Accertamento tributario Agenzia delle Entrate: definizione e tipologie

Carla Mele - Fisco

Accertamento tributario: una guida ai controlli fiscali dell'Agenzia delle Entrate. Dalla definizione alle tipologie previste, le informazioni da conoscere per capire quali sono gli strumenti per il contrasto all'evasione fiscale a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

Accertamento tributario Agenzia delle Entrate: definizione e tipologie

Accertamento tributario: di seguito una guida utile per capire come funzionano i controlli dell’Agenzia delle Entrate.

L’accertamento tributario è uno strumento a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per contrastare l’evasione.

Qual è la sua definizione e quante tipologie esistono?

In Italia secondo un adempimento volontario del contribuente, la dichiarazione dei redditi si autodetermina, si effettua il calcolo delle imposte dovute e si determina il loro valore.

In questo meccanismo si inserisce l’accertamento tributario, che si configura come un’attività istruttoria condotta dall’Agenzia delle Entrate, da cui può conseguire l’emanazione di un avviso di accertamento. Ha la finalità di controllare il comportamento fiscale dei contribuenti ed emanare opportune sanzioni.

La Pubblica Amministrazione, infatti, ha la necessità di controllare la correttezza delle dichiarazioni evitando il fenomeno dell’evasione fiscale.

Accertamento tributario: definizione e contenuto

L’atto di accertamento è considerato un provvedimento amministrativo e pertanto deve essere opportunamente motivato, cioè illustrare le ragioni delle pretesa tributaria e contenere il dispositivo cioè illustrare le situazioni cui si ricollegano gli effetti dell’accertamento.

Esso deve contenere pena nullità dello stesso anche la sottoscrizione dell’ufficio competente, la notifica, non può essere adottato in violazione del giudicato o essere viziato di difetto assoluto di attribuzione (cioè riguardare un tributo che non esiste o e emesso da un ufficio non competente).

La notifica dell’avviso di accertamento deve avvenire:

  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  • entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare, nei casi di omessa presentazione, o presentazione di dichiarazione nulla.

Analizziamo di seguito le principali modalità con cui l’amministrazione finanziaria può esperire le diverse modalità di accertamento.

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Accertamento tributario formale

L’accertamento formale delle dichiarazioni può avvenire in due modi:

Il primo metodo di controllo si basa su procedure automatizzate di verifica delle imposte, dei contributi, dei premi e rimborsi dovuti dalle dichiarazioni.

Esso deve avvenire entro l’inizio del periodo di presentazione relativo alla dichiarazione dell’anno successivo a quello oggetto del controllo.

Da questo tipo di attività scaturisce una comunicazione definita avviso bonario, inviata in via telematica all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione per conto del contribuente. Da questo controllo si potrà evincere:

  • la regolarità della dichiarazione;
  • l’irregolarità dei versamenti;
  • un minor credito;
  • un minor rimborso;
  • incoerenza dei dati comunicati.

La comunicazione dovrà essere resa nota al contribuente entro 60 giorni dall’invio della stessa. Egli avrà la facoltà di:

  • provvedere al pagamento entro i successivi 30 giorni delle maggiori somme dovute usufruendo di una riduzione delle sanzioni a un terzo;
  • non pagare quanto richiesto, così che l’ufficio procederà con l’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, delle sanzioni al 30% e degli interessi;
  • presentare ricorso/reclamo alla commissione provinciale competente.

Mentre la liquidazione delle dichiarazioni è una procedura automatizzata dell’Agenzia delle Entrate, il controllo formale da 36-ter del dpr 600/73 è una procedura selettiva, che avviene verso specifici contribuenti o sostituti d’imposta, e si sostanzia nella richiesta di riscontro documentale.

Il controllato riceverà una comunicazione in cui gli verrà chiesto di fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione ed a trasmettere ed esibire documenti che possano dimostrare:

  • il corretto scomputo delle ritenute d’acconto;
  • la correttezza delle detrazioni di imposta;
  • la correttezza delle deduzioni di imposta.

Esso deve avvenire entro l’inizio del periodo di presentazione relativo alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello oggetto del controllo.

Le eventuali somme dovute in più dal controllo formale vengono opportunamente comunicate al contribuente il quali potrà pagare entro 30 giorni usufruendo di una riduzione delle sanzioni a due terzi dell’imposta. Se il contribuente deciderà di non pagare, anche in questo caso, l’ufficio procede con l’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, delle sanzioni al 30% e degli interessi. È possibile presentare ricorso/reclamo alla commissione provinciale competente.

Accertamento tributario: metodo analitico e metodo sintetico

L’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate si differenzia a seconda del tipo di contribuente oggetto di verifica.

Le persone fisiche, cioè soggetti privi di p.iva, possono essere sottoposti in via esclusiva alle seguenti tipologie di accertamento:

L’accertamento analitico può essere condotto in maniera trasversale sia verso persone fisiche che aziende, è un metodo di controllo con cui l’Amministrazione Finanziaria si limita a verificare se i conti fatti dal contribuente in sede di dichiarazione sono corretti e se sono stati effettuati i versamenti dovuti.

L’Ufficio quindi determinerà analiticamente cioè, voce per voce, la dichiarazione presentata dal contribuente, evidenziano un maggior reddito o indebite detrazioni effettuate dai contribuenti.

L’accertamento sintetico è esperibile nei confronti di persone fisiche, ma anche ditte individuali e professionisti, e si basa sulla considerazione che il reddito dichiarato non è adeguato al tenore di vita del contribuente e della sua famiglia. Sono escluse da questo tipo di controllo le imprese, che invece vengono sottoposte a controlli diretti.

Secondo l’art. 38 del Dpr 600/73 infatti l’amministrazione finanziaria può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta.

Gli uffici quindi analizzeranno con questo metodo, definito anche “redditometro”, campioni significativi di contribuenti, differenziati per nucleo familiare o area territoriale, fondando l’accertamento su elementi induttivi indicatori di capacità contributiva .

Spetta la contribuente l’onore della prova che il relativo finanziamento sia avvenuto con redditi:

  • diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta;
  • esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
  • esclusi legalmente dalla formazione della base imponibile.

Questo tipo di accertamento rivolto esclusivamente alle persone fisiche nasce a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda rispetto a quello dichiarato di almeno un quinto ed è sufficiente che tale scostamento avvenga per un solo periodo di imposta.

Accertamento tributario per le imprese

Le imprese possono essere sottoposte, secondo il D.p.r. 600/73, a tre tipologie di accertamento:

La metodologia di accertamento analitico contabile nasce per il contribuente nel caso in cui sorgono delle discrepanze tra le scritture contabili e la dichiarazione dei redditi, perché non sono state rispettate le regole della determinazione del reddito secondo il Tuir o la corretta tenuta della contabilità. L’amministrazione finanziaria in questo caso procede con la rettifica delle dichiarazione basandosi su elementi certi (atti, documenti o verbali).

Il metodo analitico-induttivo di controllo si verifica quando a seguito di un’ispezione contabile si evince l’inesattezza e la falsità degli elementi indicati in dichiarazione; con questo metodo il controllo avviene analizzando il bilancio o la dichiarazione posta per posta e si potrà basare su presunzioni purché siano gravi precise e concordanti.

L’accertamento induttivo extracontabile si verifica nel caso in cui vengano riscontrate delle gravissime omissioni tassativamente previste dalla legge quali:

  • reddito di impresa non indicato in dichiarazione;
  • dal verbale di ispezione risulta che il contribuente ha sottratto o non tenuto le scritture contabili;
  • non sono inviati i modelli per gli studi di settore;
  • ci son gravi irregolarità, omissioni e inesattezze nella contabilità.

Data la gravità delle situazione per il contribuente, la legge in questi casi autorizza l’Ufficio di avvalersi di presunzioni non qualificate cioè prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza. per poter effettuare la verifica.

Quindi il reddito del contribuente, in questo caso, potrà essere ricostruito a prescindere in tutto o in parte la contabilità o la dichiarazione.

Accertamento mediante gli studi di settore

Gli studi di settore sono un metodo di accertamento extra-contabile che si basa su calcolo dei ricavi presunti dall’impresa basandosi su un metodo statistico e informatizzato.

Gli studi di settore nascono con la Legge 427/93 ma la normativa nel tempo ha subito notevoli interventi, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto gli ISA, Indici sintetici di affidabilità fiscale, una nuova metodologia statistico-economica che stabilisce il grado di affidabilità/compliance fiscale di imprese e professionisti.

L’analisi degli studi di settore prevedeva che per determinare i ricavi presunti dell’impresa venissero considerati una serie di parametri qualitativo, quantitativo e territoriali, come ad esempio il settore economico di appartenenza, i processi produttivi utilizzati, l’organizzazione, ai prodotti e servizi oggetto dell’attività, la localizzazione geografica ed altri elementi significativi (ad esempio area di vendita, andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza, ecc.).

Quindi questo sistema permetteva di capire la capacità potenziale di produrre reddito da parte di un contribuente medio di ogni categoria economica tramite l’analisi dei dati dichiarati e di altri elementi extracontabili.

Se il contribuente dichiarava meno di quanto indicato dagli studi, veniva sottoposto ad un’azione di accertamento, che doveva essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

In fase dichiarativa quindi il contribuente verificava il suo posizionamento rispetto alla:

  • congruità: i ricavi o i compensi dichiarati uguali o superiori a quelli stimati dallo studio tenuto conto anche degli opportuni indici di normalità economica idonei ad individuarli;
  • coerenza rispetto a specifici indicatori economici.

Il meccanismo degli studi di settore, dal 2019 è stato sostituito a tutti gli effetti dagli ISA, indici sintetici di affidabilità fiscale, che per imprenditori e professionisti prevede una sorta di pagella sul loro grado di affidabilità: i voti vanno da 1 a 10.

Per i contribuenti che risultano insufficienti, è previsto l’adeguamento. Chi ottiene un punteggio a partire da 8, invece, può avere accesso a una serie di benefici fiscali.

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