IRES: aliquote ordinaria e agevolata, calcolo e istruzioni

L’ultima Legge di Bilancio, unitamente alla riforma fiscale ancora in corso di approvazione, hanno nuovamente acceso i riflettori sull’IRES e su possibili sconti e riduzioni dell’aliquota 2025.
La Legge di Bilancio 2025 è definitiva ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, prevedendo un intervento di agevolazione proprio sull’imposta sul reddito delle società, la nuova IRES premiale.
Di seguito una panoramica delle regole IRES: dall’aliquota a come funziona e chi paga, arrivando alla rassegna dei codici tributo da indicare nel modello F24 ai fini del versamento.
- IRES: come funziona e chi deve pagarla?
- IRES 2025: calcolo base imponibile
- Aliquota agevolata con l’IRES premiale
- Presupposto dell’IRES e soggetti passivi: chi paga?
- Aliquota IRES: ecco tutti i riferimenti normativi
- I codici tributo da utilizzare nel modello F24
IRES: aliquota 2025
Entrata in vigore dal 1° gennaio 2004, come previsto dal decreto legislativo n. 344/2003, l’IRES ha sostituito la previgente imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).
Modernizzare il regime fiscale dei capitali e delle imprese facendo riferimento al modello prevalente nei Paesi dell’Unione europea: questo lo scopo alla base del provvedimento che ha introdotto la nuova formula dell’imposta.
L’IRES colpisce il reddito prodotto dalle società e dagli enti.
L’aliquota IRES è del 24 per cento. In realtà, per il solo 2025 le aliquote sono due, in alternativa:
- il 24 per cento è l’aliquota ordinaria;
- il 20 per cento è l’aliquota agevolata, applicabile a chi potrà fruire dell’IRES premiale, di cui parleremo nell’ultimo paragrafo di questa guida e che, per il momento, è prevista per il solo periodo d’imposta 2025, anche se è verosimile che venga confermata anche per i prossimi anni.
Il versamento IRES si esegue con modello F24, specificando il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate per il singolo caso.
Ecco un’analisi dell’IRES con i presupposti, i soggetti passivi dell’imposta, aliquota, metodo di calcolo e principi applicativi.
Aliquota IRES 2025: calcolo base imponibile
Il calcolo della base imponibile IRES (ovvero, come stabilisce l’art. 75 del TUIR, del “reddito complessivo netto”) avviene in modo differente a seconda della natura del soggetto.
Occorre, quindi, distinguere tra:
- società di capitali ed enti commerciali residenti;
- enti non commerciali residenti;
- società ed enti non residenti.
Per altri soggetti invece, quali ad esempio i trust, i criteri di determinazione variano a seconda della tipologia di attività esercitata (commerciale o meno), nonché della residenza.
È opportuno evidenziare inoltre che, con riferimento alla posizione delle società di capitali residenti, l’ordinamento presenta diversi regimi che prevedono deroghe ai criteri ordinari di determinazione del reddito, in genere sotto forma di esenzioni (es. SIIQ, società cooperative) o di regimi forfetari (tonnage tax).
Le società e gli enti commerciali residenti determinano il reddito secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo II del TUIR (artt. 81 - 142). Più precisamente:
- la sezione I del Capo II (artt. 81 - 116) contiene le norme relative alla determinazione della base imponibile;
- la sezione II del Capo II (artt. 117 - 129) disciplina il consolidato fiscale nazionale;
- la sezione III del Capo II (artt. 130 - 142) disciplina il consolidato fiscale mondiale.
Sono due gli articoli fondamentali che regolano la determinazione del reddito per le società di capitali e gli enti commerciali:
- l’articolo 81 del TUIR che prevede che il reddito complessivo delle società di capitali e degli enti commerciali, da qualsiasi fonte provenga, sia sempre considerato per presunzione di legge reddito d’impresa (c.d. “principio di attrazione”);
- l’articolo 83 co. 1 del TUIR, ovvero il criterio base che regola la determinazione del reddito d’impresa delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano gli IAS/IFRS ossia il c.d. “principio di derivazione”, secondo cui il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita risultanti dal Conto economico le apposite variazioni in aumento o in diminuzione previste dal TUIR (si pensi, a titolo di esempio, alle particolari percentuali di deducibilità previste per i costi di telefonia, rappresentanza, ecc.).
Gli enti non commerciali residenti determinano il reddito secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III del TUIR (artt. da 143 a 150). La determinazione del reddito complessivo avviene in base a regole analoghe a quelle previste per le persone fisiche. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è costituito:
- dalla sommatoria dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi conseguiti nel periodo d’imposta;
- al netto delle eventuali perdite derivanti dall’attività commerciale esercitata.
I redditi e le perdite devono essere determinati:
- distintamente per ciascuna categoria, in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano, al netto delle eventuali perdite deducibili;
- salvo diversa disposizione, in base alle norme del Titolo I del TUIR (artt. 1 - 71), relative alle tipologie reddituali dei soggetti IRPEF.
Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti è formato soltanto dai redditi prodotti in Italia.
Occorre, a tal fine, distinguere le seguenti ipotesi:
- stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, seguono le disposizioni IRES proprie delle società commerciali residenti, sulla base di apposito Conto economico;
- società ed enti commerciali senza stabile organizzazione in Italia, tassati in base alle regole dei redditi fondiari, di capitale e diversi;
- enti non commerciali, tassati in base alle regole dei redditi fondiari, di capitale e diversi ovvero a quelle del reddito d’impresa (se esercitano attività commerciale mediante una stabile organizzazione in Italia).
Aliquota ridotta con l’IRES premiale
Per il solo periodo d’imposta 2025 le aziende soggette ad IRES potranno beneficiare di un’aliquota ridotta dal 24 al 20 per cento.
Si tratta di un’agevolazione fiscale nota come IRES premiale e valida, per il momento, per un solo anno (anche se già si parla di renderla strutturale, cercando in qualche modo di colmare il vuoto lasciato dall’ACE).
La novità interessa le imprese che investono e che permettono l’aumento dell’occupazione.
Sono diverse le condizioni da rispettare per poter accedere alla riduzione dell’IRES, stabilita esclusivamente per l’anno 2025:
- rinuncia da parte dell’impresa alla cassa integrazione per gli anni 2024 e 2025, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta per eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
- una media degli occupati negli anni 2022, 2023 e 2024 non inferiore a quelli del 2025;
- un numero di assunzioni con contratto a tempo indeterminato tale che si registri un aumento dell’occupazione in misura pari almeno all’1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- il mantenimento dell’80 per cento degli utili in azienda per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, con un reinvestimento minimo del 30 per cento in beni strumentali di Transizione 4.0 o 5.0.

In particolare, con riferimento agli utili, deve essere previsto l’accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
Di questi, deve essere destinata una quota pari ad almeno il 30 per cento, e comunque non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato che rinetrino tra gli investimenti di Transizione 4.0 e 5.0.
La condizione relativa all’incremento occupazionale è verificata se il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente.
Infine, l’impresa non deve aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo. In questo caso fanno eccezione le ipotesi in cui l’integrazione salariale ordinaria viene prevista in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Il decreto attuativo sull’IRES premiale è stato pubblicato l’8 agosto 2025 e rende pienamente operativa questa misura, che si utilizzerà per la prima volta con la dichiarazione dei redditi 2026.
Presupposto dell’IRES e soggetti passivi: chi paga?
Analogamente a quanto previsto dall’art. 1 per l’IRPEF, l’art. 72 del TUIR stabilisce che il presupposto dell’imposta sul reddito delle società (IRES) è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle seguenti categorie:
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi d’impresa;
- redditi diversi.
Sono invece soggetti passivi IRES (art. 73 del TUIR):
- le società di capitali residenti;
- gli enti commerciali residenti;
- gli enti non commerciali residenti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti;
- i trust, residenti o non residenti;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia.
L’art. 74 del TUIR esclude, invece, la soggettività passiva IRES per gli organi e le Amministrazioni dello Stato e i principali enti locali (Regioni, Province, Comuni).
Sono soggette all’IRES ai sensi dell’art. 73 co. 1 lett. a) del TUIR, se residenti ai fini fiscali in Italia:
- le spa, le sapa, le S.r.l.;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- le società europee di cui al regolamento (CE) 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) 1435/2003.
L’art. 73 co. 1 lett. b) del TUIR considera soggetti all’IRES anche:
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società;
- i trust, residenti in Italia;
che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Per individuare la natura “commerciale” dell’ente occorre rifarsi all’oggetto del medesimo, ovvero, come stabilito dall’art. 73 co. 4 del TUIR, dalla:
“attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”
L’art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR fa rientrare nuovamente tra i soggetti passivi IRES:
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società;
- i trust, residenti in Italia;
anche nel caso in cui non abbiano quale oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciali.
Secondo l’art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR, sono soggetti passivi dell’IRES le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia.
Aliquota IRES: ecco tutti i riferimenti normativi
L’IRES ha sostituito l’imposta sulle persone giuridiche (IRPEG) quando con il il decreto legislativo n. 344/2003 è stata attuata una riforma che ha modificato la struttura e la logica dell’imposizione fiscale societaria. La disciplina dell’IRES oggi è contenuta nel titolo II del dpr 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR).
Nello specifico, il presupposto, i soggetti passivi e i criteri generali di determinazione dell’IRES si rinvengono dagli artt. 72 ss. del TUIR.
Più precisamente:
- l’art. 72 individua il presupposto d’imposta;
- gli artt. 73 e 74 individuano i soggetti passivi dell’imposta e i casi di esclusione, nonché i criteri di determinazione della residenza fiscale;
- gli artt. 75 - 80 disciplinano i criteri generali di determinazione dell’imponibile e dell’imposta per la generalità dei soggetti passivi (base imponibile, periodo d’imposta, aliquota, scomputo di detrazioni, ritenute, acconti, ecc.).
- gli artt. 81 e 83 indicano, invece, i criteri di determinazione della base imponibile per le sole società di capitali ed enti commerciali.
I codici tributo da utilizzare nel modello F24
Per ciò che concerne, invece, le modalità di pagamento dell’imposta, è previsto l’utilizzo del canonico modello F24.
I codici tributo da utilizzare per il pagamento in F24 dell’IRES variano a seconda dei casi, ecco pertanto un’utile tabella di sintesi:
Descrizione imposta da pagare | Codice tributo da utilizzare nel modello F24 |
---|---|
Imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP, relativa alle siiq ed alle siinq, ai sensi della legge 27-12-2006, n. 296, art. 1, comma 126. risoluzione n.37/e del 7/2/2008 | codice tributo 1120 |
Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito e dell’IRAP sui conferimenti in siiq, siinq e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27-12-2006, art. 1, comma 137 e 140. risoluzione n. 37/e del 7/2/2008 | codice tributo 1121 |
Imposta rideterminata ai fini IRES a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata - art. 68, c. 6-bis, del tuir 1132 | codice tributo 1132 |
Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione 2 del modello di versamento unitario | codice tributo 1668 |
IRES - acconto prima rata - art.72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03 - risoluzione n.76/e del 27/05/04 | codice tributo 2001 |
IRES- acconto seconda rata o in unica soluzione-art.72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03- risoluzione n.76/e del 27/05/04 | codice tributo 2002 |
IRES saldo- articolo 72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03- risoluzione n.76/e del 27/05/04 | codice tributo 2003 |
Addizionale all’IRES - art. 31, c.3, d.l. 185/2008 - acconto prima rata | codice tributo 2004 |
Addizionale all’IRES - art. 31, c.3, d.l. 185/2008 - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione | codice tributo 2005 |
Addizionale all’IRES - art. 31, c.3, d.l. 185/2008 - saldo | codice tributo 2006 |
Addizionale IRES settore petrolifero e gas - art. 81, c. 16-18, d.l. n. 112/2008 - acconto prima rata - ris. n. 149/e del 09.06.2009 | codice tributo 2010 |
Addizionale IRES settore petrolifero e gas - art. 81, c. 16-18, d.l. n. 112/2008 - acconto seconda rata o in unica soluzione- ris. n. 149/e del 09.06.2009 | codice tributo 2011 |
Addizionale IRES settore petrolifero e gas - art. 81, c. 16-18, d.l. 112/2008 -saldo - ris. n. 149/e del 09.06.2009 2012 | codice tributo 2012 |
Addizionale IRES 4 per cento settore petrolifero e gas-art. 3,c. 2, l. n. 7/09 - acconto prima rata - ris n. 148/e del 09.06.2009 2013 | codice tributo 2013 |
Addizionale IRES 4 per cento settore petrolifero e gas-art. 3, c.2, l.egge n. 7 del 6.02.2009 -acconto seconda rata o in unica soluzione - ris. n. 148/e del 09.06.2009 | codice tributo 2014 |
Addizionale IRES 4 per cento settore petrolifero e gas-art. 3,c.2, legge n. 7 del 6.02.2009- saldo - risoluzione n. 148/e del 09.06.2009 | codice tributo 2015 |
Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in start up innovative - soggetto consolidato o trasparente 2016 | codice tributo 2016 |
Recupero addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in start up innovative - soggetto consolidato o trasparente | codice tributo 2017 |
Maggiorazione IRES - acconto prima rata - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. | codice tributo 2018 |
Maggiorazione IRES - acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. | codice tributo 2019 |
Maggiorazione IRES - saldo - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. | codice tributo 2020 |
Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - articolo 2, comma 2, decreto legge 30 Novembre 2013, n. 133 | codice tributo 2025 |
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’art.166 del tuir-IRES | codice tributo 2026 |
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’ articolo 166 del tuir-maggiorazione IRES -società di comodo | codice tributo 2027 |
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’ articolo 166 del tuir-addizionale IRES - settore petrolifero e gas | codice tributo 2028 |
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del tuir-addizionale IRES - enti creditizi, finanziari e assicurativi | codice tributo 2030 |
Quota IRES impianti in sicilia acconto prima rata decreto 19/12/2013 | codice tributo 2031 |
Quota IRES impianti in sicilia acconto seconda rata o unica soluzione decreto del 19/12/2013 | codice tributo 2032 |
Quota IRES impianti in sicilia saldo decreto 19/12/2013 | codice tributo 2033 |
Quota IRES impianti in sicilia-addizionale IRES - settore petrolifero e gas - acconto prima rata decreto 19/12/13 | codice tributo 2034 |
Quota IRES impianti in sicilia -addizionale IRES - settore petrolifero e gas -acconto seconda rata o in unica soluzione decreto 19/12/2013 | codice tributo 2035 |
Quota IRES impianti in sicilia-addizionale IRES-settore petrolifero e gas - saldo -decreto 19/12/13 | codice tributo 2036 |
Quota IRES impianti in sicilia addizionale IRES enti creditizi, finanziari e assicurativi decreto 19/12/13 | codice tributo 2037 |
Quota IRES impianti in sicilia-maggiorazione IRES società di comodo acconto prima rata decreto 19/12/13 | codice tributo 2038 |
Quota IRES impianti in sicilia maggiorazione IRES società di comodo acconto seconda rata o unica soluzione decreto del 19/12/13 | codice tributo 2039 |
Quota IRES impianti in sicilia maggiorazione IRES società di comodo saldo decreto 19/12/13 | codice tributo 2040 |
Somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30/09/2003, n. 269 - IRES (risoluzione 76/e del 6 Giugno 2005) | codice tributo 8920 |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Aliquota IRES 2025