Istruzioni ministeriali 2026 per la corretta compilazione del quadro F del modello ISA
Il quadro F del modello ISA 2026 deve essere compilato con l’indicazione degli elementi contabili necessari per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale alle imprese operanti in contabilità ordinaria.
Come evidenziato dalle istruzioni ministeriali per la compilazione degli ISA, per la determinazione dei valori da inserire nel quadro F occorre partire dalle disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell’esercizio dell’impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 164 del TUIR.
Quindi, ai fini dell’applicazione degli ISA, i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare, nel presente quadro, i dati richiesti sulla base di quanto previsto dall’art. 66 del TUIR. Inoltre, si precisa che i dati devono essere indicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni di questo quadro prescindendo da quanto previsto nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello REDDITI finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
Tutti i contribuenti tenuti alla compilazione del modello ISA, indipendentemente dal regime fiscale adottato, devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (F06, F09) e alle rimanenze finali di magazzino.
In particolare i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso, applicano il regime di contabilità semplificata per cassa ovvero quelli che, in periodi d’imposta precedenti a quello in corso, si sono avvalsi di regimi fiscali per i quali non assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci (es. “regime forfettario agevolato” o quello dei “minimi”), devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta.
Tale voci dovranno essere indicate al netto dell’IVA esposta in fattura.
Segue una sintesi ragionata delle istruzioni ministeriali alla compilazione del quadro F del modello ISA 2026.
ISA 2026, quadro F: istruzioni compilazione rigo F01 e altri righi relativi ai ricavi
Nel rigo F01 del quadro F del modello ISA 2026, occorre indicare l’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e quindi dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Ai sensi dell’art. 57 e del comma 2 dell’art. 85 del TUIR, si comprende tra tali ricavi anche il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, oppure assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Per la compilazione del presente rigo non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dall’affitto di un ramo d’azienda;
- dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, che vanno indicati nel rigo F08 alle cui istruzioni si rimanda;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F02.
Non vanno inoltre indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi (da indicare nel rigo F05), con l’esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nei righi da F02 ad F12 occorre indicare altre componenti positive di reddito ovvero di variazioni positive e/o negative di valori di magazzino.
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ISA 2026, quadro F: istruzioni compilazione rigo F13 per le spese relative al godimento di beni di terzi
Nel rigo F13, campo 1, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
- i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
- i canoni di noleggio;
- i canoni d’affitto d’azienda.
Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties, sempreché gli stessi non siano riconducibili ad emolumenti corrisposti al titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale e strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall’attività di impresa esercitata (da indicare nel rigo F10).
Si fa presente che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell’esercizio dell’impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del TUIR.
Non deve essere indicato al campo 1 l’importo relativo alla maggiorazione dei canoni di locazione finanziaria determinata per effetto delle agevolazioni introdotte dai commi 91 e 92 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dai commi da 8 a 10 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dai commi da 29 a 31 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dai commi 60 a 65 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall’art. 1 del decreto-legge n. 34 del 2019 e dall’art. 50, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. super-ammortamento) e, da ultimo, dai commi da 427 a 436 della legge n. 199 del 2025 (c.d. iper-ammortamento).
Nei campi interni al rigo F13 devono essere indicati i costi riguardanti rispettivamente:
- nel campo 2, i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria per beni immobili (già inclusi nel campo 1 del rigo F13). Si precisa che, in caso di affitto di azienda, nel presente campo non deve essere indicato il canone di locazione riferito ai beni immobili compresi nel contratto di affitto;
- nel campo 3, i canoni di locazione non finanziaria e di noleggio per beni mobili strumentali (già inclusi nel campo 1 del rigo F13). Si precisa che, in caso di affitto di azienda, nel presente campo non deve essere indicato il canone di locazione riferito ai beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto;
- nel campo 4, i canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali (già inclusi nel campo 1 del rigo F13), ad esclusione delle quote di canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto.
Nel rigo F14 i costi per le spese relative al personale dipendente
Nel rigo F14, campo 1, l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione del personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l’INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale, dagli apprendisti e dai collaboratori coordinati e continuativi che abbiano prestato l’attività per l’intero periodo d’imposta o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d’imposta, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l’attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato (ad esempio quelle sostenute per i lavoratori autonomi) direttamente afferenti l’attività esercitata dal contribuente. Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d’imposta;
- l’ammontare delle spese per “compensi” corrisposti ai soci per l’attività di amministratore da parte di società di persone, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;
- l’ammontare delle spese per prestazioni occasionali, ai sensi dell’art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, incluse quelle effettuate dagli “steward” negli impianti sportivi e remunerate dalle società sportive professionistiche con l’utilizzo del cosiddetto “Libretto Famiglia”;
- i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 95, comma 3, del TUIR. Con riferimento a detta tipologia di costi, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci che provvedono alla deduzione degli importi forfetari di cui all’art. 95, comma 4, del TUIR, devono indicare, in questo rigo, le sole spese effettivamente sostenute. Le eventuali quote dei suddetti importi forfetari, eccedenti le spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, devono essere indicate nel rigo F17 “Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative”.
Costi ammortizzabili nel rigo F15
Nel rigo F15, campo 1, l’ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l’esercizio dell’impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102, 102-bis e 103 del TUIR. Si fa presente che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell’esercizio dell’impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del TUIR.
Si precisa, altresì, che nel presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell’attivo dello stato patrimoniale.
Devono inoltre essere indicate le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46.
Non deve essere indicato al campo 1 l’importo relativo alla maggiorazione delle quote di ammortamento determinata per effetto delle agevolazioni introdotte dai commi 91 e 92 dell’art. 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208, dai commi da 8 a 10 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dai commi da 29 a 31 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dai commi 60 a 65 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall’art. 1 del decreto-legge n. 34 del 2019 e dall’art. 50, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. super-ammortamento), nonché dai commi da 427 a 436 della legge n. 199 del 2025 (c.d. iper-ammortamento).
Nei campi interni del rigo F15 devono essere indicati:
- nel campo 2, le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali (già incluse nel campo 1 del rigo F15);
- nel campo 3, le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 (già incluse nel campo 1 e nel campo 2 del rigo F15).
L’IVA va gestita nei righi compresi tra F22 ed F28
I dati IVA relativi al periodo d’imposta 2025 devono essere gestiti nei righi compresi tra F22 ed F28.
Da segnalare, perché molto interessante, la tabella con la formula relativa al calcolo dell’aliquota media IVA:
Il passaggio dal regime di cassa a quello di competenza (e viceversa)
I dati e le informazioni dei righi da F29 a F33 sono richieste al fine di valutare gli effetti, in fase di applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, del passaggio da un regime di competenza al regime improntato alla “cassa”, di cui all’art. 66 del TUIR e viceversa.
In particolare, per tali finalità, gli esercenti attività di impresa indicano:
- nel rigo F29, se l’impresa nel periodo di imposta è passata:
- dal regime improntato alla “cassa”, di cui all’art. 66 del TUIR, a quello di competenza, barrando la prima casella;
- dal regime di competenza a quello improntato alla “cassa”, di cui all’art. 66 del TUIR, barrando la seconda casella;
- nel rigo F30, i componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2024 in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2025, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”. Nel caso in cui l’impresa sia passata dal regime di competenza a quello improntato alla “cassa” di cui all’art. 66 del TUIR, vanno indicati in questo rigo, ad esempio, i ricavi derivanti da vendita di beni, consegnati nel 2024, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2024 o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2024, con importi incassati nel 2025, che, a norma dell’art. 109, comma 2, del TUIR, hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2024, e che non costituiscono ricavi imponibili nel 2025;
- nel rigo F31, i componenti reddituali positivi, già indicati all’interno delle opportune voci del Quadro F, che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2024 in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2025, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”. Nel caso in cui l’impresa sia passata dal regime di competenza a quello improntato alla “cassa” di cui all’art. 66 del TUIR, vanno indicati in questo rigo, ad esempio, i ricavi di vendita di beni, consegnati nel 2025, il cui corrispettivo è già stato incassato nel 2024, o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2025, con importi già incassati nel 2024, che, a norma dell’art. 109, comma 2, del TUIR, non hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2024, e che costituiscono ricavi imponibili nel 2025;
- nel rigo F32, i componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2024 in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2025, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”. Nel caso in cui l’impresa sia passata dal regime di competenza a quello improntato alla “cassa” di cui all’art. 66 del TUIR, va indicato in questo rigo, ad esempio, il costo per l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2024 e il pagamento nel 2025, che ha dato luogo a un costo deducibile nel 2024 (ex art. 109, comma 2, del TUIR) e che, quindi, non può essere dedotto nel 2025;
- nel rigo F33, i componenti reddituali negativi, già indicati all’interno delle opportune voci del Quadro F, che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2024 in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2025, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.
Nel caso in cui l’impresa sia passata dal regime di competenza a quello improntato alla “cassa” di cui all’art. 66 del TUIR, va indicato in questo rigo, ad esempio, il costo per l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2025 con pagamento anticipato nel 2024, che non ha dato luogo a un costo deducibile nel 2024 (ex art. 109, comma 2, del TUIR) e che, quindi, può essere dedotto nel 2025.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: ISA 2026: istruzioni quadro F