Regime forfettario, anche i premi di risultato vanno inclusi tra i redditi di lavoro

Rosy D’Elia - Irpef

Regime forfettario, anche i premi di risultato vanno inclusi tra i redditi di lavoro da considerare per il calcolo del limite di 30.000 euro. E se la soglia si supera nel 2019, già dal 2020 scatta l'esclusione. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 398 del 23 settembre 2020.

Regime forfettario, anche i premi di risultato vanno inclusi tra i redditi di lavoro

Regime forfettario, accesso vietato con redditi di lavoro oltre il limite dei 30.000 euro: nel calcolo vanno considerati anche i premi di risultato. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 398 del 23 settembre.

Il documento ribadisce anche che si tratta di una esclusione immediata, a partire già dal 2020, per tutti coloro che superano la soglia stabilita dalla Legge di Bilancio considerando i redditi di lavoro dell’anno scorso.

Regime forfettario, anche i premi di risultato tra i redditi di lavoro

Protagonista è una contribuente che opera sia come lavoratrice dipendente che come autonoma, applicando il regime forfettario dal 2019.

A partire dal 2020, con le modifiche introdotte con l’ultima Legge di Bilancio, sono stati imposti due nuovi limiti da rispettare per applicare la tassazione agevolata:

  • spese per il personale dipendente e per lavoro accessorio non superiore a 20.000 euro lordi;
  • conseguimento di redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni non superiori a 30.000 euro.

Alla luce delle novità sulle regole di accesso, la contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se nel calcolo del reddito di lavoro dipendente, che non può superare la soglia dei 30.000 euro, è necessario considerare anche i premi di risultato ottenuti nel corso del 2019.

Con la risposta all’interpello numero 398 del 23 settembre 2020, l’Amministrazione finanziaria conferma che per verificare se scatta la causa ostativa bisogna considerare anche questa tipologia di importi:

“Si ritiene che ai fini della determinazione del limite di 30.000,00 euro rilevino anche i premi di risultato oggetto della presente istanza. Sulla base delle descrizione fornita, infatti, si tratta di somme percepite in via ordinaria dall’istante nell’ambito della prestazione lavorativa fornita, risultando significativi ai fini della determinazione della predetta soglia”.

Regime forfettario e redditi di lavoro: nel limite dei 30.000 euro anche i premi di risultato

Nel motivare la sua risposta l’Agenzia delle Entrate si sofferma sul testo della norma che regola l’accesso al regime forfettario, così come modificato negli ultimi anni.

In particolare, è la lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 che stabilisce il limite dei 30.000 euro per l’accesso. La disposizione fa riferimento in maniera esplicita ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, richiamando gli articoli 49 e 50 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Stando agli importi forniti all’Agenzia delle Entrate dalla contribuente al centro dell’analisi, la somma dei redditi di lavoro dipendente e dei premi di risultato percepiti nel 2019 supera la soglia dei 30.000 euro, rendendo inaccessibile il regime forfettario.

Inoltre, sottolinea il documento, il nuovo limite introdotto nel 2020 ha avuto effetti immediati: la causa ostativa scatta già dal periodo d’imposta 2020, se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30.000 euro. Ed è proprio questa la situazione che si verifica nel caso analizzato nella risposta all’interpello numero 398 del 23 settembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 398 del 23 settembre 2020
Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario.

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