Secondo acconto IRES 2021, istruzioni per il versamento: il codice tributo da inserire nel modello F24

Rosy D’Elia - Ires

Secondo acconto IRES 2021, chi paga entro la scadenza del 30 novembre 2021 e quale codice tributo bisogna inserire nel modello F24? Regole e istruzioni da seguire per il versamento.

Secondo acconto IRES 2021, istruzioni per il versamento: il codice tributo da inserire nel modello F24

Secondo acconto IRES 2021: l’imposta sul reddito dovuta da società, enti commerciali e non commerciali deve essere versata entro la scadenza del 30 novembre 2021.

Per indirizzare correttamente il pagamento è necessario utilizzare il codice tributo 2002 Ires - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione indicandolo nel modello F24.

Nel calendario delle scadenze fiscali l’ultimo giorno del mese di novembre segna il termine ultimo per i versamenti delle imposte sui redditi, in particolare il secondo acconto Irpef, Ires, Irap ed imposte collegate: regole e istruzioni da seguire.

Secondo acconto IRES 2021, istruzioni per il versamento: chi paga entro il 30 novembre?

L’IRES, Imposta sul Reddito delle Società, con aliquota pari al 24 per cento è dovuta dai seguenti soggetti:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti in Italia;
  • gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni no profit);
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.

Si considerano fiscalmente residenti in Italia:

  • le società o enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della loro attività gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia;
  • i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, con almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
  • i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto sopra richiamato quando, dopo la loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato trasferisce proprietà di beni immobili, diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

Il pagamento dell’IRES, così come quello dell’IRPEF, viene effettuato secondo il meccanismo di saldo e acconto: si versa il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione e l’acconto per l’anno successivo, in una o in due rate, a seconda dell’importo.

Nelle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate si legge:

“L’acconto non è dovuto se l’imposta relativa al periodo d’imposta precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto è di ammontare non superiore a 20,66 euro.

I contribuenti sono tenuti a versare un’unica rata entro il 30 novembre ovvero l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta se il pagamento non supera i 103 euro.

Bisogna considerare inoltre le regole che seguono:

  • se l’importo è superiore, sono due le rate:
  • per i soggetti ISA:
    • 50 per cento dell’acconto dovuto entro il 30 giugno, ovvero il sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione;
    • 50 per cento come secondo acconto entro il 30 novembre ovvero ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione;
  • per i soggetti a cui non si applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale:
    • 40 per cento dell’acconto dovuto entro il 30 giugno;
    • 60 per cento dell’acconto dovuto entro il 30 novembre.
Scadenza IRES 30 novembre
Acconto in un’unica soluzione Importo inferiore a 103 euro
50 per cento dell’acconto Soggetti ISA importo superiore a 103 euro
60 per cento dell’acconto Soggetti non ISA importo superiore a 103 euro

Secondo acconto IRES 2021, istruzioni per il versamento: il codice tributo da utilizzare

Per il versamento del secondo acconto IRES entro la scadenza del 30 novembre 2021, i contribuenti devono indicare nel modello F24 il codice tributo 2002.

Per effettuare il versamento della seconda rata di acconto IRES 2021 sarà necessario utilizzare il modello F24, all’interno del quale dovrà essere indicato il codice tributo 2002.

Codice tributoDenominazione
2002 IRES- ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE-ART.72 DEL DPR 917/86 COSI COME MODIFICATO DAL DLGS 344/03- RISOLUZIONE N.76/E DEL 27/05/04

Per completezza si riportano anche gli altri codici tributo di riferimento.

Codice tributoDenominazione
2014 Addizionale Ires 4 per cento settore petrolifero e gas - art. 3, c. 2, legge 7/2009 - acconto seconda rata o in unica soluzione
2042 Addizionale Ires per gli intermediari finanziari - acconto seconda rata o in unica soluzione
2019 Maggiorazione Ires - acconto seconda rata o in unica soluzione (per le società che si qualificano di comodo).

Ricordiamo che per saldo e primo acconto nel modello F24 bisogna invece inserire:

  • codice tributo 2003 per il saldo;
  • codice tributo 2001 per il primo acconto.

Non è possibile per il secondo acconto IRES, così come IRPEF, IRAP, relativo alla cedolare secca e a tutte le imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi 2021, beneficiare della rateizzazione.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network