Detrazione ICI prima casa: non spetta al coniuge separato

La detrazione ICI prevista per la prima casa non si applica ai coniugi separati che risiedono in abitazioni diverse. L'esenzione si applica solo sull'abitazione familiare del richiedente e del proprio nucleo familiare. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 21611 del 7 ottobre 2020.

Detrazione ICI prima casa: non spetta al coniuge separato

La detrazione ICI prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non spetta nell’ipotesi in cui i coniugi siano separati e dimorino in abitazioni diverse, in quanto l’agevolazione è prevista soltanto per le abitazioni che costituiscono la dimora abituale del richiedente e della propria famiglia.

In caso contrario spetta l’imposta ad aliquota ordinaria. Sono queste le precisazioni fornite dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 21611 del 7 ottobre 2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 21611 del 7 ottobre 2020
Detrazione ICI prima casa: non spetta al coniuge separato

La decisione - La controversia nasce a seguito del ricorso proposto dal proprietario di un immobile avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune aveva preteso l’ICI per l’anno 2008, in relazione alla unità abitativa di sua proprietà, deducendo di avere diritto alla agevolazione fiscale prevista per l’abitazione principale. Nel caso di specie il contribuente era legalmente separato dalla ex coniuge, che dimorava in un’altra abitazione insieme alla figlia.

Il ricorso è stato accolto sia dalla CTP che dalla CTR. I giudici di merito hanno confermato, quanto al merito della agevolazione fiscale, che è irrilevante che il contribuente abbia chiesto l’esenzione sia per la casa di sua proprietà sia per quella di proprietà della moglie, trattandosi di due abitazioni definibili contemporaneamente come principali di un nucleo familiare regolarmente formato e che la separazione, anche se non ancora definita legalmente, non pregiudica il diritto alla agevolazione.

Avverso la decisione di secondo grado il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 8 comma 2 del decreto legislativo 504/ 1992, che prevede che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari abitualmente risiedono.

Nel caso di specie, invece, il contribuente e la moglie con la figlia risiedevano in due abitazioni diverse e pertanto la agevolazione non poteva essere richiesta per entrambi gli immobili nello stesso Comune.

Il collegio di legittimità ha ritenuto fondato il motivo e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente.

Nella sentenza in commento i giudici di legittimità si sono espressi dando continuità ad un principio già affermato per cui, in tema di ICI,

“ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 (come modificato dall’art.1, comma 173, lett. b), della L. n. 296 del 2006, con decorrenza dall’1 gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo.”

Risulta del tutto irrilevante l’argomento della separazione di fatto del contribuente perché la norma, ratione temporis applicabile, conferisce rilievo ai fini dell’agevolazione fiscale, alla sussistenza di una abitazione principale identificabile come quella in cui risiede non solo il proprietario, ma anche i suoi familiari. Se così non è, il beneficio non spetta,

“atteso che l’art. 8, come tutte le norme che prevedono un beneficio fiscale in deroga alla norma generale, è di stretta interpretazione.”

Da tale principio è conseguito l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata e, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il Collegio di legittimità ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente.

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