Bonus barriere architettoniche 75 per cento: via libera ai soggetti IRES

Bonus del 75 per cento per la rimozione delle barriere architettoniche anche ai soggetti IRES, i quali possono optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Nuovi chiarimenti sull'agevolazione arrivano dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 475 del 27 settembre 2022.

Bonus barriere architettoniche 75 per cento: via libera ai soggetti IRES

Anche i soggetti IRES possono beneficiare del bonus del 75 per cento per la rimozione delle barriere architettoniche.

A fornire nuovi chiarimenti sull’agevolazione prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 475 del 27 settembre 2022 si sofferma sui soggetti beneficiari.

Anche le società possono quindi beneficiare del bonus e, parimenti, potranno optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione del 75 per cento.

Resta tuttavia fondamentale che i lavori siano effettuati su edifici esistenti: questo uno dei requisiti richiesto dalla norma.

Bonus barriere architettoniche 75 per cento: via libera ai soggetti IRES

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, il bonus del 75 per cento per la rimozione delle barriere architettoniche si applica non solo ai soggetti IRPEF, ma anche alle società.

Una conferma che arriva dall’Agenzia delle Entrate e nello specifico con la risposta all’interpello n. 475 pubblicata il 27 settembre.

L’agevolazione in oggetto è disciplinata dall’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2022, che al comma 1 specifica che la detrazione del 75 per cento spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre in relazione alla realizzazione di interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti.

Come evidenziato nella circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, l’ambito soggettivo dell’incentivo è particolarmente esteso, e vi rientrano:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
  • le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Via libera quindi anche ai soggetti IRES, per i quali si applicano le stesse regole e condizioni previste per la generalità dei beneficiari del bonus del 75 per cento.

Bonus per la rimozione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti

Sono quindi blandi i requisiti per accedere all’agevolazione riconosciuta per le spese di rimozione delle barriere architettoniche e, tra questi, è bene evidenziare che il bonus del 75 per cento spetta per i lavori eseguiti in edifici già esistenti.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, non spetta invece:

  • per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile;
  • per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente rientranti nell’ambito della ristrutturazione edilizia.

In merito alle spese detraibili, si ricorda che il bonus per la rimozione delle barriere architettoniche spetta su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Via libera inoltre alla cessione del credito e allo sconto in fattura in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, senza veti per i soggetti IRES.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 475 del 27 settembre 2022
Detrazione d’imposta del 75 per cento delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche - Soggetto IRES - Articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

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