributi INPS, con l’esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sul fronte dei debiti tributari, la “coperta” prevista dalla rottamazione si applica allo stesso perimetro da verificare ai fini dell’accesso al concordato.

Nel dettaglio, sarà possibile presentare domanda e sanare le proprie pendenze con il Fisco a costo ridotto per le cartelle derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

La presentazione della domanda entro il 30 aprile è il primo passaggio operativo da fare. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate Riscossione invierà entro la fine di giugno la comunicazione delle somme dovute.

La prima scadenza da rispettare per il versamento è fissata al 31 luglio.

Successivamente, entro il 30 settembre 2026, sarà possibile aderire al concordato preventivo biennale.

La rottamazione sana i debiti ai fini del concordato fino alla decadenza dai benefici

Vale la pena specificare che la domanda di rottamazione per sanare le irregolarità ai fini dell’accesso al concordato da sola non è sufficiente.

Sarà centrale rispettare le scadenze per il versamento, alla luce della regola che esclude dal calcolo del limite di 5.000 euro i debiti rateizzati o sospesi fino a decadenza dai benefici accordati.

Su questo punto è utile ricordare che per la rottamazione quinquies, la decadenza interviene in caso di mancato pagamento:

  • della prima e unica rata dovuta entro il 31 luglio 2026;
  • di due rate, anche non consecutive;
  • dell’ultima delle rate previste dal piano.

Non sono previsti giorni di tolleranza, fattore che impone la necessità di prestare massima attenzione al calendario delle scadenze che verrà comunicato dall’AdER entro il 30 giugno 2026.

Chi sceglierà la via della rottamazione per aderire al concordato è chiamato a un rigore extra sui termini: il venir meno dei benefici accordati, e il conseguente ripristino del valore del debito superiore a 5.000 euro, diventa successivamente alla stipula del patto una causa di decadenza dallo stesso.