Infortunio e malattia professionale: rendite più alte con la rivalutazione INAIL

Giulia Zaccardelli - Leggi e prassi

Rendite più alte per infortunio e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, marittimo e domestico per l'anno 2021. La rivalutazione dipende dalle variazioni dei prezzi al consumo rilevate dall'ISTAT. Lo comunica l'INAIL con la circolare n. 36 del 14 dicembre.

Infortunio e malattia professionale: rendite più alte con la rivalutazione INAIL

È stata pubblicata il 14 dicembre la circolare INAIL n. 36, con cui l’Istituto comunica la rivalutazione delle prestazioni per infortunio e malattia professionale.

Industria, agricoltura, marittimo e domestico sono i settori interessati dalla rivalutazione annuale, che decorre dal 1° gennaio 2021.

I minimi e i massimi delle retribuzioni annuali per infortunio e malattia professionale sono stati aggiornati alla luce della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che ha rilevato l’ISTAT nel confronto tra i due anni di riferimento: il 2011 e il 2020.

In base a tali variazioni, il Consiglio di Amministrazione INAIL ha proposto una modifica degli importi convenzionali, in base ai quali eroga i propri assegni, che è stata approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

A partire dal 2021 si attendono quindi somme più elevate per gli assegni da inabilità permanente, per morte, per assistenza personale continuativa.

Infortunio e malattia professionale: variazione dei prezzi al consumo e rivalutazione prestazioni INAIL

Con i decreti numero 186 e 188 del 23 settembre 2021 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha approvato la delibera di proposta di rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio e malattia professionale, presentata dal Consiglio di Amministrazione INAIL con delibera n. 203 del 20 luglio 2021.

Le rivalutazioni delle rendite si sono rese necessarie perché l’ISTAT ha rilevato una variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pari al 12,47 per cento tra gli anni 2011 e 2020.

Il decreto legislativo n. 38/2000, all’articolo 11, stabilisce infatti che:

“Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente (...) sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, sono riassorbiti nell’anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all’art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20”

L’ultima retribuzione media giornaliera rivalutata è stata appunto quella del 2011.

Poiché la variazione dei consumi, tra il 2011 e il 2020, è stata del 12,47 per cento, tale percentuale andrà ad assorbire tutte le variazioni intervenute in questi anni di riferimento.

La somma delle variazioni dei prezzi tra il 2013 e il 2020 è pari al 7,22 per cento.

Assorbite le variazioni precedenti, la percentuale di riliquidazione per il 2021 ammonta al 4,9 per cento.

Vediamo come si traducono questi calcoli in cifre.

Infortunio e malattia professionale: importi più alti grazie alla rivalutazione operata dall’INAIL

Alla luce della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che l’ISTAT ha rilevato nel 2020 rispetto al 2011, l’INAIL ha rivalutato le prestazioni per infortunio e malattia professionale.

I nuovi importi minimi e massimi, comunicati con la circolare INAIL n. 36 del 14 dicembre 2021, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021, pertanto chi non ha ancora ricevuto la rendita, percepirà una somma maggiore rispetto all’anno passato; a chi è stata già corrisposta, l’INAIL verserà un’integrazione, fino al raggiungimento della nuova quota stabilita.

Circolare INAIL n. 36 del 14 dicembre 2021
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2021.

Gli importi della riliquidazione verranno versati con il rateo di rendita maturato nel mese di febbraio 2022.

Le prestazioni rivalutate riguardano i settori:

  • industria;
  • agricoltura,
  • marittimo;
  • domestico.

Infortunio e malattia professionale: rendita più alta per inabilità permanente

Nel settore industria:

  • la nuova retribuzione media giornaliera è 83,09 euro;
  • la retribuzione minima annuale è 17.448,90 euro;
  • la retribuzione massima annuale è 32.405,10 euro.

Per il personale di navigazione gli importi sono pari a quelli dell’industria, salvo il massimale annuo per alcune categorie di lavoratori di seguito esposte:

  • comandanti e capo macchinisti: 46.663,34 euro;
  • primi ufficiali di coperta e di macchina: 39.534,22 euro;
  • altri ufficiali: 35.969,66 euro.

Nel settore agricolo:

  • per i lavoratori subordinati a tempo determinato la nuova retribuzione annua è fissata a 26.336,74 euro;
  • per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato:
    • la retribuzione minima annua è 17.448,90 euro;
    • la retribuzione massima annua è 32.405,10 euro;
  • per i lavoratori autonomi la retribuzione annua è 17.448,90 euro.

La riliquidazione delle prestazioni in questo settore viene effettuata nel modo seguente:

  • lavoratori subordinati a tempo determinato: su retribuzione annua di 26.336,74 euro;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato che percepiscono la rendita da prima del 1° gennaio 1982: su retribuzione annua di 26.336,74 euro;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato che percepiscono la rendita dal 1° gennaio 1982: su retribuzione annua minima di 17.448,90 euro, e massima di 32.405,10 euro;
  • lavoratori autonomi che percepiscono la rendita da prima del 1° giugno 1993: su retribuzione annua di 26.336,74 euro;
  • lavoratori autonomi che percepiscono la rendita a partire dal 1° giugno 1993: su retribuzione annua di 17.448,90 euro.

Come per i precedenti settori, anche per gli infortuni in ambito domestico la retribuzione annua di riferimento per liquidare le rendite corrisponde a 17.448,90 euro, mentre l’importo dell’assegno percepito una tantum , per inabilità compresa tra il 6 e il 15 per cento, è 337,41 euro.

Nell’Allegato 3 alla circolare INAIL sono individuate anche le altre rendite per inabilità permanente, percepibili al 1° gennaio 2021. Anche questi importi si modificano secondo la rivalutazione, e si adeguano ai nuovi minimi e massimi predetti. Tra questi ci sono:

  • le rendite liquidate su retribuzioni effettive o assimilate ad esse, come quelle degli artigiani;
  • le rendite liquidate su retribuzioni convenzionate, ad esempio degli studenti, degli allievi di corsi aziendali, dei lavoratori portuali
  • le rendite corrisposte ai detenuti, ai dipendenti pubblici infortunati, o ai cittadini vittime di catastrofi naturali.
Allegato 3 alla circolare INAIL n. 36/2021
Allegato 3 alla circolare 36/2021: Rendite per inabilità permanente in corso di godimento alla data del 1° gennaio 2021.

Infortunio e malattia professionale: gli altri casi

L’INAIL ha rivalutato anche le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta nel settore agricoltura:

  • sia per i lavoratori subordinati a tempo determinato sia a tempo indeterminato il minimo è fissato in 45,70 euro;
  • per i lavoratori autonomi il minimo è 51,38 euro.

L’assegno per l’assistenza personale continuativa ammonta a 574,59 euro in tutti e quattro i settori.

Gli assegni continuativi mensili sono così rivalutati:

Percentuale inabilitàIndustriaAgricoltura
da 50 a 59 322,41 euro 403,83 euro
da 60 a 79 452,34 euro 563,52 euro
da 80 a 89 839,85 euro 967,47 euro
da 90 a 100 1.239,90 euro 1.371,06 euro
100 + a.p.c. (paraplegia) 1.869,23 euro 1.945,96 euro

L’importo degli assegni percepiti una tantum in caso di morte, nei quattro settori, è pari a 10.542,45 euro.

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