ICI: sanzione unica per la medesima violazione reiterata per più anni

ICI: in presenza di più violazioni dello stesso tipo che si sono reiterate negli anni, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Si applica l'istituto della continuazione per la quantificazione della somma dovuta. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 11612 del 16 giugno 2020.

ICI: sanzione unica per la medesima violazione reiterata per più anni

Con la sentenza numero 11612 del 16 giugno 2020 la Corte di Cassazione ha chiarito che l’istituto della “continuazione” per la quantificazione della sanzione trova applicazione anche con riguardo all’ICI e, in presenza di più violazioni della stessa indole reiterate negli anni, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 11612 del 16 giugno 2020
ICI: sanzione unica per la medesima violazione reiterata per più anni. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 11612 del 16 giugno 2020.

La sentenza – La controversia è sorta a fronte del ricorso proposta da un contribuente avverso una serie di avvisi di accertamento ai fini ICI riguardanti più anni emesso dall’Amministrazione comunale per l’omessa presentazione della dichiarazione riguardante un’area edificabile di proprietà del ricorrente.

Il ricorso, respinto in entrambi i gradi di giudizio di merito, è giunto in cassazione laddove il contribuente, per quanto di interesse, ha lamentato violazione e falsa applicazione degli articoli 7, 12, 16 e 17 del d.lgs. n. n. 472 del 1997 per non aver la P.A. applicato l’istituto della continuazione nel calcolo delle sanzioni.

Lo specifico motivo di doglianza è stato accolto dal Collegio di legittimità che non ha condiviso quanto affermato dalla CTR che, nel rigettare l’appello del contribuente, si era basata sul carattere fisso delle sanzioni medesime.

Ciò in quanto il fatto che l’omessa dichiarazione ICI vada sanzionata per ogni anno in cui si verifica in maniera fissa non comporta automaticamente l’inapplicabilità dell’istituto della continuazione, contenuta nei commi 5 e 6 dell’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.

La norma, nella versione ratione temporis, disponeva che, “quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà a triplo. Se l’ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell’ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione”.

A riguardo i giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che le disposizioni contenute nel citato art. 12 operano anche con riferimento alle violazioni “in materia di ICI poste in essere in periodi di imposta diversi, non rilevando la natura periodica del tributo, rapportato all’anno solare.

Ne consegue che, quando le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l’interruzione solo per quelle successivi”.

Oltretutto in tema di ICI, l’omessa denuncia dell’immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae perché a ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione, sia con riferimento all’omessa dichiarazione che all’omesso versamento dell’imposta “fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione ex articolo 12, comma 5, del d. Igs. n. 472 del 1997”.

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