Sorveglianza sanitaria eccezionale: le istruzioni dell’INAIL

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Sorveglianza sanitaria eccezionale, la legge di conversione del decreto Milleproroghe proroga le disposizioni al 30 aprile 2021, in linea con il prolungamento dello stato di emergenza. Restano valide le istruzioni della circolare INAIL numero 44 dell'11 dicembre 2020, relativa alle visite mediche dei lavoratori fragili.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: le istruzioni dell'INAIL

Sorveglianza sanitaria eccezionale, la legge di conversione del decreto Milleproroghe prevede una proroga fino al 30 aprile 2021.

Le precisazioni sono rese note dalla notizia pubblicata sul portale dell’INAL il 2 marzo.

Lo stesso Istituto chiarisce che le richieste continueranno ad essere trattate secondo le indicazioni operative della circolare numero 44 dell’11 dicembre 2020.

Già la legge di conversione del decreto Agosto aveva esteso fino al 31 dicembre 2020 le disposizioni della sorveglianza sanitaria eccezionale.

La disposizione amplia, nei limiti dell’emergenza sanitaria, le previsioni di cui all’art. 41 d.lgs. 81/2008, il testo unico della sicurezza sul lavoro.

I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma, inoltre, possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’INAIL tramite l’apposito servizio online.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: le istruzioni dell’INAIL

Un’ulteriore proroga della sorveglianza sanitaria eccezionale viene prevista dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe.

L’art. 19 del d.l. n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito dalla l. 26 febbraio 2021 n. 21, amplia i termini delle disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale, in linea con il prolungamento dello stato di emergenza al 30 aprile 2021.

A ribadirlo è la notizia pubblicata sul sito dell’INAIL il 2 marzo.

L’ulteriore proroga si aggiunge a quella prevista dalla legge di conversione del decreto Agosto, ovvero la legge 126 del 13 ottobre 2020.

La misura era già stata estesa al 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda le istruzioni operative, restano valide quelle fornite dall’INAIL nella circolare numero 44 dell’11 dicembre 2020.

INAIL - Circolare numero 44 dell’11 dicembre 2020
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2".

Le disposizioni in questione estendono, nei limiti dell’emergenza sanitaria, le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del testo unico della sicurezza sul lavoro, ossia il d.lgs. 81/2008.

Il documento di prassi dell’INAIL fornisce le istruzioni relative alla sorveglianza sanitaria eccezionale.

Tra i vari aspetti viene evidenziato che le visite mediche sono svolte con le modalità descritte nella circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020.

Dopo tali visite è il medico competente che esprime il giudizio di idoneità e indica eventualmente soluzioni che possano tutelare maggiormente la sicurezza dei lavoratori.

Il giudizio di non idoneità temporanea può essere espresso solo quando non si può prevedere una soluzione alternativa.

L’INAIL ricorda inoltre che le eventuali richieste già inviate alle strutture territoriali dell’Istituto con modalità diversa da quella telematica, anche nei periodi precedenti, devono essere ritrasmesse attraverso l’apposito servizio online.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: come funziona il servizio online

La sorveglianza sanitaria eccezionale consiste in una visita medica ai lavoratori fragili, quelli con immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità.

Già il decreto Rilancio aveva previsto che i datori di lavoro pubblici e privati fossero tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020.

Il termine è stato ulteriormente spostato: non più fino al 31 dicembre 2020 ma fino al 30 aprile 2021.

Tale servizio è accessibile con le credenziali dispositive.

Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite mediante i seguenti sistemi:

  • Spid;
  • Inps;
  • Carta nazionale dei servizi (Cns);
  • Inail, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

Qualora fosse necessaria una delega da parte del datore di lavoro, può essere compilato il modulo “Mod. 06 SSE delega”, scaricabile dalla sezione dedicata del portale “Moduli e modelli” del sito dell’INAIL.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network