Concordato preventivo biennale 2026-2027: arrivano le istruzioni per aderire al patto con il Fisco

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

Pronti modello e istruzioni per l'adesione al concordato preventivo biennale 2026-2027. Le novità nel provvedimento pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 27 febbraio

Concordato preventivo biennale 2026-2027: arrivano le istruzioni per aderire al patto con il Fisco

Al via la stagione del concordato preventivo biennale 2026-2027.

Con il provvedimento di oggi, 27 febbraio, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modello e le istruzioni per il calcolo delle proposte di accordo tra Fisco e partite IVA.

Congiuntamente all’approvazione degli ISA si inaugura il percorso che, entro settembre, porterà le partite IVA a valutare pro e contro dell’accettazione della proposta di concordato.

Il tutto mentre si attende un correttivo al cortocircuito innescato dalla Legge di Bilancio 2026 in relazione all’iper ammortamento sugli investimenti delle imprese.

Concordato preventivo biennale 2026-2027, pronti modello e istruzioni

Non è solo un passaggio tecnico: la pubblicazione del modello e delle istruzioni per l’adesione al concordato preventivo biennale 2026-2027 riaccende l’attenzione sul patto tra Fisco e partite IVA.

Si tratta di uno degli strumenti cardine introdotti nell’ambito della riforma fiscale per favorire la compliance e l’adempimento spontaneo, disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

Dal punto di vista pratico, il concordato preventivo biennale consiste in una proposta che l’Agenzia delle Entrate elabora nei confronti dei titolari di partita IVA, sulla base dei dati in proprio possesso e di quelli comunicati dal contribuente, al fine di stabilire preventivamente il reddito del biennio.

Se si guadagna più del previsto, sulla parte di reddito eccedente quella proposta non si paga nulla: questo il principale vantaggio, unitamente all’accesso ai benefici premiali ISA in materia di compensazioni, rimborsi e controlli.

La nuova stagione del patto fiscale interessa non solo chi ha scelto di non aderirvi nel 2024 e nel 2025, ma anche i primi ad aver scelto di intraprendere la via della pianificazione preventiva.

Come indicato infatti nelle istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 27 febbraio, il modello CPB potrà essere utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta per i periodi d’imposta 2026 e 2027, in assenza di una proposta in essere per il biennio 2025-2026.

In campo quindi anche le partite IVA che hanno aderito al concordato 2024-2025, chiamate a valutare la convenienza del rinnovo, anche alla luce dell’impatto effettivo del primo biennio sui propri conti.

CPB 2026-2027: modello ufficiale
Il modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale - CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027
CPB 2026-2027: istruzioni
Istruzioni di compilazione (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 71684 del 27 febbraio 2026)

Adesione al CPB entro il 30 settembre 2026, confermati requisiti e cause d’esclusione

La pubblicazione del provvedimento del 27 febbraio, contenente anche l’approvazione dei 173 modelli ISA da compilare unitamente alla dichiarazione dei redditi, è un punto di partenza per l’avvio del concordato, sul quale però i tempi di chiusura sono lunghi.

La scadenza per l’adesione al patto con il Fisco per il biennio 2026-2027 è fissata al 30 settembre, secondo la tabella di marcia fissata dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 13/2024.

Dal punto di vista dei requisiti d’accesso, potranno aderire al concordato preventivo biennale i titolari di partita IVA che, nel corso del 2025, hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta.

Nel modello sarà necessario autodichiarare, barrando la casella contenuta nel rigo P01, di non avere debiti tributari amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi di valore superiori a 5.000 euro. Entro i termini di adesione sarà possibile estinguere gli importi eccedenti o rateizzarli, tornando quindi sotto la soglia di sbarramento che inibisce l’accesso al patto con il Fisco.

Nel rigo P02 andrà invece dichiarata l’assenza di cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del Codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • adesione, nel corso del primo periodo d’imposta del biennio oggetto del concordato, al regime forfettario;
  • realizzazione, nel corso del primo periodo d’imposta del biennio oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda o di ramo di azienda che abbiano interessato la società o l’ente, ovvero presenza di modifiche della compagine sociale che abbiano interessato le società o le associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR). Si ricorda che le modifiche alla compagine sociale sono rilevanti se ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;
  • partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, o a società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, o a società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, qualora non vi sia adesione al concordato da parte dell’associazione o società partecipata per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato, fatto salvo il caso in cui per l’attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati non risultino approvati gli ISA;
  • adesione al concordato da parte di un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, o di una società tra professionisti, di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, o di una società tra avvocati, di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, qualora non aderiscano al concordato, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR.

Una partenza “tecnica” in attesa dei primi correttivi

Come già evidenziato, il tassello inserito con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si innesca in un percorso lungo, che si concluderà il 30 settembre prossimo.

Un avvio che è quindi tecnico più che pratico, e sul quale incombono anche i correttivi già attesi alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

Dal Governo si attende infatti una norma volta a cancellare l’insidia legata al ritorno dell’iper-ammortamento come forma di agevolazione sugli investimenti in beni strumentali, che lascia al momento fuori le partite IVA che sceglieranno di aderire al patto con il Fisco per il biennio 2026 e 2027 (o che vi hanno già aderito per il biennio 2025 e 2026).

Il blocco del reddito, conseguenza dell’adesione al patto fiscale, non permette allo stato attuale di applicare le nuove agevolazioni previste per gli investimenti in beni strumentali.

Un effetto collaterale probabilmente non voluto che depotenzia ad oggi la convenienza del concordato, in attesa dell’annunciato decreto omnibus che dovrebbe, stando alle anticipazioni, “aggiustare il tiro”.

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