I figli che cambiano residenza non escono in automatico dall’ISEE dei genitori

Anna Maria D’Andrea - Modello Isee

L'indipendenza anagrafica non basta: senza reddito o matrimonio, ai fini ISEE vince la regola dell'“attrazione” fiscale. Un focus sulle regole in caso di figli con nuova residenza (e convivenza)

I figli che cambiano residenza non escono in automatico dall'ISEE dei genitori

Spostare la residenza e dichiarare una convivenza di fatto con il partner non è sempre rilevante ai fini ISEE.

I figli che lasciano il nido familiare per andare a convivere restano “attratti” dal nucleo dei genitori se risultano a carico ai fini fiscali.

Si tratta di una regola chiave nella normativa che regola il calcolo dell’Indicatore, che crea un “conflitto” tra stato di famiglia (anagrafico) e nucleo familiare ISEE meritevole di approfondimento.

Nuova residenza, senza lavoro o con reddito basso: il figlio resta nell’ISEE di mamma e papà

La composizione del nucleo familiare ai fini ISEE rappresenta una delle regole principali da conoscere in fase di compilazione e presentazione della DSU, la Dichiarazione Sostitutiva Unica contenente tutti gli elementi per il calcolo.

Di norma, il nucleo familiare coincide con la famiglia anagrafica (chi risulta nello stesso stato di famiglia).

Non si tratta solo coniugi, genitori e figli, ma delle persone aventi un vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, che convivono e hanno dimora abituale nello stesso Comune.

La convivenza è quindi uno dei fattori che determina chi entra o meno nell’ISEE del dichiarante.

Cambiare residenza non è però sufficiente per i figli che intendono “uscire” dal nucleo di appartenenza, anche qualora si scelga di andare a convivere con il proprio partner e creare quindi una nuova famiglia anagrafica.

Come previsto dal comma 5 dell’articolo 3 del DPCM n. 159/2013, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF resta nel nucleo familiare dei genitori se non è coniugato e non ha figli.

Una regola che si applica senza limiti anagrafici: dal 1° gennaio 2024 non è più prevista la variabile dell’età massima di 26 anni introdotta originariamente.

Per chi sceglie quindi di andare a convivere, essere dichiarato a carico nel 730 dei genitori comporta uno “sdoppiamento” delle regole per la presentazione dell’ISEE:

  • il partner convivente presenterà un ISEE per conto proprio;
  • il figlio a carico tornerà nell’ISEE dei genitori.

Figlio non convivente, ISEE a parte solo in caso di indipendenza economica

Il figlio maggiorenne non convivente rientra tra i componenti del nucleo familiare dei genitori se resta a carico IRPEF, non è sposato e non ha figli.

In questi casi il nucleo familiare ai fini ISEE differisce rispetto alla famiglia anagrafica, in virtù della regola dell’attrazione nel nucleo originario di appartenenza.

Si ricorda che la soglia di reddito per essere considerati a carico è pari a:

  • 4.000 euro lordi annui per chi ha meno di 24 anni;
  • 2.840,51 euro lordi annui in caso di età superiore.

Al contrario, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori costituirà un autonomo nucleo familiare in questi casi:

  • reddito: non risulta più a carico dei genitori ai fini IRPEF;
  • matrimonio: crea un nuovo nucleo familiare (a prescindere dal reddito);
  • nascita di figli.

La possibilità di slegarsi dal nucleo di appartenenza è subordinata non solo alle scelte di vita intraprese, e quindi all’aver cambiato residenza e scelto di formare un nucleo familiare autonomo con il proprio convivente, ma anche ad aver acquisito un’indipendenza economica.

La formazione di uno stato di famiglia anagrafico separato non basta: ai fini ISEE i figli restano un’“appendice fiscale” del nucleo originario finché non superano la soglia di reddito, a meno che non ci si sposi o non si abbiano figli propri.

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