Doppio invio fattura elettronica: è il SdI a “cancellare” l’errore

Doppio invio fattura elettronica, sarà direttamente il SdI a scartare il duplicato del documento già trasmesso. Soltanto nel caso di fatture di anni precedenti al 2019 inviate erroneamente sarà necessario emettere una nota di variazione IVA. Le indicazioni nella risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 395 del 7 ottobre.

Doppio invio fattura elettronica: è il SdI a “cancellare” l'errore

Doppio invio fattura elettronica, è il SdI a cancellare (o meglio dire prevenire) errori e duplicazione di documenti già trasmessi.

L’azione preventiva del Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate riguarda tuttavia soltanto le fatture del 2019 che, per errore, vengono trasmesse due volte in formato elettronico.

Al contrario, nel caso di invio in formato elettronico di fatture relative ad anni precedenti, già emesse in formato cartaceo, sarà necessario correggere l’errore con l’emissione di note di variazione in formato elettronico al fine di stornare il totale della fattura.

È l’Agenzia delle Entrate a fornire le indicazioni, con la risposta all’interpello n. 395 del 7 ottobre 2019.

Doppio invio fattura elettronica: è il SdI a “cancellare” l’errore

È un doppio binario quello che caratterizza la correzione e l’annullamento di fatture emesse per errore due volte.

A fare la differenza sarà l’anno di riferimento, prendendo quindi in considerazione se l’errata duplicazione della fattura sia riferita a documenti già emessi prima dell’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica oppure a partire dal 2019.

Il secondo caso è quello più facile da gestire per il titolare di partita IVA: è il SdI ad evitare, mediante i controlli preventivi, la duplicazione di fatture già emesse.

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 395, il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate effettua per ogni file correttamente ricevuto una serie di controlli propedeutici all’inoltro del documento al soggetto destinatario.

Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario.

I controlli preventivi all’emissione del documento verificano anche l’unicità della fattura e al fine di:

“intercettare e impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comportano lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa”

Ovviamente, sarà necessario che la prima fattura sia stata emessa in formato elettronico. In caso contrario, bisognerà correggere l’errore e segnalare il doppio invio errato mediante l’emissione di una note di variazione.

Agenzia delle Entrate - interpello n. 395 del 7 ottobre 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 - erronea duplicazione fattura

Doppio invio fattura elettronica: nota di variazione per i documenti cartacei

La verifica preventiva del SdI non potrà essere effettuata, per ovvie ragioni, nel caso di doppio invio di una fattura elettronica già emessa in formato cartaceo prima del 2019.

È il caso oggetto dell’interpello pubblicato il 7 ottobre 2019. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate specifica che, al fine di sanare l’errore commesso si può applicare l’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che al comma 2 dispone:

“Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”

La doppia emissione di una fattura - cartacea ed elettronica - rientra nelle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione”: per la correzione dell’errore il titolare di partita IVA dovrà emettere, rigorosamente in formato elettronico, le rispettive note di variazione IVA.

Nel campo causale, bisognerà inserire la dizione:

“storno totale della fattura per errato invio tramite SdI.”

L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che se i duplicati delle fatture relative al 2017 ed al 2018 non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA del 2019, le note di variazione non possono costituire titolo per il recupero in detrazione dell’IVA a debito.

Inoltre, in parallelo all’emissione della nota di variazione elettronica, il contribuente dovrà informare i destinatari dei duplicati delle fatture che non abbiano detratto l’IVA e dedotto il costo ivi rappresentato, che le note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità, salvo l’obbligo di conservazione del documento ricevuto.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network