Ecobonus 110% e non solo: limiti di spesa nel decreto attuativo del MISE

Ecobonus del 110% e non solo: il decreto attuativo del MISE relativo ai requisiti tecnici fissa i limiti di spesa per il super bonus ma anche per le detrazioni ordinarie. Limiti alle agevolazioni per chi ha effettuato i medesimi lavori da meno di 10 anni.

Ecobonus 110% e non solo: limiti di spesa nel decreto attuativo del MISE

Ecobonus 110%, limiti di spesa in chiaro nel decreto del MISE. Non solo super bonus: anche per la detrazione ordinaria per la riqualificazione energetica vengono fissati i limiti per la fruizione delle agevolazioni fiscali.

Percentuali di detrazione, importo massimo di spesa ammissibile e quote annue di fruizione dei bonus sui lavori in casa trovano spazio in quello che viene definito come il decreto requisiti tecnici.

Non solo: il decreto attuativo dello Sviluppo Economico fissa una nuova limitazione alla fruizione delle agevolazioni fiscali. Non si può accedere alle detrazioni fiscali sulla riqualificazione energetica per gli stessi lavori, sugli stessi edifici, eseguiti da meno di 10 anni e per i quali si è fruito delle agevolazioni fiscali.

Il decreto del MISE ancora in bozza, per il quale si attende il via libera anche dal MEF e dal MIT, specifica quelli che sono i limiti di spesa per l’ecobonus del 110% previsto dal decreto Rilancio, dedicando ampio spazio anche ai requisti per le detrazioni dal 50% e fino all’85% previsiti per i lavori di riqualificazione energetica, abbinati anche alla contestuale riduzione del rischio sismico.

Ecobonus del 110% e non solo: i limiti di spesa ed i vincoli alle agevolazioni nel decreto del MISE in fase di emanazione

Dalla sostituzione delle caldaie, al bonus facciate, fino all’intero set di lavori inclusi nel nuovo ecobonus del 110%, il decreto attuativo del MISE (ancora in bozza) fissa requisiti tenici, limiti di spesa e paletti per l’accesso alle detrazioni fiscali.

L’allegato B del provvedimento individua percentuali e valori e spesa massima di detrazione ammissibile, nonché numero di quote per il recupero dell’importo sostenuto.

L’articolo 3 del decreto attuativo non ancora definitivo, ma che circola ormai da diverse settimane, stabilisce inoltre limiti specifici alla fruizione delle agevolazioni fiscali.

Per quel che riguarda i limiti di spesa e l’importo massimo della detrazione fiscale riconosciuta, si rimanda all’allegato I, che individua i massimali di costo specifici per ciascun intervento. Fanno eccezione le spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) per i quali non è stato predisposto un prezzario.

Nel caso in cui uno degli interventi di cui all’articolo 2 consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Non è consentito l’accesso a tutte le detrazioni fiscali disciplinate dal decreto del MISE - ecobonus ordinario, super bonus del 110%, ma anche bonus facciate - per lavori analoghi ad interventi che già ne hanno beneficiato, eseguiti sullo stesso elemento edilizio o sullo stesso impianto da un tempo inferiore ai dieci anni dalla conclusione dei lavori.

Ecobonus, super bonus del 110%, bonus facciate e sismabonus: i limiti di spesa riscritti dal decreto attuativo del MISE

L’allegato B del decreto del MISE fornisce un’utile tabella di sintesi dei lavori ammessi in detrazione fiscale, con limiti di spesa, percentuale di detrazione e ripartizione annua, che riportiamo sinteticamente di seguito, in attesa del testo ufficiale:

Tipo InterventoDefinizioneDetrazione massimaSpesa massimaAliquota DetrazioneRipartizione annua
Riqualificazione globale Riqualificazione energetica globale 100.000 euro 65% 10 anni
Involucro edilizio Coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) 60.000 euro 65% 10
sostituzione di finestre comprensive di infissi 60.000 euro 50% 10 anni
installazione di schermature solari 60.000 euro 50% 10 anni
interventi su parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente 40.000 euro 70% 10 anni
stessi interventi di cui sopra che portano al conseguimento di risparmi energetici di cui alle tabelle 3 e 4, allegato I, decreto 26/06/2015 40.000 euro 75% 10 anni
stessi interventi di cui sopra eseguiti in zone sismiche 1,2,3 che portano a riduzione del rischio di una classe 136.000 euro 80% 10 anni
stessi interventi di cui sopra eseguiti in zone sismiche 1,2,3 che portano a riduzione del rischio di due classi 136.000 euro 85% 10 anni
interventi su strutture opache verticali delle facciate influenti dal punto di vista energetico o sull’intonaco che interessano oltre il 10% della superficie disperdente lorda di edifici in zone A e B 90% 10 anni
interventi di isolamento di superfici opache verticali e orizzontali su involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie 60.000 euro 110% 5 anni
Collettori solari Installazione di collettori solari termici 100.000 euro 65% 10 anni
Impianto di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria Caldaie a condensazione su singole unità immobiliari con efficienza energetica per riscaldamento superiore o uguale al 90% 30.000 euro 50% 10 anni
interventi di cui sopra con installazione sistemi di termoregolazione evoluti 30.000 euro 65% 10 anni
caldaie a condensazione su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari in condominio 30.000 euro 65% 10 anni
caldaie a condensazione su impianti centralizzati 30.000 euro 110% 5 anni
sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di aria calda a condensazione 30.000 euro 65% 10 anni
sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza 30.000 euro 65% 10 anni
sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza 30.000 euro 110% 5 anni
sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di apparecchi ibridi 30.000 euro 110% 5 anni
microcogeneratori 100.000 euro 65% 10 anni
microcogeneratori 30.000 euro 110% 5 anni
sostituzione scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore 30.000 euro 65% 10 anni
installazione impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentabili a biomasse combustibili 30.000 euro 50% 10 anni
sistemi di building automation 15.000 euro 65% 10 anni

Specifichiamo che la tabella sopra riportata fa riferimento a quanto previsto dalla bozza del decreto del MISE. Si attende il provvedimento ufficiale per ulteriori dettagli.

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