L'INPS ha aggiornato le procedure per richiedere gli aiuti economici in caso di invalidità civile, cecità e sordità. Focus sulle domande di ripristino
Nuove indicazioni per richiedere le prestazioni economiche per l’invalidità.
Nel messaggio n. 1791, del 28 maggio, l’INPS fornisce le nuove indicazioni per la concessione o il ripristino dei contributi per l’invalidità civile, cecità e sordità respinti o sospesi.
Invalidità, come funziona la procedura di riconoscimento
La legge 24 dicembre 1993 n.537 prevede due fasi per il riconoscimento dell’invalidità:
- l’accertamento sanitario, attesta la presenza dell’invalidità dal punto di vista medico;
- la fase concessoria, verifica i requisiti socio-economici per confermare il diritto a ricevere la prestazione.
L’iter di accertamento sanitario prevede il rilascio di un certificato medico introduttivo, da parte di un medico certificatone, contenente le patologie invalidanti.
Dopo aver ottenuto il certificato, è possibile fare domanda online sul sito dell’INPS oppure tramite patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Possono presentare domanda:
- i cittadini italiani con residenza in Italia;
- i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
- i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno di almeno un anno.
Superata la prima fase, si deve procedere alla trasmissione dei dati socio-economici necessari: l’autocertificazione delle condizioni reddituali, familiari e lavorative e ogni altra informazione richiesta per verificare il diritto alla prestazione.
Prestazione economica respinta o revocata: come chiedere il ripristino
Nel caso in cui la domanda sia stata respinta per la mancanza dei requisiti socio-economici, si può presentare una domanda di ripristino se si ritiene che i requisiti siano stati acquisiti.
Per avviare la procedura è necessario inviare all’indirizzo PEC della proprio sede INPS di riferimento:
- il modello “AP93”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito INPS;
- il modulo “AP70”, reperibile nella stessa sezione del sito;
- il verbale sanitario, se rilasciato da un Ente diverso dall’INPS.
Nel caso in cui sia la propria condizione a cambiare e la prestazione venga revocata, ad esempio in caso di permanenza all’estero per più di un anno o per la ricezione di un’altra prestazione economica, è possibile inviare la domanda di ripristino nel momento in cui si ritiene di essere tornati in possesso dei requisiti.
Le modalità di presentazione della domanda sono le stesse.
È necessario, anche in questo caso, inviare all’indirizzo PEC della proprio sede INPS di riferimento:
- il modello “AP93”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito INPS;
- il modulo “AP70”, reperibile nella stessa sezione del sito;
- il verbale sanitario, se rilasciato da un Ente diverso dall’INPS.
In entrambi i casi, in presenza di tutti i requisiti socio-economici richiesti, la domanda è accolta con decorrenza dal mese successivo.
Invalidità, come sbloccare la prestazione in caso di sospensione provvisoria
Nel caso di prestazione sospesa per la perdita temporanea dei requisiti, ad esempio per un ricovero ospedaliero, si deve presentare una domanda di ricostruzione per motivi documentali.
La pratica consente di ricalcolare o sbloccare una prestazione a seguito dell’invio di nuova documentazione.
Trattandosi di una sospensione provvisoria, la prestazione sarà nuovamente riconosciuta già dal mese stesso di ripristino dei requisiti.
Invalidità, ripristino dei requisiti socio-economici: la fase sanitaria va ripetuta?
In nessuno dei casi sopra descritti è necessario attivare un nuovo accertamento sanitario.
Se questo risulta effettuato da più di due anni, il verbale deve essere valutato del Responsabile del Centro Medico Legale (CML), che può attivare un procedimento straordinario per verificare la permanenza della condizione di disabilità.
Va precisato che secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n.62/2024 la valutazione della condizione di disabilità è attestata da un certificato che non ha “scadenza”.
La revisione è, dunque, ammessa soltanto in casi eccezionali e di palese contrasto con le linee guida fornite dell’Istituto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Invalidità civile: come fare domanda di ripristino in caso di richiesta respinta, revoca o sospensione