Modello SC 2020, partecipazione ceduta e rivalutata: da inserire in dichiarazione

Modello SC 2020, il credito d'imposta per la cessione di una partecipazione rivalutata con il pagamento dell’imposta sostitutiva, si può recuperare con la presentazione della relativa dichiarazione annuale. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 567 del 4 dicembre 2020, che fornisce i dettagli sulla compilazione di tale dichiarazione.

Modello SC 2020, partecipazione ceduta e rivalutata: da inserire in dichiarazione

Modello SC 2020, un credito d’imposta che deriva dalla cessione a titolo oneroso di una partecipazione rivalutata attraverso il pagamento dell’imposta sostitutiva, può essere recuperato attraverso la presentazione della relativa dichiarazione annuale.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 567 del 4 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

I chiarimenti sono relativi alla rivalutazione della partecipazione ceduta nel periodo di sospensione.

L’amministrazione finanziaria spiega qual è il corretto inserimento del credito di imposta che concorre alla liquidazione dell’Ires e ricorda gli obblighi che derivano dal decreto Fiscale 2020.

Modello SC 2020, partecipazione ceduta e rivalutata: da inserire in dichiarazione

Nel modello SC 2020, il credito di imposta maturato a seguito della cessione a titolo oneroso di una partecipazione rivalutata attraverso il pagamento dell’imposta sostitutiva deve essere indicato nel quadro RN della dichiarazione dei redditi, nel campo “altri crediti d’imposta”, rigo RN14, colonna 4.

Questa la conclusione dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 567 del 4 dicembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 567 del 4 dicembre 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - rivalutazione di una partecipazione ceduta nel «periodo di sospensione» - modalità di utilizzo del credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata ex articolo 1, commi dal 940 al 950, della legge n. 145 del 2018.

Nel documento di prassi viene chiarito come si deve fare per recuperare il credito di imposta nel caso di una rivalutazione della partecipazione ceduta nel periodo di sospensione, caso concreto del quesito dell’istante sul corretto iter.

L’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento, partendo dalle disposizioni dell’articolo 1, commi dal 940 al 950, della legge n. 145 del 2018, ovvero la legge di bilancio 2019, che consentono la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

La rivalutazione prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali:

  • del 16% per i beni ammortizzabili;
  • del 12% per i beni non ammortizzabili.

La cessione è stata effettuata nel “periodo di sospensione”, ovvero entro l’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

In base a quanto indicato nell’articolo 3 del D.M. n. 86 del 2002, l’impresa ha diritto ad un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti.

Modello SC 2020, le regole del Decreto fiscale 2020

Nel caso portato all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria devono essere tenute in considerazione le regole previste dal Decreto fiscale 2020.

Il comma 1 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019 prevede che:

per importi superiori a 5.000 euro annui, (la compensazione del credito) può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge

Il comma 3 specifica che tali regole si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Per l’utilizzo in compensazione si deve quindi rispettare l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito.

In conclusione, come già anticipato, l’Agenzia delle Entrate spiega che:

“In particolare, esclusa la presentazione di una apposita istanza, tenuto conto della modulistica attualmente in uso, si è dell’avviso che il credito in esame possa essere indicato nel quadro RN della dichiarazione dei redditi, nel campo deputato ad accogliere gli «altri crediti d’imposta» (rigo RN14, colonna 4 del modello Unico SC/2020).”

A seguito della compilazione del campo indicato, il credito concorre alla liquidazione dell’Ires del relativo periodo di maturazione.

Può quindi, eventualmente, avere origine un’eccedenza a credito, utilizzabile in compensazione esterna secondo le regole ordinarie.

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