Concordato preventivo biennale: come funziona e vantaggi

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

Il patto con il Fisco prosegue senza interruzioni: il concordato preventivo biennale 2026/2027 si prepara al via ed è già tempo di capire come funziona e quali vantaggi prevede per le partite IVA aderenti

Concordato preventivo biennale: come funziona e vantaggi

La stagione dichiarativa alle porte riaccende l’attenzione sul concordato preventivo biennale.

Il patto tra Fisco e partite IVA continua la sua corsa e anche per il biennio 2026/2027 imprese e professionisti saranno chiamate a valutarne pro e contro.

La terza edizione del CPB perde, al momento, lo strumento del ravvedimento speciale, la sanatoria sul pregresso pensata per fornire una leva in più per l’adesione da parte delle partite IVA.

La logica complessiva dello strumento però non cambia: con il concordato è possibile fissare in anticipo il reddito del biennio di riferimento, pianificando preventivamente la propria situazione agli occhi del Fisco (e in sostanza totale delle imposte dovute), in cambio di alcuni importanti benefici premiali.

Nonostante ci sia tempo fino al 30 settembre per aderire, capire sin da subito come funziona il CPB 2026/2027 è fondamentale.

Proprio per questo, Informazione Fiscale ha organizzato in collaborazione con TeamSystem un webinar gratuito di approfondimento, in programma mercoledì 6 maggio 2026 dalle 16.00 alle 17.15. Relatrice d’eccezione sarà Sandra Pennacini, esperta fiscale e formatrice di altissimo livello.

Il tema sarà inoltre oggetto di ulteriori approfondimenti su Academy, il portale di formazione di Informazione Fiscale, con un primo evento in programma il 22 giugno. Consigliamo a professionisti e partite IVA interessate a capirci di più di iscriversi per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti.

Nell’attesa, soffermiamoci di seguito sulle regole principali da conoscere, sulle novità e sugli effetti del concordato in materia di tassazione.

Concordato preventivo biennale 2026-2027: come funziona e vantaggi

Il concordato preventivo biennale è parte delle misure previste dalla legge delega sulla riforma fiscale.

Il testo del decreto n. 13/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio fornisce il quadro chiaro delle regole alla base del nuovo strumento di compliance tra partite IVA e Fisco.

Partendo dalle definizioni, il concordato preventivo biennale consiste in una proposta che l’Agenzia delle Entrate elabora nei confronti dei titolari di partita IVA, sulla base dei dati in proprio possesso, al fine di stabilire preventivamente le imposte dovute.

Se si guadagna più del previsto, sulla parte di reddito eccedente quella proposta non si paga nulla!

Per il biennio 2026-2027, così come per lo scorso anno, ad esserne coinvolte sono le partite IVA che applicano gli ISA, e la misura rientra tra gli interventi volti a potenziare gli istituti per l’adempimento spontaneo.

Quest’anno la stagione del CPB avrà un’importanza duplice, in quanto coinvolgerà sia chi vi aderito per il primo biennio (2024-2025) che le partite IVA che non hanno scelto la via della pianificazione preventiva negli ultimi due anni.

Ai fini dell’elaborazione delle proposte, l’Agenzia delle Entrate incrocerà le informazioni contenute nelle banche dati a propria disposizione, tra cui quelle relative agli ISA. Il piano preventivo consentirà quindi di stimare in anticipo le imposte sui redditi dovute e l’IRAP.

Aumento del reddito con limiti per il Fisco

Uno degli elementi che gioca a sfavore del concordato consiste nella necessità di accettare un reddito che, nella maggior parte dei casi, è più alto rispetto a quello del periodo d’imposta precedente. Il motivo è chiaro: il patto con il Fisco punta a favorire il raggiungimento della piena affidabilità fiscale del contribuente nei due anni.

Per arrivare al voto ISA 10 è quindi necessario “alzare l’asticella”, ma i poteri dell’Agenzia delle Entrate non sono illimitati.

Nel lavoro di costante revisione al concordato, con il decreto legislativo n. 81/2025 sono state introdotte importanti novità, che impattano sul calcolo delle proposte da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Già a partire dal biennio 2025-2026 il valore del reddito concordato è stato stabilito tenuto conto di specifici limiti, calibrati in base al voto ISA conseguito nell’anno precedente.

Per i contribuenti con punteggio di affidabilità dall’8 in su, sono previsti tre scaglioni:

  • in caso di ISA pari a 10, viene fissata una soglia massima di incremento pari al 10 per cento;
  • in caso di ISA tra 9 e 10, il limite sarà del 15 per cento;
  • in caso di ISA tra 8 e 9, il limite sale al 25 per cento.

Nessun limite si applica qualora la proposta risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali individuati nella metodologia di calcolo predisposta dal Ministero dell’Economia. Si tratta di una sorta di “compromesso”, con il fine di ridurre l’impatto del concordato preventivo biennale in termini di redditi (e quindi imposte) extra.

Per la stagione 2026/2027, il maquillage del concordato potrebbe passare però da un’ulteriore maggiore gradualità.

Questo quanto annunciato nella riunione della Commissione degli esperti per gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale e per il Concordato preventivo biennale dell’11 marzo 2026, nel corso della quale è stata posta all’attenzione “la volontà di effettuare un approfondimento dei dati relativi al primo biennio finalizzato ad ottenere una sempre maggiore graduazione delle proposte”.

Utilizzando le informazioni derivanti dalle precedenti applicazioni del patto fiscale, una delle soluzioni adottabili consiste nel considerare l’uso dei dati relativi alle maggiori richieste accettate dai contribuenti, invece dei dati relativi alle ulteriori componenti positive dichiarate dagli stessi ai fini del miglioramento del profilo di affidabilità fiscale.

Dai calcoli basati su modelli statistici teorici, in campo c’è quindi la possibilità di usare i dati reali raccolti dalle precedenti edizioni per “affinare” i calcoli ed evitare di gonfiare troppo le stime, guardando quindi a quanto i contribuenti hanno accettato di pagare in più aderendo al concordato.

Decreto legislativo n. 13/2024
Scarica il testo del decreto legislativo in materia di accertamento e concordato preventivo biennale pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024

Le scadenze del concordato preventivo biennale

In un cantiere di correttivi in divenire, le tempistiche restano i punti fermi del concordato 2026/2027.

Entro il 15 aprile di ogni anno l’Agenzia delle Entrate è chiamata a mettere a disposizione dei contribuenti specifici programmi per l’acquisizione dei dati utili all’elaborazione della proposta di concordato, termine che per il 2025 è stato fissato al 30 aprile.

Questo il primo passo per la definizione del concordato biennale per le partite IVA, la cui proposta sarà messa a punto dall’Agenzia delle Entrate sia tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente che di una specifica metodologia predisposta per le diverse attività economiche, anche tenuto conto degli andamenti economici e dei mercati, così come degli ulteriori dati a propria disposizione.

La scadenza per l’adesione al concordato è fissata al 30 settembre.

L’adesione potrà essere effettuata compilando il modello CPB messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 27 febbraio, da trasmettere online assieme al modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, da utilizzare per il periodo di imposta 2025, in fase di trasmissione dei modelli Redditi 2026.

Il modello CPB potrà essere trasmesso anche autonomamente per via telematica insieme al frontespizio dei modelli Redditi 2026.

CPB 2026-2027: modello ufficiale
Il modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale - CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027
CPB 2026-2027: istruzioni
Istruzioni di compilazione (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 71684 del 27 febbraio 2026)

Come funziona la flat tax sui redditi concordati

Tra i vantaggi del concordato, è bene soffermarsi sulle regole di tassazione dei maggiori redditi proposti e accettati dal contribuente.

Il decreto legislativo n. 108/2024 ha introdotto una flat tax a tre aliquote al fine di ridurre l’impatto del maggior reddito che verrà proposto dal Fisco.

Per i soggetti ISA la flat tax è determinata nella seguente misura:

  • nel caso di punteggio tra 8 e 10 è del 10 per cento;
  • nel caso di punteggio tra 6 e 8 è del 12 per cento;
  • nel caso di punteggio inferiore a 6 è del 15 per cento.

Il decreto correttivo n. 81/2025 ha introdotto una limitazione all’applicazione della tassazione ridotta.

In caso di superamento della soglia di 85.000 euro di reddito incrementale, si applicherà un’imposta sostitutiva IRPEF del 43 per cento, pari al 24 per cento per i soggetti IRES.

I requisiti d’accesso

Sul fronte dei requisiti, anche per il biennio 2026/2027 resta la condizione di regolarità fiscale.

In particolare l’adesione al concordato preventivo biennale sarà riservata ai titolari di partita IVA che non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

I debiti tributari o contributivi da considerare sono quelli definitivamente accertati o che derivano da atti impositivi non più impugnabili, comunque, inferiori a 5.000 euro.

Non si considerano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino a decadenza dei relativi benefici.

Saranno esclusi dall’accesso alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che presentino una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Questi alcuni dei punti specifici contenuti nel decreto legislativo n. 13/2024.

Resteranno fuori dal patto con il Fisco le partite IVA che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile superiori al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.

Esclusi inoltre società ed enti interessati nel 2025 da operazioni di fusione, scissione, conferimento e società di persone e associazioni interessate da modifiche alla compagine sociale.

Effetti e benefici chi accetta la proposta del Fisco

Chi accetterà la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate sarà tenuto a dichiarare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi e IRAP dei due periodi d’imposta.

Le eventuali somme non versate relative ad imposte dovute a seguito dell’adesione al concordato saranno iscritte a ruolo.

Nulla cambia sul fronte degli ordinari adempimenti contabili e dichiarativi e in materia di IVA e sarà in ogni caso necessaria la comunicazione dei dati ai fini degli ISA.

Passando alle conseguenze in termini di vantaggi ed eventuali effetti negativi dell’accettazione della proposta di concordato, il testo del decreto legislativo n. 13/2024 prevede che in caso di “maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato”, non saranno previste modifiche sul fronte del calcolo delle imposte e dei contributi dovuti.

In sostanza, in caso di aumento o diminuzione del reddito effettivo rispetto a quanto concordato preventivamente con l’Agenzia delle Entrate, non subiranno modifiche i calcoli già effettuati in sede di adesione alla proposta.

Ecco quindi che emerge chiaro il principale vantaggio del concordato preventivo biennale: per le partite IVA che incasseranno più di quando dichiarato, le somme eccedenti non saranno tassate. Di contro, nessuna modifica in diminuzione anche in caso di reddito effettivo inferiore.

Su quest’ultimo punto si prevede che:

“in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.”

Così come disposto dal decreto attuativo del MEF, gli effetti del concordato verranno meno in caso di minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e altri eventi straordinari;
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  • cessione in affitto dell’unica azienda;
  • sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  • sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Non cambiano le regole su adempimenti IVA, contabilità e obblighi dichiarativi.

I titolari di partita IVA che accetteranno la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate entreranno automaticamente tra i destinatari dei benefici premiali ISA, tra cui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per le compensazioni IVA fino a 70.000 euro e fino a 50.000 euro in relazione ai crediti IRPEF, IRAP e IRES.

Stop inoltre agli accertamenti basati su presunzioni semplici e anticipo dei termini di decadenza per le attività di accertamento.

L’adesione al concordato preventivo biennale limiterà i poteri di controllo del Fisco, che per i periodi d’imposta accordati non potrà effettuare gli accertamenti previsti dall’articolo 39 del DPR n. 600/1973 in relazione al reddito di impresa, di lavoro autonomo e ai fini Irap.

Il concordato 2026/2027 perde (per ora) il ravvedimento speciale

Vale la pena specificare che, attualmente, l’adesione al CPB per il biennio 2026/2027 non è accompagnata dalla possibilità di accedere al ravvedimento speciale.

Si tratta della misura che, negli scorsi due anni, ha consentito alle partite IVA aderenti di sanare a costo ridotto le irregolarità dichiarative degli anni passati, un vero e proprio “concordato retroattivo” con una flat tax dal 10 al 15 per cento, applicata sulla base del punteggio ISA conseguito nelle annualità interessate.

La logica è chiara: agevolare le partite IVA che hanno scelto di accettare il patto biennale per il calcolo di redditi e relative imposte sulla base della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, con uno sconto sulle irregolarità pregresse.

Il ravvedimento speciale non è al momento stato riproposto, ma non si esclude che nel lavoro di ritocco alle regole del gioco non si reintroduca la leva delle agevolazioni sul pregresso, per invitare alla pianificazione preventiva.

Cause di cessazione e decadenza

Il concordato non è per sempre.

È immediata la cessazione del patto siglato se, nel periodo d’imposta, si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale;
  • il contribuente cessa l’attività.

Da annotare anche le ipotesi di decadenza.

La prima riguarda i casi in cui a seguito di accertamento, risultano “attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate”, di valore superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati. Una soglia di tolleranza non indifferente sarà quindi prevista in caso di scostamenti.

Decadenza anche a seguito di modifiche integrazioni della dichiarazione dei redditi che comportano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.

Piano di pagamento anticipato cancellato anche in caso di omesso versamento delle imposte.

Concordato solo per il 2024 per i forfettari

Per quel che riguarda i titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario, l’accesso al concordato preventivo è stato previsto solo in via sperimentale per l’annualità 2024.

Il decreto legislativo n. 81/2025 ha previsto lo stop della misura per le partite IVA minori, che quindi non potranno più rientrare tra i beneficiari del concordato.

Imposte bloccate per chi aderisce al concordato preventivo biennale

I titolari di partita IVA che aderiranno al concordato preventivo biennale sapranno quindi in anticipo le imposte dovute per il 2026 e per il 2027.

Saranno considerati irrilevanti gli eventuali maggiori (o minori) redditi incassati rispetto a quelli oggetto di concordato, mentre resterà obbligatorio rispettare gli adempimenti contabili e dichiarativi.

Così come previsto dalla legge delega sulla riforma fiscale, per le partite IVA minori quindi il concordato preventivo biennale prevederà:

  • l’impegno del contribuente, previo contradditorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP formulata dall’Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero, secondo una norma introdotta al Senato, anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;
  • l’irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;
  • l’applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato verranno sospese le ordinarie attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Rilevante inoltre la specifica relativa al reddito da considerare per l’accesso ad agevolazioni e bonus fiscali: non si terrà conto di quanto concordato ma del reddito effettivo, che sarà considerato anche ai fini ISEE.

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