Ecobonus 110: la congruità dei prezzi dei lavori

Alessio Mauro - Irpef

Ecobonus 110, la congruità dei prezzi dei lavori nell'asseverazione e nella certificazione del produttore: si attende il decreto attuativo con i valori e i parametri di riferimento, ma la bozza in circolazione fa presagire un rischio di confusione e disomogeneità.

Ecobonus 110: la congruità dei prezzi dei lavori

Ecobonus 110, la congruità dei prezzi dei lavori nell’asseverazione e nella certificazione del produttore: il decreto con regole e importi da considerare arriverà entro 30 giorni dalla conversione in legge del Decreto Rilancio.

Ma i punti di riferimento per i due documenti potrebbero essere diversi e la bozza in circolazione lascia presagire il rischio di confusione e disomogeneità.

Ecobonus 110: la congruità dei prezzi dei lavori

Operativo dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, l’Ecobonus del 110 per cento sui lavori di ristrutturazione non ha ancora confini certi.

Per orientarsi tra le regole, infatti, da un lato bisogna tener conto delle novità inserite nella legge di conversione del Decreto Rilancio, il cui iter non si è ancora concluso, e dall’altro bisogna ancora attendere le istruzioni operative.

Un’attesa che riguarda anche i parametri di riferimento per stabilire la congruità delle spese per gli interventi che danno diritto all’agevolazione, passaggio necessario per l’accesso.

Nel comma comma 13-bis dell’articolo 119 del DL 34/2020 si legge:

“13-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.

L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a).

Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.

L’Ecobonus 110% si applica a partire dai lavori effettuati dal 1° luglio ma per i tecnici abilitati che devono asseverare il rispetto dei requisiti e la congruità dei prezzi serve ulteriore chiarezza sulle regole da seguire: il decreto attuativo con le istruzioni arriverà entro 30 giorni dalla legge di conversione del Decreto Rilancio, su cui si attende ancora l’ok del Senato che dovrà necessariamente arrivare entro il 18 luglio 2020.

Ecobonus 110: la congruità dei prezzi dei lavori: due pesi e due misure nella bozza di decreto

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore nell’edizione del 14 luglio 2020, però, i nodi non si scioglieranno con l’arrivo delle istruzioni. Anzi, la bozza in circolazione lascia presagire un intreccio di regole e valori.

Innanzitutto è necessaria una precisazione, sono due i documenti da cui può emergere la congruità dei prezzi dei lavori:

  • l’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato;
  • la certificazione fornita dal produttore (che in alcuni casi può sostituirla).

Ma come si fa a stabilire se il valore delle spese per beneficiare dell’Ecobonus 100% è adeguato agli interventi effettuati? Ci sono dei punti di riferimento unici per tutti i contribuenti. Ma non univoci per i due documenti da presentare.

Per quanto riguarda la prima, infatti, è possibile tenere come riferimento i prezzari predisposti dalle regioni o dalle Province autonome territorialmente competenti o i valori determinati dai tecnici secondo specifici parametri.

Per la seconda, invece, è necessario rispettare i valori indicati nel tariffario ministeriale allegato al decreto attuativo, ancora in bozza.

I secondi importi, stando a quanto evidenziato dal quotidiano economico, sarebbero in alcuni casi inferiori ai primi con il rischio di confusione e disomogeneità sulla congruità dei prezzi dei lavori.

E, inoltre, se da un lato la bozza di decreto impone dei limiti alle cifre utili per gli interventi sulla prestazione energetica, non fa lo stesso anche sul fronte del miglioramento dell’efficienza energetica e della sicurezza sismica.

Necessario, dunque, utilizzare questo ulteriore tempo di attesa per i contribuenti e i tecnici che hanno bisogno di conoscere regole e valori di riferimento per eliminare tutti gli elementi che possano creare incertezza e disparità di trattamento.

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