ISEE in assenza di residenza fissa: passa dal Comune la richiesta di uscire dal nucleo

Anna Maria D’Andrea - Modello Isee

L'ISEE può essere richiesto anche da chi non ha una residenza fissa: per chi è ospite in maniera saltuaria da conoscenti, o vive in condizioni precarie, per essere qualificati come nucleo a parte è fondamentale rivolgersi al Comune

ISEE in assenza di residenza fissa: passa dal Comune la richiesta di uscire dal nucleo

L’ISEE è l’attestazione che fotografa la condizione economica, reddituale e patrimoniale del proprio nucleo familiare e che permette di accedere alle prestazioni sociali agevolate.

Se nei casi più lineari il calcolo procede senza particolari intoppi, ci sono situazioni specifiche che meritano una maggiore attenzione.

Tra queste, vi è il caso delle persone che non hanno una residenza fissa e che, per motivazioni diverse, si trovano a doversi allontanare dal nucleo di appartenenza.

Si pensi a chi è ospitato da amici in maniera saltuaria, ai “senza tetto” o “senza casa” che vivono in sistemazioni di fortuna o, ancora, ad artisti di strada, girovaghi o circensi.

In tutti questi casi, per poter presentare l’ISEE come singolo è necessario un passaggio fondamentale: rivolgersi al Comune di appartenenza per ottenere una propria residenza fittizia.

ISEE in assenza di residenza fissa: le regole per chi è “senza tetto” o “senza casa”

Per inquadrare al meglio la questione è necessario partire da alcuni concetti base, in primis relativamente alla definizione di residenza, intesa come il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale. Si tratta in sostanza del posto in cui si vive e si svolgono le proprie consuetudini e relazioni sociali.

Avere una residenza è un obbligo così come un diritto soggettivo del cittadino, che non può essere compromesso neppure in caso di irregolarità urbanistiche o edilizie dell’immobile in cui si vive o in caso di situazioni “precarie”.

Ai fini ISEE, la residenza anagrafica - cioè quella che risulta dall’anagrafe del Comune di appartenenza - è fondamentale per definire il nucleo familiare, che generalmente è composto dalle persone risultanti dallo stato di famiglia, aventi un vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, che convivono e hanno dimora abituale nello stesso Comune, salvo eccezioni come nel caso di figli non conviventi ma che risultano a carico dei genitori.

La convivenza sotto lo stesso tetto non basta per formare un nucleo familiare ai fini ISEE: è ad esempio il caso di amici che convivono ma non sono legati da vincoli affettivi, o anche di chi è ospitato da conoscenti.

In questi casi, ferma restando l’assenza di legami, i nuclei non si fondono e ognuno potrà presentare un’autonoma attestazione ISEE con i propri redditi e patrimoni, senza necessità di cumulo.

Quanto fin qui detto è centrale per inquadrare il caso di chi non ha una residenza stabile, con i relativi impatti sul fronte del calcolo ISEE. Può infatti capitare che, per un periodo breve o lungo della propria vita, ci si trovi a dover fare i conti con condizioni di precarietà abitative, ad esempio in caso di sfratto o difficoltà economiche e problemi familiari.

La legge tutela chi è in difficoltà, garantendo il diritto a ottenere una residenza fittizia e quindi a formare un nucleo familiare “autonomo” ai fini della presentazione dell’ISEE, per non rimanere escluso dalla rete dei servizi sociali.

Un passaggio che implica però la necessità di rivolgersi preventivamente al proprio Comune di appartenenza.

Residenza fittizia: per senza tetto o senza fissa dimora lo sblocco dell’ISEE passa dal Comune

Assodato quindi che per poter presentare l’ISEE è fondamentale avere una propria residenza, chi non ha una dimora stabile può richiedere al proprio Comune l’attribuzione di un indirizzo fittizio.

Che si chiami Via della Casa Comunale, Via Modesta Valenti o Via della Solidarietà, la procedura è pressoché simile in tutti i territori: recandosi presso l’ufficio anagrafe del Comune in cui si dimora abitualmente, o inviando richiesta tramite PEC o raccomandata, sarà possibile richiedere l’iscrizione anagrafica come persona senza fissa dimora.

Può essere utile prendere come esempio il caso del Comune di Roma, che ha definito con la Deliberazione n. 110 dell’11 aprile 2024 della Giunta Capitolina le procedure per l’iscrizione presso l’indirizzo di residenza fittizio di Via Modesta Valenti.

La procedura può essere attivata da:

  • persone in situazione di precarietà abitativa, come senza tetto (chi vive in strada, in sistemazioni di fortuna o strutture di accoglienza notturna) o senza casa (persone ospitate in strutture per senza dimora, centri d’accoglienza, richiedenti asilo e rifugiati);
  • persone dimesse da istituzioni residenziali (come carceri o ospedali) che non hanno un’abitazione dove tornare;
  • persone a rischio di violenza domestica, purché tale condizione sia attestata da rapporti delle forze di polizia, in caso di sistemazione insicura.

In aggiunta, anche i senza fissa dimora in senso proprio, che per la propria attività si spostano continuamente e non hanno i requisiti per una dimora stabile in un luogo specifico, possono ottenere la residenza fittizia. È il caso di artisti e girovaghi, artigiani itineranti e personale dei circhi.

Fatte tutte le verifiche del caso, il Comune non potrà rifiutare l’iscrizione e l’attribuzione della residenza, che avrà lo stesso valore giuridico di una “via reale” ai fini anagrafci.

All’atto pratico, questo passaggio permette di risolvere le situazioni più controverse che comportano una variazione del nucleo familiare, consentendo quindi di presentare un ISEE autonomo.

Attenzione però alle eccezioni: ad esempio, i coniugi con diversa residenza fanno sempre parte del nucleo familiare, anche se appartengono a stati di famiglia diversi. Questa regola non si applica in caso di separazione giudiziale, in caso di esclusione dalla potestà dei figli da parte di uno dei due coniugi o di adozione o ad esempio in caso di abbandono accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali o di violenza di genere.

Per evitare errori è sempre fondamentale consultare le istruzioni specifiche per la compilazione della DSU.

La residenza fittizia come requisito per bonus e agevolazioni INPS

Collegato al tema dell’ISEE, in caso di situazioni di precarietà abitative, vi è anche quello relativo all’accesso alle prestazioni economiche riconosciute dall’INPS.

Su questo fronte è importante ricordare quanto evidenziato dall’Istituto con un messaggio datato ma ancora attuale: le persone senza fissa dimora, che hanno diritto a ottenere una residenza fittizia nel Comune in cui hanno stabilito il proprio domicilio, hanno diritto ad accedere a tutte prestazioni spettanti a chi è residente nel territorio dello Stato.

Si pensi al bonus asilo nido, così come all’assegno di maternità: iscrizione all’anagrafe, ancorché con residenza fittizia, è considerato requisito sufficiente per non rimanere escluso dalla rete delle misure a sostegno del reddito.

Messaggio INPS n. 2521 del 4 luglio 2019
Prestazioni a sostegno del reddito per le persone senza fissa dimora: i chiarimenti dell’INPS in caso di residenza fittizia

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