Rottamazione quinquies e liti pendenti: le regole della definizione

Sandra Pennacini - Imposte

Rottamazione quinquies in caso di liti pendenti: le regole della procedura di definizione agevolata, dalla rinuncia ai giudizi in corso fino alle comunicazioni fondamentali per la sospensione del processo

Rottamazione quinquies e liti pendenti: le regole della definizione

La nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, introdotta dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, meglio nota come rottamazione quinquies, sortisce effetti importanti non solo sotto il profilo dei debiti del contribuente, ma anche con riguardo agli eventuali giudizi aventi ad oggetto carichi rottamati.

In sede di adesione, infatti, il contribuente è chiamato ad assumere l’impegno a rinunciare a tali giudizi. In altri termini, con la rottamazione “si chiude la partita” non solo per quanto riguarda le somme dovute, ma anche con riferimento alle liti aventi ad oggetto carichi rottamati.

Il fulcro della disciplina è contenuto nel comma 87 della citata legge, il quale stabilisce i requisiti di ammissibilità della domanda in presenza di liti pendenti, nonché gli effetti della decisione del contribuente di aderire alla rottamazione che comporta, dapprima, la sospensione dei giudizi in corso e, successivamente, l’estinzione degli stessi.

L’impegno alla rinuncia nella domanda di adesione alla rottamazione quinquies

Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 87, della legge 199/2025, il contribuente che intende avvalersi della rottamazione quinquies per carichi che sono oggetto di giudizi pendenti deve, nella dichiarazione di adesione, manifestare espressamente la volontà di rinunciare alla prosecuzione della controversia.

Nello specifico, il debitore è tenuto a dichiarare se sussistono giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce l’istanza e, in caso affermativo, assumere l’impegno formale a rinunciare agli stessi.

Non si tratta di una opzione: se si intende rottamare un carico con riferimento al quale vi è una controversia in corso, è obbligatorio impegnarsi alla rinuncia; in caso contrario, la richiesta di rottamazione sarà inammissibile per quel carico.

La ratio della disposizione è chiara: evitare che il contribuente possa beneficiare dell’abbattimento di sanzioni e interessi pur mantenendo attiva una contestazione nel merito.

In presenza di liti pendenti, pertanto, il contribuente è chiamato ad assumere una decisione non sempre facile: aderire alla rottamazione, infatti, reca senza dubbio benefici in termini di stralcio di sanzioni ed interessi ma, contestualmente, significa anche rinunciare a proseguire in una lite che, potenzialmente, potrebbe vederlo vittorioso.

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Il deposito dell’istanza e la sospensione del processo

Una volta presentata la dichiarazione di adesione contenente l’impegno alla rinuncia, il processo non si sospende automaticamente.

Il comma 87 dell’articolo 1 della legge 199/2025 impone al contribuente di agire, depositando presso la segreteria del giudice competente o della Corte di Giustizia Tributaria una copia della dichiarazione di adesione presentata all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

A seguito di tale deposito, il giudice dispone la sospensione del processo fino al termine ultimo fissato per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione.

In sostanza, dopo aver presentato la domanda di rottamazione (entro il 30 aprile 2026) e fino al pagamento della prima o unica rata, si assiste ad una “fase di limbo” durante la quale il processo viene “congelato”.

La sospensione è finalizzata a verificare se il contribuente darà effettiva esecuzione al versamento ed evitare che, nelle more, possano essere compiuti atti processuali.

Dalla prova del versamento all’estinzione definitiva

Al fine di estinguere definitivamente la lite non sarà necessario attendere l’integrale pagamento del debito rottamato, che può durare fino a nove anni.

A norma di legge, le pendenze giudiziarie risultano definitivamente estinte nel momento in cui viene versata l’unica rata (scadenza 31 luglio 2026) o la prima rata del piano rateale.

Anche in questa fase è necessario un impulso di parte: il contribuente deve depositare presso l’organo giurisdizionale la documentazione che attesta l’avvenuto pagamento. Solo a fronte di tale prova, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

L’estinzione porta con sé effetti rilevanti: divengono infatti inefficaci le sentenze di merito pronunciate nel corso della controversia, salvo che non siano già passate in giudicato.

Occorre considerare che l’estinzione del giudizio è definitiva: laddove il contribuente dovesse poi decadere dalla rottamazione per mancato pagamento delle rate successive, riemergerà l’intero debito originario (al netto di quanto già versato) e non sarà più possibile riaprire il contenzioso o proporre un nuovo ricorso.

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